§ 57.7.17f - Legge 31 luglio 1956, n. 1036.
Proroga di validità delle norme contenute nell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/07/1956
Numero:1036


Sommario
Art. unico.      La lettera a) del primo comma dell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita


§ 57.7.17f - Legge 31 luglio 1956, n. 1036. [1]

Proroga di validità delle norme contenute nell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(G.U. 15 settembre 1956, n. 233).

 

 

     Art. unico.

     La lettera a) del primo comma dell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita:

     "a) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.