§ 57.7.260 - Legge 27 luglio 1962, n. 1113.
Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:27/07/1962
Numero:1113


Sommario
Art. 1.      La tabella A annessa alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
Art. 2.      Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del [...]
Art. 3.      Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella [...]
Art. 4.      In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente [...]
Art. 5.      All'onere derivante dalla presente legge si provvede per la parte relativa alla scuola di avviamento professionale, e per quella relativa all'istruzione professionale, rispettivamente a carico [...]


§ 57.7.260 - Legge 27 luglio 1962, n. 1113. [1]

Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi.

(G.U. 11 agosto 1962, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     La tabella A annessa alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

     E' altresì sostituita con le tabelle B e C annesse alla presente legge, la tabella A di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

 

          Art. 2.

     Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

     Del pari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, relativamente al personale di cui alle tabelle B) e C), si farà luogo alla specificazione ed alla variazione delle qualifiche del personale tecnico, nonché alla determinazione dei posti da coprire con personale incaricato.

 

          Art. 3.

     Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e sono estese anche alle scuole dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e dell'Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze.

 

          Art. 4.

     In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto "Ardizzone Gioeni" di Catania, è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella A, purché il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il prescritto titolo di studio.

     Il personale di cui al precedente comma qualora non possieda il necessario titolo di studio, ma per documentata attività lodevolmente svolta presso la Scuola suindicata, per almeno un triennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e, soprattutto nel campo tiflologico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo con le stesse modalità di cui al precedente comma dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvede per la parte relativa alla scuola di avviamento professionale, e per quella relativa all'istruzione professionale, rispettivamente a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e per gli esercizi successivi, corrispondenti ai capitoli 70 e 115 del bilancio del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.