§ 57.7.346 - Legge 2 aprile 1968, n. 466.
Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/04/1968
Numero:466


Sommario
Art. 1.      Il compenso mensile, dovuto a norma dell'art. 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora [...]
Art. 2.      Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968.
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 800 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvederà con gli [...]


§ 57.7.346 - Legge 2 aprile 1968, n. 466. [1]

Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali.

(G.U. 26 aprile 1968, n. 106)

 

     Art. 1.

     Il compenso mensile, dovuto a norma dell'art. 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, è determinato: a) per gli insegnanti elementari di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile in godimento, con esclusione degli aumenti periodici; b) per gli insegnanti elementari non di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo della retribuzione mensile, di cui i medesimi fruiscono, con esclusione del pari degli eventuali aumenti periodici.

     Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni ed enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, godano, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente.

     Il compenso speciale, di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, previsto per gli insegnanti statali delle scuole elementari speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli anormali, di cui all'art. 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per minorati fisici, psichici e sensoriali, è elevato a lire 7.000 mensili.

     Il compenso speciale di cui al precedente comma è corrisposto per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno per gli insegnanti elementari di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo.

 

          Art. 2.

     Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 800 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvederà con gli stanziamenti previsti dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

     Gli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 dagli articoli 2 e 8 della predetta legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente aumentati e diminuiti dei seguenti importi: lire 200 milioni per l'anno 1968 e lire 800 milioni per gli anni 1969 e 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.