§ 57.4.122 – D.P.R. 11 maggio 1984, n. 744.
Approvazione del nuovo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:11/05/1984
Numero:744


Sommario
Art. 1.      La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è un istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale
Art. 2.      La Scuola ha il fine di diffondere la conoscenza della lingua e cultura italiana in tutti i suoi aspetti passati e presenti: la letteratura, le arti, la storia, il [...]
Art. 3.      Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo, la Scuola si compone della classe propedeutica di lingua e cultura italiana e delle tre classi superiori di [...]
Art. 4.      La classe propedeutica di lingua e cultura italiana, di durata biennale, è organizzata in due corsi: uno a livello elementare come corso preparatorio, ed uno a livello [...]
Art. 5.      Alle tre classi superiori di lingua e letteratura italiana; di archeologia e storia dell'arte; di storia e di istituzioni italiane sono ammessi coloro che siano in [...]
Art. 6.      La Scuola rilascia i seguenti titoli
Art. 7.      I corsi regolari saranno integrati da seminari, conferenze, dibattiti, attività guidate e da ogni altra attività culturale che possa servire da utile supporto alla [...]
Art. 8.      Sono ammessi a frequentare i corsi della classe propedeutica o della classe superiore, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 5, gli studenti di qualsiasi [...]
Art. 9.      La Scuola promuove corsi di perfezionamento per docenti che insegnano la lingua italiana agli studenti stranieri, e, nell'ambito degli accordi culturali e dei programmi [...]
Art. 10.      Con apposito regolamento interno, emanato dal direttore della Scuola d'intesa con il consiglio dei docenti e sentito il consiglio della Scuola, sono determinate le [...]
Art. 11.      La Scuola ha sede in Siena. Gli organi della Scuola sono
Art. 12.      Il consiglio della Scuola, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è costituito
Art. 13.      Gli enti pubblici che si obbligano ad un finanziamento annuo di almeno cento milioni, o che per convenzione erogano consistenti servizi alla Scuola, equivalenti ad un [...]
Art. 14.      Il consiglio della Scuola rimane in carica tre anni ed è convocato dal presidente del consiglio medesimo ogni volta che sia necessario o su richiesta di almeno un terzo [...]
Art. 15.      Il consiglio della Scuola delibera circa le direttive generali attinenti all'attività didattica della Scuola stessa, d'intesa con il consiglio dei docenti ed approva il [...]
Art. 16.      Il direttore della Scuola è designato mediante elezione dal consiglio dei docenti tra i suoi membri a maggioranza tra gli aventi diritto al voto ed è nominato dal [...]
Art. 17.      Il presidente del consiglio della Scuola è eletto dal consiglio stesso tra i suoi membri a maggioranza degli aventi diritto al voto ed è nominato con decreto del [...]
Art. 18.      Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti della Scuola di cui al successivo art. 19. Esso sottopone al consiglio della Scuola il programma culturale e [...]
Art. 19.      Il personale docente è nominato, così come è stabilito nel precedente art. 15, dal consiglio della Scuola su proposta, per quanto riguarda il conferimento degli [...]
Art. 20.      La convenzione con l'Università di Siena di cui all'art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, assicura alla Scuola il personale ed i servizi necessari al suo [...]
Art. 21.      L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal [...]
Art. 22.      Il controllo della gestione amministrativo-contabile è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione ed uno [...]
Art. 23.      Per tutto quanto non previsto dalla legge n. 359 dell'11 maggio 1976 e dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione universitaria in quanto applicabile, [...]


§ 57.4.122 – D.P.R. 11 maggio 1984, n. 744. [1]

Approvazione del nuovo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

(G.U. 6 novembre 1984, n. 305).

 

 

Allegato

 

STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA

E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI - SIENA

 

TITOLO I

Finalità della Scuola, corsi di insegnamento, diplomi, studenti

 

     Art. 1.

     La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è un istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale.

     La Scuola ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     La Scuola ha il fine di diffondere la conoscenza della lingua e cultura italiana in tutti i suoi aspetti passati e presenti: la letteratura, le arti, la storia, il pensiero scientifico e filosofico, le tradizioni popolari, le tradizioni politiche, sociali ed economiche.

     La Scuola promuove, sul piano nazionale ed internazionale, relazioni culturali con università, enti ed istituzioni culturali e di ricerca, anche avvalendosi, ove necessario, della collaborazione degli addetti culturali e scientifici all'estero e delle altre istituzioni italiane all'estero.

