§ 57.3.4 - R.D. 17 marzo 1930, n. 727.
Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con Regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:17/03/1930
Numero:727


Sommario
Art. 1.      All'art. 6 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
Art. 2.      Oltre alle attribuzioni fissate dall'art. 14 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il regio ispettore scolastico esercita [...]
Art. 3.      Titolo di ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico governativo ed ai concorsi a posti di direttore didattico presso i comuni che conservano l'amministrazione delle scuole [...]
Art. 4.      All'art. 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
Art. 5.      All'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
Art. 6.      All'art. 114 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
Art. 7.  [1]
Art. 8.  [2]
Art. 9.     
Art. 10.      I comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, possono chiedere al ministro per l'educazione nazionale di essere autorizzati ad estendere l'efficacia di un concorso espletato, [...]
Art. 11.      Oltre che per i motivi indicati nell'art. 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, gli insegnanti possono essere [...]
Art. 12.      All'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
Art. 13.      Il parere della prima commissione di cui all'art. 168 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, può essere dal ministro [...]
Art. 14.      I presidenti, gli impiegati e i salariati delle istituzioni ausiliarie della scuola erette in ente morale, debbono prestare il giuramento stabilito dagli art. 5 e 6 del regio decreto 30 dicembre [...]


§ 57.3.4 - R.D. 17 marzo 1930, n. 727.

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

(G.U. 12 giugno 1930, n. 137).

 

     Art. 1.

     All'art. 6 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

     "Il regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto:

     a) la costituzione delle commissioni di concorso del personale direttivo ed insegnante nelle scuole elementari;

     b) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso;

     c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli;

     d) i congedi e le aspettative;

     e) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti".

 

          Art. 2.

     Oltre alle attribuzioni fissate dall'art. 14 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il regio ispettore scolastico esercita anche le seguenti:

     a) infligge la punizione della censura;

     b) ordina la chiusura delle scuole private, aperte senza autorizzazione;

     c) vigila sull'impiego dei sussidi per l'arredamento scolastico e provvede ai necessari collaudi.

 

          Art. 3.

     Titolo di ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico governativo ed ai concorsi a posti di direttore didattico presso i comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, è anche l'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole civiche, conseguita a norma delle leggi e dei regolamenti della cessata monarchia austro-ungarica.

 

          Art. 4.

     All'art. 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

     "Le deliberazioni comunali, aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, non sono esecutive se non sono approvate dal consiglio scolastico o dal regio provveditore, secondo le rispettive competenze, ed inoltre dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale.

     “Quando l'autorità comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici, oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge, si sostituiscono ad essa il consiglio scolastico o il regio provveditore, secondo le rispettive competenze, promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'articolo 64 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in riforma della detta legge.

     “Quando l'urgenza del caso lo richieda, nella ipotesi del presente articolo, il regio provveditore ha la facoltà di deliberare in luogo del consiglio scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza".

 

          Art. 5.

     All'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

     "I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro per l'educazione nazionale, sono approvati dal regio provveditore agli studi su parere del genio civile e del medico provinciale, salvo il definitivo nullaosta del ministero.

     “Restano ferme, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, nell'Italia meridionale e nelle isole, le disposizioni dei regi decreti 7 luglio 1925, n. 1173, 15 agosto 1925, n. 1925, e 29 dicembre 1925, n. 2385, circa la competenza del ministero dei lavori pubblici, dell'alto commissario per la provincia di Napoli, dei provveditorati alle opere pubbliche e dei comitati tecnico-amministrativi funzionanti presso i suddetti istituti.

     “L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicano le disposizioni degli art. 12 e13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della città di Napoli.

     “Dopo la concessione dei benefici di legge da parte del ministero, il regio provveditore agli studi, con suo decreto, stabilisce il termine entro il quale dovranno iniziarsi le espropriazioni e i lavori. Tale termine non potrà essere superiore a tre anni dalla data del provvedimento di effettiva concessione dei benefici complessivamente assegnati, e, scorso inutilmente il detto termine, l'impegno in favore del comune od ente s'intende decaduto e le quote di contributo tornano disponibili, per lo stesso scopo, agli effetti del bilancio del ministero.

     “Le spese per visite relative a controllo, sorveglianza e consegna delle costruzioni degli edifici scolastici a parziale o totale carico del ministero graveranno sui fondi dei capitoli riguardanti le costruzioni stesse".

 

          Art. 6.

