§ 57.7.90 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1114.
Inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo egeo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1114


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti di titolo legale di abilitazione, già iscritti nel ruolo egeo di cui ai decreti governatoriali 21 luglio 1937, n. 149, 23 settembre 1937, n. 182 e [...]
Art. 2.      Agli insegnanti che non rientrino nelle categorie di cui al comma primo del precedente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. [...]
Art. 3.      Ai fini dell'inquadramento di cui all'art. 1 del presente decreto, sono da considerarsi in servizio alla data dell'11 maggio 1945 gli insegnanti del ruolo egeo richiamati alle armi o rimpatriati [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Il presente decreto ha efficacia per un anno dalla data della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 57.7.90 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1114. [1]

Inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo egeo.

(G.U. 24 agosto 1948, n. 196)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti di titolo legale di abilitazione, già iscritti nel ruolo egeo di cui ai decreti governatoriali 21 luglio 1937, n. 149, 23 settembre 1937, n. 182 e 12 gennaio 1943, n. 17, i quali erano in servizio alla data dell'11 maggio 1945 e abbiano insegnato nelle scuole italiane delle Isole dell'Egeo per almeno cinque anni o che, dopo un periodo di effettivo servizio in Egeo non inferiore ad un triennio, abbiano completato il quinquennio in Italia successivamente alla data di rimpatrio presso scuole amministrate dallo Stato, riportando per almeno quattro anni qualifiche non inferiori al distinto o equivalente e comunque con nessuna qualifica inferiore al buono, sono inquadrati, su domanda degli interessati, con il grado di straordinario ai posti vacanti delle corrispondenti cattedre delle scuole medie o delle scuole elementari della Repubblica.

 

          Art. 2.

     Agli insegnanti che non rientrino nelle categorie di cui al comma primo del precedente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'inquadramento di cui all'art. 1 del presente decreto, sono da considerarsi in servizio alla data dell'11 maggio 1945 gli insegnanti del ruolo egeo richiamati alle armi o rimpatriati d'autorità perché congiunti di militari o, in seguito alla occupazione del Dodecanneso per fatti di guerra, deportati, internati o costretti a riparare in uno Stato estero.

 

          Art. 4. [2]

     All'atto della promozione a ordinario, dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione, agli insegnanti inquadrati ai sensi dell'art. 1, verrà riconosciuta una anzianità nel grado di ordinario corrispondente al periodo di servizio prestato nelle scuole italiane delle Isole egee ed al servizio eventualmente prestato in seguito presso le scuole amministrate dallo Stato.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto ha efficacia per un anno dalla data della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2531. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dalla legge di ratifica 18 dicembre 1952, n. 2531.