§ 57.7.32a - Legge 22 marzo 1967, n. 159.
Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'art. 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/03/1967
Numero:159


Sommario
Art. 1.      Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi [...]
Art. 2.      L'art. 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è soppresso


§ 57.7.32a - Legge 22 marzo 1967, n. 159. [1]

Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'art. 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

(G.U. 8 aprile 1967, n. 88).

 

 

     Art. 1.

     Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1967, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, e con legge 26 maggio 1966, n. 336, nonchè quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1967-68.

     Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

 

          Art. 2.

     L'art. 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è soppresso.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.