§ 57.7.38B - Legge 19 maggio 1975, n. 167.
Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/05/1975
Numero:167


Sommario
Art. unico.      E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:


§ 57.7.38B - Legge 19 maggio 1975, n. 167. [1]

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(G.U. 9 giugno 1975, n. 149)

 

     Art. unico.

     E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:

     1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali di cui al presente n. 1) saranno finalizzati all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per la rappresentanza dei genitori si dovrà tener conto della situazione degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante legale degli istituti che ospitano gli alunni;

     2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'art. 19 della stessa legge n. 477;

     3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge n. 477, che dovrà riguardare:

     a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;

     b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la permanenza all'estero, nonchè per il rientro in territorio metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);

     c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153. Le dotazioni organiche del predetto personale sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli alunni iscritti ai corsi. Il personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio per due anni nello svolgimento della predette iniziative ha diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al ruolo istituito a norma della presente lettera c);

     d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero e all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali [2] .

     Le disposizioni relative alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente comma si riferiscono anche al personale docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere.

     Le norme delegate di cui al n. 3) del precedente primo comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 1976, n. 226, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente numero.