§ 57.7.39A - Legge 10 maggio 1976, n. 318.
Interpretazione autentica dell'art. 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'art. 12, primo comma, del decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/05/1976
Numero:318


Sommario
Art. unico.      Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1° ottobre 1974, ai [...]


§ 57.7.39A - Legge 10 maggio 1976, n. 318.

Interpretazione autentica dell'art. 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative.

(G.U. 29 maggio 1976, n. 141)

 

     Art. unico.

     Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1° ottobre 1974, ai sensi dell'art. 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purchè l'incarico si riferisca a posti vacanti sin dal 1° ottobre 1972.

     (Omissis) [1]

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 9 agosto 1978, n. 463.