 

          Art. 3.

     Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo, la Scuola si compone della classe propedeutica di lingua e cultura italiana e delle tre classi superiori di lingua e letteratura italiana; di archeologia e storia dell'arte; di storia politica e di istituzioni italiane.

     La Scuola organizza corsi annuali, nonché corsi estivi e corsi intensivi; l'eventuale equiparazione fra corsi annuali e corsi intensivi ed estivi ai fini del conseguimento dei titoli di studio di cui al successivo art. 6, sarà determinata dal regolamento di cui al successivo art. 10.

 

          Art. 4.

     La classe propedeutica di lingua e cultura italiana, di durata biennale, è organizzata in due corsi: uno a livello elementare come corso preparatorio, ed uno a livello avanzato finalizzato al conseguimento del diploma.

     Sono ammessi al corso avanzato coloro che abbiano frequentato per almeno un anno il corso preparatorio superando il relativo esame finale o che dimostrino sufficiente conoscenza della lingua italiana da accertarsi con regolare esame colloquio.

     Agli studenti che abbiano frequentato per un anno il corso preparatorio di lingua italiana e superato il relativo esame finale è rilasciato un attestato di profitto.

     I corsi di lingua e cultura italiana della classe propedeutica consistono in lezioni ed esercitazioni pratiche tenute da lettori o altro personale qualificato di madre lingua italiana coordinate da un docente di disciplina istituzionale.

 

          Art. 5.

     Alle tre classi superiori di lingua e letteratura italiana; di archeologia e storia dell'arte; di storia e di istituzioni italiane sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di lingua e cultura italiana di cui al successivo art. 6, o di qualsiasi altro titolo di studio che sia riconosciuto equipollente dal consiglio dei docenti di cui al successivo art. 18.

     La durata degli studi per ciascuna delle tre classi superiori è di due anni; sono ammessi al secondo anno gli studenti che abbiano regolarmente frequentato almeno quattro corsi del primo anno e che siano in possesso delle relative attestazioni di frequenza.

 

          Art. 6.

     La Scuola rilascia i seguenti titoli:

     a) diploma di I grado di lingua e cultura italiana;

     b) diploma di II grado di lingua e letteratura italiana;

     c) diploma di II grado di archeologia e storia dell'arte;

     d) diploma di II grado di storia e di istituzioni italiane.

     Per conseguire il diploma di lingua e cultura italiana, lo studente dovrà frequentare per almeno un anno accademico il corso avanzato e superare un esame finale consistente in prove scritte ed orali che saranno determinate, anno per anno, dal consiglio dei docenti.

     Per conseguire i diplomi di secondo grado di cui alle lettere b), c) e d), lo studente dovrà avere frequentato almeno dieci corsi annuali, estivi od intensivi riconosciuti equipollenti a norma del regolamento, superando i relativi esami speciali e un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta su un argomento precedentemente concordato con un docente di un corso istituzionale.

     Gli insegnamenti che possono essere impartiti nella Scuola in relazione al conseguimento dei diplomi superiori di cui al presente articolo, sono i seguenti:

     1) lingua e letteratura italiana;

     2) storia della lingua italiana;

     3) linguistica;

     4) dialettologia italiana;

     5) letteratura italiana contemporanea;

     6) storia medioevale;

     7) storia moderna e contemporanea;

     8) storia romana;

     9) storia economica;

     10) sistema politico italiano;

     11) diritto costituzionale italiano;

     12) storia dell'arte medioevale e moderna;

     13) archeologia;

     14) storia del teatro;

     15) storia delle tradizioni popolari;

     16) storia della musica;

     17) storia del cinema;

     18) didattica dell'italiano;

     19) etruscologia.

     Nei piani di studio proposti dallo studente, almeno due delle materie prescelte devono essere frequentate per un biennio.

     Con apposito manifesto, valido, di norma, per un solo anno accademico, il presidente della Scuola determina, d'intesa con il direttore del consiglio dei docenti, e sentito il consiglio della Scuola, il programma ed il piano di studio per ciascuna delle quattro classi.

 

          Art. 7.

     I corsi regolari saranno integrati da seminari, conferenze, dibattiti, attività guidate e da ogni altra attività culturale che possa servire da utile supporto alla formazione specifica. Possono essere anche organizzati seminari rivolti a studenti provenienti da aree linguistiche e culturali omogenee, sia in lingua italiana che nella lingua degli studenti.

