§ 57.7.381 - Legge 9 agosto 1973, n. 524.
Norme straordinarie per gli incarichi e l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola media di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/08/1973
Numero:524


Sommario
Art. unico.      Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano, che abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'Università di [...]


§ 57.7.381 - Legge 9 agosto 1973, n. 524. [1]

Norme straordinarie per gli incarichi e l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola media di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine.

(G.U. 28 agosto 1973, n. 221)

 

     Art. unico.

     Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano, che abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'Università di Padova in collaborazione con l'Università di Innsbruck, per il triennio 1970-72, e conseguano il diploma finale e che, precedentemente all'iscrizione ai corsi suddetti, avevano insegnato per almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute in lingua tedesca e delle località ladine, o che avevano frequentato con profitto per un biennio università nazionali od estere, sono incaricati a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282.

     Gli insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e, ove conseguano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di cui al primo comma della presente legge dal 1° ottobre successivo alla data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di età. Allorché il docente abbia conseguito la qualifica di ordinario, il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio sarà riconosciuto agli effetti giuridici nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato anteriormente all'ingresso in ruolo.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.