§ 57.6.14 - Legge 14 dicembre 1955, n. 1293.
Norme sull'istruzione professionale dei ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:14/12/1955
Numero:1293


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le tabelle relative ai posti di ruolo delle scuole di avviamento facenti parte degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi di Firenze e di Napoli di cui al decreto 29 [...]
Art. 2.      I posti di ruolo di direttore delle scuole di avviamento per ciechi sono conferiti a persone che abbiano titoli richiesti e la necessaria idoneità fisica.
Art. 3.      Quando una scuola di avviamento sia istituita presso un Istituto per ciechi, regolarmente eretto in ente morale, al direttore di ruolo della scuola stessa quando sia munito del titolo prescritto [...]
Art. 4.      I posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole e nei corsi per ciechi, sono conferiti a coloro che dimostrino particolare competenza tiflologica per lo speciale insegnamento e che [...]
Art. 5.      La direzione delle scuole di avviamento per ciechi, nonché le cattedre per l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche e i posti di insegnanti tecnico-pratici verranno assegnati, [...]
Art. 6.      La direzione delle scuole di avviamento per ciechi potrà essere conferita anche nei modi indicati dal comma primo dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Nei modi stessi potranno essere [...]
Art. 7.      Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale e della musica e canto verranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli e per esame riservato esclusivamente ai ciechi forniti del [...]
Art. 8.      Il personale di ruolo degli istituti, delle scuole e dei corsi d'istruzione professionale per ciechi, può essere trasferito, su domanda o per servizio, a posti di ruolo nei corrispondenti [...]
Art. 9.      Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale per ciechi.
Art. 10.      Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione disporrà apposite ispezioni presso le esistenti scuole secondarie di avviamento [...]
Art. 11.  Disposizioni transitorie
Art. 12.      Al personale delle scuole e dei corsi di avviamento professionale per ciechi, che verrà inquadrato a norma del precedente art. 11, sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati [...]
Art. 13.      Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e sue successive modificazioni, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, [...]


§ 57.6.14 - Legge 14 dicembre 1955, n. 1293. [1]

Norme sull'istruzione professionale dei ciechi.

(G.U. 27 dicembre 1955, n. 298)

 

     Art. 1.

     Ferme restando le tabelle relative ai posti di ruolo delle scuole di avviamento facenti parte degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi di Firenze e di Napoli di cui al decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e successive modificazioni, i posti di ruolo per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale per ciechi, contenuti nella tabella A annessa al regio decreto 16 ottobre 1940 e sue successive modificazioni, vengono soppressi. Viene creato in loro sostituzione il ruolo unico di cui all'annessa tabella A.

 

          Art. 2.

     I posti di ruolo di direttore delle scuole di avviamento per ciechi sono conferiti a persone che abbiano titoli richiesti e la necessaria idoneità fisica.

     L'assegnazione dei posti di direttori di ruolo allo scuole di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione in relazione alle loro effettive necessità.

 

          Art. 3.

     Quando una scuola di avviamento sia istituita presso un Istituto per ciechi, regolarmente eretto in ente morale, al direttore di ruolo della scuola stessa quando sia munito del titolo prescritto per l'abilitazione all'insegnamento ai ciechi, o risponda al disposto del successivo art. 6, può essere affidata anche la direzione dell'Istituto stesso, nonché quella di altre scuole e corsi facenti parte di questo ultimo. La nomina è conferita dalla Amministrazione dell'ente.

 

          Art. 4.

     I posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole e nei corsi per ciechi, sono conferiti a coloro che dimostrino particolare competenza tiflologica per lo speciale insegnamento e che abbiano la necessaria idoneità fisica. Gli insegnanti tecnico-pratici potranno essere coadiuvati da personale incaricato non vedente - ove sia vedente l'insegnante tecnico-pratico - da scegliere fra i ciechi provenienti dagli istituti tecnici di tirocinio e che siano perciò muniti del prescritto titolo di abilitazione rilasciato da detti istituti.

 

          Art. 5.

     La direzione delle scuole di avviamento per ciechi, nonché le cattedre per l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche e i posti di insegnanti tecnico-pratici verranno assegnati, mediante pubblico concorso per titoli ed esame riservato a coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio e di quello di abilitazione da conseguirsi nei modi contemplati nell'art. 27 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449, per i posti di insegnante tecnico-pratico, e dell'art. 28 del decreto stesso, per le direzioni e le cattedre d'insegnamento.

 

          Art. 6.

     La direzione delle scuole di avviamento per ciechi potrà essere conferita anche nei modi indicati dal comma primo dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti di insegnamento di materie scientifiche e tecniche e di insegnanti tecnico-pratici.

 

          Art. 7.

     Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale e della musica e canto verranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli e per esame riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio e di abilitazione, di cui all'art. 28 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

     L'insegnamento della religione, della dattilografia, delle lingue straniere, del disegno, dell'educazione fisica, e l'eventuale aiuto alle esercitazioni pratiche, sarà conferito per incarico dalla direzione.

     L'incarico per l'insegnamento della dattilografia, del disegno, dell'educazione fisica, sarà conferito al personale vedente.

 

          Art. 8.

     Il personale di ruolo degli istituti, delle scuole e dei corsi d'istruzione professionale per ciechi, può essere trasferito, su domanda o per servizio, a posti di ruolo nei corrispondenti istituti, scuole e corsi di pari grado, purché sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per ricoprire i posti stessi.

 

          Art. 9.

     Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale per ciechi.

 

          Art. 10.

     Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione disporrà apposite ispezioni presso le esistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, eccettuato quelle facenti parte degli Istituti d'istruzione professionale per ciechi.

     Le ispezioni dovranno accertare lo stato di efficienza e la effettiva rispondenza delle scuole alle loro finalità in relazione agli scopi istituzionali degli enti presso i quali esse funzionano. Al fine, inoltre, di un opportuno coordinamento tra gli indirizzi caratteristici dei singoli enti e specializzazioni delle scuole, il Ministero potrà disporre la trasformazione, il trasferimento ad altre sedi, la soppressione delle scuole medesimo e la loro eventuale annessione o fusione con altri Istituti o scuole per ciechi.

 

          Art. 11. Disposizioni transitorie

     Il personale direttivo, insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo presso le scuole di avviamento per ciechi da almeno un quinquennio è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella A purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il prescritto titolo di studio.

     Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio, od abbia prestato meno di cinque anni di lodevole servizio, con un minimo continuativo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico od economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo a cui detto personale è assegnato.

     Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso lo scuole suindicate per almeno un quinquennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflologico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti nei limiti dei posti previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.

 

          Art. 12.

     Al personale delle scuole e dei corsi di avviamento professionale per ciechi, che verrà inquadrato a norma del precedente art. 11, sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati negli istituti e nelle scuole stesse precedentemente alla nomina in ruolo. Lo stesso riconoscimento è concesso al personale di ruolo degli Istituti di istruzione professionale per ciechi di Napoli e di Firenze già inquadrato a norma del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

     L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale delle scuole, degli istituti e dei corsi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

 

          Art. 13.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e sue successive modificazioni, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, quelle della legge 22 aprile 1932, n. 490, e successive modificazioni, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale, nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

 

 

     Tabella A [2]

 

 

Numero dei posti

Presidi senza insegnamento

11

Cultura generale

11

Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene

11

Materie tecniche maschili

6

Materie tecniche femminili

5

Insegnanti tecnico-pratici maschili

22

Insegnanti tecnico-pratici femminili

15

Musica e canto

11

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Tabella così sostituita dalla L. 27 luglio 1962, n. 1113.