§ 57.1.20 - Legge 11 maggio 1976, n. 359.
Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:11/05/1976
Numero:359


Sommario
Art. 1.      La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale. La scuola ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, [...]
Art. 2.      La scuola ha lo scopo di far conoscere la lingua e la cultura italiana agli stranieri; organizza a tal fine corsi annuali o estivi e attività di ricerca in particolare nel campo della cultura, [...]
Art. 3.      La scuola ha sede in Siena. Gli organi della scuola sono:
Art. 4.      Il consiglio della scuola sarà costituito dai rappresentanti dell'università, del personale docente e non docente, della regione, del comune e della provincia di Siena, delle organizzazioni [...]
Art. 5.      Il consiglio della scuola approva il bilancio di previsione e quello consuntivo, le direttive generali attinenti all'attività didattica ed amministrativa; esso delibera in merito agli incarichi [...]
Art. 6.      Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti della scuola; sottopone al consiglio della scuola il programma culturale e scientifico annuale; propone gli incarichi di insegnamento.
Art. 7.      Il direttore coordina l'attività della scuola ed esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio della scuola e del consiglio dei docenti. Esso provvede, in accordo col presidente, o su [...]
Art. 8.      L'ordinamento degli studi e i titoli che possono essere conseguiti sono disciplinati dallo statuto della scuola; lo statuto detta le norme per la composizione ed il funzionamento del consiglio [...]
Art. 9.      Il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola è fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella misura di 50 milioni da stanziare nello stato di previsione [...]
Art. 10.      All'onere di 50 milioni, che costituisce il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola, si farà fronte per l'anno 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto [...]
Art. 11.      Fra l'Università di Siena e la Scuola per stranieri verrà stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della scuola.
Art. 12. Norma transitoria      Nella prima applicazione della presente legge e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione dell'Università di Siena, sulla base dei criteri contenuti nel [...]


§ 57.1.20 - Legge 11 maggio 1976, n. 359.

Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

(G.U. 5 giugno 1976, n. 147).

 

     Art. 1.

     La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale. La scuola ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     La scuola ha lo scopo di far conoscere la lingua e la cultura italiana agli stranieri; organizza a tal fine corsi annuali o estivi e attività di ricerca in particolare nel campo della cultura, della storia politica, della filologia, dell'economia, delle istituzioni italiane.

 

          Art. 3.

     La scuola ha sede in Siena. Gli organi della scuola sono:

     il consiglio della scuola;

     il consiglio dei docenti;

     il direttore.

     Il direttore della scuola fa parte di diritto di entrambi i consigli.

 

          Art. 4.

     Il consiglio della scuola sarà costituito dai rappresentanti dell'università, del personale docente e non docente, della regione, del comune e della provincia di Siena, delle organizzazioni sindacali della scuola, degli studenti iscritti ai corsi e degli eventuali enti pubblici finanziatori.

 

          Art. 5.

     Il consiglio della scuola approva il bilancio di previsione e quello consuntivo, le direttive generali attinenti all'attività didattica ed amministrativa; esso delibera in merito agli incarichi di insegnamento ed al trattamento economico del personale insegnante e non insegnante.

     Il consiglio della scuola nomina il direttore. Il presidente del consiglio ha la rappresentanza legale della scuola.

 

          Art. 6.

     Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti della scuola; sottopone al consiglio della scuola il programma culturale e scientifico annuale; propone gli incarichi di insegnamento.

 

          Art. 7.

     Il direttore coordina l'attività della scuola ed esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio della scuola e del consiglio dei docenti. Esso provvede, in accordo col presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei membri, alla convocazione del consiglio medesimo.

     Il direttore compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della scuola.

 

          Art. 8.

     L'ordinamento degli studi e i titoli che possono essere conseguiti sono disciplinati dallo statuto della scuola; lo statuto detta le norme per la composizione ed il funzionamento del consiglio della scuola e disciplina le competenze del consiglio dei docenti, in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

 

          Art. 9.

     Il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola è fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella misura di 50 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 10.

     All'onere di 50 milioni, che costituisce il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola, si farà fronte per l'anno 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Fra l'Università di Siena e la Scuola per stranieri verrà stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della scuola.

 

          Art. 12. Norma transitoria

     Nella prima applicazione della presente legge e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione dell'Università di Siena, sulla base dei criteri contenuti nel precedente articolo 4, istituisce e convoca il consiglio della scuola il quale, entro tre mesi dalla sua prima convocazione, predispone lo statuto della scuola che, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica.