§ 80.5.75 – D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 106.
Assunzione nelle Amministrazioni dello Stato di personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:17/02/1948
Numero:106


Sommario
Art. 1.      Gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo, di cui al decreto governatoriale 29 novembre 1942, n. 468, che alla data [...]
Art. 2.      La ripartizione tra le varie Amministrazioni del personale di cui al precedente articolo viene effettuata dalla Commissione centrale per l'avventiziato prevista [...]
Art. 3.      Il periodo di servizio prestato sino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è valutato ai soli fini della [...]
Art. 4.      Le assunzioni previste dal presente decreto sono disposte con decreto del Ministro nella cui amministrazione esse hanno luogo di concerto con i Ministri per gli affari [...]
Art. 5.      Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per l'inquadramento nei ruoli statali degli insegnanti di nazionalità italiana già iscritti nel ruolo Egeo di cui [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 80.5.75 – D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 106. [1]

Assunzione nelle Amministrazioni dello Stato di personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo.

(G.U. 8 marzo 1948, n. 57).

 

     Art. 1.

     Gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo, di cui al decreto governatoriale 29 novembre 1942, n. 468, che alla data dell'11 maggio 1945 erano ancora in servizio sono assunti, su domanda, nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, con lo stato giuridico ed economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive aggiunte e modificazioni, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     La ripartizione tra le varie Amministrazioni del personale di cui al precedente articolo viene effettuata dalla Commissione centrale per l'avventiziato prevista nell'art. 18 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, che sulla base del titolo di studio e delle mansioni svolte da ciascun dipendente, indica anche in quale delle categorie fissate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, debba avvenire l'assunzione.

     L'assunzione non è subordinata ad una preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non di ruolo nè alla disponibilità di posti nei contingenti di impiego non di ruolo. Nel caso che detti contingenti non offrano un sufficiente numero di posti disponibili, l'assunzione per la parte eccedente sarà effettuata in soprannumero; i posti assegnati in soprannumero saranno soppressi con le successive vacanze.

 

          Art. 3.

     Il periodo di servizio prestato sino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è valutato ai soli fini della concessione degli aumenti periodici di retribuzione previsti dagli articoli 1 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in aggiunta a quello che ha inizio con l'assunzione disposta ai sensi del presente decreto ed è considerato come prestato nella stessa categoria nella quale avviene l'assunzione stessa.

 

          Art. 4.

     Le assunzioni previste dal presente decreto sono disposte con decreto del Ministro nella cui amministrazione esse hanno luogo di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

     Le relative domande debbono essere presentate al Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per l'inquadramento nei ruoli statali degli insegnanti di nazionalità italiana già iscritti nel ruolo Egeo di cui ai decreti governatoriali 27 luglio 1937, n. 149, e 23 settembre 1937, n. 182. Gli insegnanti che non potessero essere inquadrati per mancanza dei requisiti cui verrà condizionato l'inquadramento stesso, godranno del trattamento previsto nel presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.