§ 57.7.424 - Legge 22 dicembre 1980, n. 928.
Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/12/1980
Numero:928


Sommario
Art. 1.  Concorsi a posti di personale direttivo
Art. 2.  Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Art. 3.  Modifica dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte
Art. 4.  Norme particolari per l'ammissione al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale
Art. 5.  Commissioni giudicatrici
Art. 6.  Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato
Art. 7.  Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale
Art. 8.  Concorso riservato a posti di ispettore tecnico periferico
Art. 9.  Norme particolari per la copertura del posto di rettore del convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta
Art. 10.  Applicazione di norme
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 57.7.424 - Legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico.

(G.U. 6 gennaio 1981, n. 4)

 

     Art. 1. Concorsi a posti di personale direttivo

     I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

     Le graduatorie dei concorsi hanno validità per due anni scolastici.

     I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.

     Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

     I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside indetti per effetto dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purché, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai predetti concorsi, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

     L'immissione in ruolo, nei limiti dei posti disponibili e a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta sulla base di un'unica graduatoria per ogni tipo di istituto o scuola.

     E' indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

     I due incarichi di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale il predetto personale ha i requisiti per concorrere.

     I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la partecipazione ai concorsi a preside. Ai fini dell'ammissione al concorso relativo alla scuola secondaria di primo grado previsto dal terzo comma del presente articolo, è sufficiente il possesso di una laurea anche se non compresa fra le lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre dello stesso tipo di scuola.

     Al concorso riservato previsto dal presente articolo sono assegnati tutti i posti di preside disponibili e non messi a concorso, riferibili ad anni scolastici antecedenti al 1981-82. Detti posti sono incrementati del 50 per cento dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82. Il restante 50 per cento dei posti disponibili è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I posti assegnati al concorso riservato previsto dal presente articolo sono ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

     Il restante 50 per cento è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I posti che non siano coperti col concorso riservato di cui al presente articolo sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso ordinario, già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti i posti che non siano coperti con il concorso ordinario sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso riservato.

     Fino all'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo e dei concorsi ordinari indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge gli incarichi di presidenza già conferiti alla data medesima sono prorogati.

     L'assegnazione definitiva della sede ai vincitori del concorso riservato previsto dal presente articolo e ai vincitori del concorso ordinario già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge sarà disposta, per ciascun tipo di istituto o scuola, dopo l'espletamento di entrambi i concorsi ad esso relativi. La sede sarà assegnata, all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilità dei posti, alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e successivamente ad un vincitore del concorso riservato.

     Prima dell'assegnazione definitiva della sede i vincitori nominati saranno assegnati ad una sede provvisoria.

     Ai fini dell'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni ed i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     I componenti la commissione del concorso riservato previsto dal presente articolo, appartenenti alle categorie indicate alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono sorteggiati tra coloro che risultano compresi negli elenchi di cui all'art. 12 del predetto decreto.

 

          Art. 3. Modifica dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedano tali titoli.

 

          Art. 4. Norme particolari per l'ammissione al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale

     Al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale da indire ai sensi della presente legge possono partecipare anche i docenti non appartenenti ai ruoli della scuola magistrale.

 

          Art. 5. Commissioni giudicatrici

     All'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo il secondo, è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti".

     Le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte.

 

          Art. 6. Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato

     Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

 

          Art. 7. Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale

     I presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale, per i contingenti e i settori relativi agli istituti e scuole di grado e tipo corrispondente a quello cui si riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mano a mano che si rendano disponibili i posti nei relativi contingenti e settori. L'immissione è disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.

 

          Art. 8. Concorso riservato a posti di ispettore tecnico periferico

     Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli a posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola materna e alla scuola elementare, riservato a direttori didattici compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi per esami e titoli nel soppresso ruolo degli ispettori scolastici.

     Tra i partecipanti a detto concorso sarà formata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342.

     A coloro che risulteranno iscritti in tale graduatoria sarà attribuito, ogni anno, un numero di posti pari alla metà dei posti vacanti alla data del 10 settembre nella dotazione organica degli ispettori tecnici periferici della scuola materna ed elementare, prevista dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sino all'esaurimento della graduatoria.

 

          Art. 9. Norme particolari per la copertura del posto di rettore del convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta

     In prima applicazione dell'art. 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta", al concorso per la copertura del posto di rettore del convitto nazionale "F. Chabod" di Aosta, da indire ai sensi del capo III, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono partecipare anche i presidi delle scuole secondarie di primo grado della regione Valle d'Aosta, con anzianità nel relativo ruolo di due anni di servizio effettivamente prestato.

 

          Art. 10. Applicazione di norme

     Per quanto non previsto dalle norme della presente legge si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.