     Nell'ambito delle tre classi superiori viene svolta attività di ricerca scientifica anche con l'eventuale collaborazione degli allievi, evidenziandosi, in particolare, i problemi concernenti la storia della lingua italiana, nonché i problemi della linguistica contrastiva e della didattica dell'italiano come lingua straniera.

 

          Art. 8.

     Sono ammessi a frequentare i corsi della classe propedeutica o della classe superiore, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 5, gli studenti di qualsiasi nazionalità in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione alla università nel Paese in cui è stato conseguito.

 

          Art. 9.

     La Scuola promuove corsi di perfezionamento per docenti che insegnano la lingua italiana agli studenti stranieri, e, nell'ambito degli accordi culturali e dei programmi di organismi intergovernativi, corsi di aggiornamento, e corsi monografici tenuti da docenti italiani e stranieri.

 

          Art. 10.

     Con apposito regolamento interno, emanato dal direttore della Scuola d'intesa con il consiglio dei docenti e sentito il consiglio della Scuola, sono determinate le modalità relative all'organizzazione didattica, e l'eventuale equiparazione tra i corsi estivi, intensivi e corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, nonché l'articolazione dei corsi.

 

TITOLO II

Organi

 

          Art. 11.

     La Scuola ha sede in Siena. Gli organi della Scuola sono:

     1) il consiglio della Scuola;

     2) il consiglio dei docenti;

     3) il direttore.

     Il direttore della Scuola fa parte di diritto di entrambi i consigli con voto deliberativo.

 

          Art. 12.

     Il consiglio della Scuola, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è costituito:

     a) dal rappresentante dello Stato designato dal Ministro della pubblica istruzione;

     b) da quattro professori universitari di ruolo designati dal rettore dell'Università degli studi di Siena;

     c) dal direttore della Scuola;

     d) da un rappresentante del personale docente;

     e) da un rappresentante del personale non docente;

     f) da due rappresentanti degli studenti;

     g) da un rappresentante della regione Toscana;

     h) da un rappresentante della provincia di Siena;

     i) da un rappresentante del comune di Siena;

     l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Scuola più rappresentative in sede nazionale di ogni ordine e grado di Scuola;

     m) dal rappresentante di ciascuno degli eventuali enti pubblici finanziatori di cui al successivo art. 13.

     La rappresentanza del personale docente e non docente è eletta secondo le norme della legislazione universitaria vigente. Il personale non docente è quello di cui alla convenzione con l'Università di Siena prevista dalla citata legge del 15 maggio 1976, n. 359.

     La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

     Per quanto attiene alla validità delle adunanze o delle deliberazioni si applica il disposto dell'art. 18 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

 

          Art. 13.

     Gli enti pubblici che si obbligano ad un finanziamento annuo di almeno cento milioni, o che per convenzione erogano consistenti servizi alla Scuola, equivalenti ad un importo di cento milioni, hanno diritto ad un rappresentante nel consiglio della Scuola stessa.

 

          Art. 14.

     Il consiglio della Scuola rimane in carica tre anni ed è convocato dal presidente del consiglio medesimo ogni volta che sia necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Possono partecipare alle sedute del consiglio della Scuola i revisori dei conti.

 

          Art. 15.

     Il consiglio della Scuola delibera circa le direttive generali attinenti all'attività didattica della Scuola stessa, d'intesa con il consiglio dei docenti ed approva il programma culturale e scientifico annuale sottopostogli dal consiglio dei docenti.

     Il consiglio della Scuola delibera circa le direttive generali attinenti l'attività amministrativa e l'attribuzione dei compiti del personale non docente e circa le attività economico-patrimoniali della Scuola medesima; esso approva il bilancio di previsione e quello consuntivo.

     Il consiglio della Scuola delibera la richiesta di eventuali incarichi di insegnamento proposti dalla commissione scientifica di cui al successivo art. 18 e l'utilizzazione di docenti di ruolo della scuola secondaria per un numero non superiore a sei ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     Il segretario del consiglio della Scuola è capo dei servizi amministrativi di cui al successivo art. 20 il quale partecipa alle adunanze del consiglio con voto deliberativo.

 

          Art. 16.

