§ 57.7.439 - Legge 10 maggio 1983, n. 195.
Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/05/1983
Numero:195


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, ammessi con riserva ai concorsi a posti di direttore didattico della scuola elementare espletati prima della entrata in [...]
Art. 2.      Le nomine di cui al precedente art. 1 sono disposte con decorrenza dal 10 settembre 1983 nei posti disponibili dopo i trasferimenti.
Art. 3.      Sono valide le prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'art. 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed [...]
Art. 4.      La lettera a) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituita dalla seguente:
Art. 5.      All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole da "nonché gli insegnanti laureati" sino alla fine del comma sono sostituite dalle [...]
Art. 6.      Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.      Per le promozioni già effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.439 - Legge 10 maggio 1983, n. 195.

Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 19 maggio 1983, n. 136)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, ammessi con riserva ai concorsi a posti di direttore didattico della scuola elementare espletati prima della entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano superato le prove di esame, hanno titolo per essere nominati nel corrispondente ruolo del personale direttivo.

 

          Art. 2.

     Le nomine di cui al precedente art. 1 sono disposte con decorrenza dal 10 settembre 1983 nei posti disponibili dopo i trasferimenti.

 

          Art. 3.

     Sono valide le prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'art. 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, già sostenute anche con presentazione della domanda dopo la scadenza dei termini e prima dello svolgimento delle prove concorsuali.

 

          Art. 4.

     La lettera a) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituita dalla seguente:

     "a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati".

 

          Art. 5.

     All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole da "nonché gli insegnanti laureati" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo".

 

          Art. 6.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare la posizione di coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1979, ancorché già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per le promozioni già effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, nel computo delle anzianità richieste per l'ammissione ai relativi scrutini sono comprese anche le anzianità conseguenti alle decorrenze giuridiche stabilite dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.