     All'art. 114 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

     "Ai comuni e ad altri enti morali, che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa e della scuola, possono essere concessi sussidi per costruzione, adattamento e restauro dei locali scolastici, in sedi rurali, di non più di due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante. Il sussidio è concesso nella misura della metà della spesa sostenuta e, in ogni caso, non sarà superiore alla metà di quella prevista. Per la parte di spesa residua i comuni e gli enti possono ottenere mutui di favore.

     Per la costruzione e l'adattamento dei locali scolastici di più di due aule e senza abitazione per l'insegnante, può essere concesso il sussidio nella misura sopra indicata, ma in ogni caso non superiore alle 200.000 lire, solo quando il comune o l'ente non richieda il contributo degli interessi per la contrattazione del mutuo.

     Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dell'educazione nazionale è stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di lire 5.000.000 all'anno per venti esercizi finanziari a datare dal 1924-25.

     Le somme che allo scadere del triennio, giusta quanto è disposto dall'articolo precedente, non siano state erogate, tornano disponibili agli effetti del bilancio per lo stesso scopo, e possono dal ministero essere destinate per altre concessioni".

 

          Art. 7. [1]

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9.

     All'art. 124, comma quinto, del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

     "Quando al 31 dicembre del secondo anno di validità della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella regione meno della metà dei vincitori del concorso, il regio provveditore, sentito il consiglio scolastico, può chiedere al ministro che la validità della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso".

 

          Art. 10.

     I comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, possono chiedere al ministro per l'educazione nazionale di essere autorizzati ad estendere l'efficacia di un concorso espletato, quando, avvenuta la nomina dei tre quarti dei maestri vincitori, si prevede che la graduatoria sia per esaurirsi prima che trascorra un biennio dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso medesimo fu indetto.

     L'autorizzazione è data con decreto ministeriale, previo parere del consiglio scolastico, ed importa la facoltà, nel comune, di includere nella graduatoria, aumentando di altrettanti posti la previsione contenuta nel bando di concorso, i concorrenti che, classificati dopo i vincitori, abbiano riportato negli esami e nei titoli la votazione complessiva di almeno 78/150 con la media di 35/50 nelle prove scritte ed orali [3] .

 

          Art. 11.

     Oltre che per i motivi indicati nell'art. 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, gli insegnanti possono essere trasferiti pure da una ad un'altra sede di scuole amministrate dallo stesso provveditore agli studi, col loro consenso, per speciali e comprovate esigenze dell'opera nazionale Balilla. Con questi ultimi trasferimenti non può essere coperto più di un quinto dei posti vacanti riservati ai trasferimenti per domanda degli insegnanti appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione.

     I trasferimenti medesimi sono deliberati dal regio provveditore dietro motivata richiesta del presidente dell'opera nazionale Balilla: essi non possono avere luogo nei riguardi degli insegnanti che si trovino nel periodo di prova nè di quelli che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica di servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta nello stesso periodo di tempo una punizione superiore alla censura.

     Quando il trasferimento avviene, per necessità indilazionabili dei servizi dell'opera nazionale Balilla riconosciute dal regio provveditore, in corso d'anno scolastico, la richiesta di cui al comma precedente deve essere rinnovata, agli effetti dell'assegnazione definitiva della sede, prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. In caso diverso l'insegnante è restituito alla sede di provenienza.

 

          Art. 12.

     All'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

     "Prima di procedere ai trasferimenti il regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma terzo, e dell'art. 142, comma primo.

     Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento".

 

          Art. 13.

     Il parere della prima commissione di cui all'art. 168 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, può essere dal ministro richiesto anche sui ricorsi contro provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti materie diverse da quelle previste dall'art. 164, comma terzo, del testo medesimo.

 

          Art. 14.

     I presidenti, gli impiegati e i salariati delle istituzioni ausiliarie della scuola erette in ente morale, debbono prestare il giuramento stabilito dagli art. 5 e 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per gli impiegati dello Stato.

     Nei comuni capoluoghi di provincia e con popolazione superiore ai 100.000 abitanti il giuramento dei presidenti anzidetti sarà ricevuto dal regio provveditore agli studi o, per sua delega, dal regio ispettore scolastico: negli altri comuni sarà ricevuto dal podestà.

     Il giuramento degli impiegati e salariati sarà ricevuto dai presidenti dei rispettivi enti.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 del R.D. 5 febbraio 1934, n. 461.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del R.D. 5 febbraio 1934, n. 461.

[3] Comma sostituito dall'art. 4 del R.D. 25 giugno 1931, n. 945.