§ 57.7.371 - Legge 25 novembre 1971, n. 1042.
Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:25/11/1971
Numero:1042


Sommario
Art. 1.      Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 57.7.371 - Legge 25 novembre 1971, n. 1042. [1]

Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316)

 

     Art. 1.

     Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

     Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non possono superare il limite del 30 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

     Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.