     Il direttore della Scuola è designato mediante elezione dal consiglio dei docenti tra i suoi membri a maggioranza tra gli aventi diritto al voto ed è nominato dal consiglio della Scuola; egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

     Il direttore coordina l'attività della Scuola, presiede le adunanze del consiglio dei docenti, riferisce con relazione annuale ai due consigli sull'attività scientifica e didattica svolta, dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive dei consigli stessi, cura il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della Scuola nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e controfirma i titoli di studio rilasciati dalla Scuola stessa.

     Il direttore conserva il trattamento economico di docente.

 

          Art. 17.

     Il presidente del consiglio della Scuola è eletto dal consiglio stesso tra i suoi membri a maggioranza degli aventi diritto al voto ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; egli dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

     Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede le adunanze del consiglio della Scuola e ne fissa l'ordine del giorno, propone i bilanci, preventivo e consuntivo, ed i vari programmi di attività del consiglio della Scuola d'intesa con il direttore.

     Egli adotta le deliberazioni di urgenza, salvo ratifica del consiglio della Scuola cui riferisce nella prima successiva adunanza; rilascia i certificati ed i titoli di studio.

 

          Art. 18.

     Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti della Scuola di cui al successivo art. 19. Esso sottopone al consiglio della Scuola il programma culturale e scientifico annuale di cui al precedente art. 6. Esso propone, almeno due mesi prima del termine dell'anno accademico, le discipline da impartire per incarico nel successivo anno accademico.

     Il conferimento degli incarichi viene proposto al consiglio della Scuola da una commissione scientifica composta da tre professori universitari di ruolo designati dal consiglio della Scuola tra i suoi componenti.

     Gli incarichi vengono proposti in base ad una graduatoria compilata dalla commissione scientifica tra i candidati che ne facciano domanda a seguito di pubblica dichiarazione di vacanza che conterrà anche i criteri per la formulazione della graduatoria stessa.

     Il consiglio dei docenti dichiara altresì l'equipollenza dei titoli di studio ai fini previsti dal primo comma dell'art. 5.

     Per quanto attiene la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto del 6 aprile 1925, n. 674.

 

TITOLO III

Personale docente

 

          Art. 19.

     Il personale docente è nominato, così come è stabilito nel precedente art. 15, dal consiglio della Scuola su proposta, per quanto riguarda il conferimento degli incarichi, della commissione scientifica di cui al precedente art. 18.

 

TITOLO IV

Personale non docente

 

          Art. 20.

     La convenzione con l'Università di Siena di cui all'art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, assicura alla Scuola il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento, nel contingente e nei limiti che verranno fissati dalla convenzione stessa.

     Il capo dei servizi amministrativi, funzionario della carriera amministrativa dirigenziale, dirige gli uffici di segreteria e sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili. Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie, cura la regolarità e la tenuta dei registri riguardanti le carriere scolastiche e controfirma i certificati nonché i titoli di studio.

 

TITOLO V

Gestione amministrativo-contabile

 

          Art. 21.

     L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio della Scuola entro il 30 ottobre di ogni anno. Detta gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio di previsione.

     Copia del bilancio deve essere inviata unitamente agli allegati e alla relazione del comitato di vigilanza al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione entro sessanta giorni dalla delibera del consiglio della Scuola. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Tali variazioni possono avvenire fino a due mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio della Scuola entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro trenta giorni dalla data della deliberazione al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, unitamente agli allegati, alla relazione amministrativa ed a quella del comitato di vigilanza.

 

          Art. 22.

     Il controllo della gestione amministrativo-contabile è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al direttore di divisione o qualifica equiparata.

 

          Art. 23.

     Per tutto quanto non previsto dalla legge n. 359 dell'11 maggio 1976 e dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione universitaria in quanto applicabile, nonché ad apposito regolamento di amministrazione e contabilità da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro. Il regolamento stabilisce anche il trattamento economico del personale insegnante.

 

TITOLO VI

Borse di studio

 

     Possono essere istituite borse di studio con fondi erogati da enti o privati. Le modalità di assegnazione delle borse di studio sono fissate con apposito regolamento approvato dal consiglio della Scuola su proposta del direttore.

 

TITOLO VII

Tasse, sopratasse e contributi

 

     Le tasse di iscrizione o di frequenza, le sopratasse e i contributi a carico degli studenti sono fissati anno per anno dal consiglio della Scuola.

     La tassa di diploma, da versarsi interamente all'erario, è quella fissata dalla legge.


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.