§ 57.7.290 - Legge 13 giugno 1964, n. 445.
Norme interpretative e integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/06/1964
Numero:445


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 11 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sostitutivo dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di [...]
Art. 2.      Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, già svolto in passato o da svolgere ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]


§ 57.7.290 - Legge 13 giugno 1964, n. 445.

Norme interpretative e integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale.

(G.U. 14 giugno 1964, n. 159)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 11 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sostitutivo dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno dalla nomina in ruolo, deve intendersi quella che è indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio.

 

          Art. 2.

     Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, già svolto in passato o da svolgere ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o similmente per mandato politico presso Assemblee regionali nei casi in cui le leggi regionali prevedano il collocamento in congedo straordinario dei dipendenti della pubblica Amministrazione, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio.