§ 57.3.3 - R.D. 18 aprile 1929, n. 673.
Norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:18/04/1929
Numero:673


Sommario
Art. 1.      Gli esami di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione tecnica hanno luogo rispettivamente nelle sedi indicate nelle annesse tabelle A, B, C e D.
Art. 2.      Le commissioni giudicatrici degli esami di maturità, classica e scientifica, sono nominate dal Ministero e composte:
Art. 3.      Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione magistrale sono nominate dal Ministro e composte:
Art. 4.      Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione tecnica sono nominate dal Ministro e composte:
Art. 5.      Restano ferme le vigenti disposizioni relative alla nomina di commissari aggregati e alla sostituzione di commissari che vengono a mancare per qualsiasi ragione nella imminenza degli esami.
Art. 6.      Salvo quanto è disposto nell'art. 9 per gli esami di abilitazione tecnica, le commissioni per gli esami nelle scuole medie si suddividono in sottocommissioni, composte di almeno tre membri, [...]
Art. 7.      Per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale le sottocommissioni si limitano ad esprimere il loro giudizio sulle singole prove scritte, orali, pratiche o grafiche, nei modi indicati [...]
Art. 8.      La commissione plenaria negli esami di maturità e di abilitazione magistrale si raduna, senza l'intervento dei commissari aggregati, alla fine delle operazioni delle due sottocommissioni.
Art. 9.      Salvo quanto è disposto dall'art. 4 per la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione tecnica, nulla è innovato alle disposizioni attualmente vigenti che riguardano [...]
Art. 10.      Il compenso giornaliero di cui all'art. 74 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a lire 50 per i professori di università e di istituti superiori e a lire 35 per i presidi e i [...]
Art. 11.      I professori di ruolo delle università e degli istituti superiori e i presidi e professori dei regi istituti medi d'istruzione chiamati dal Ministro a far parte di commissioni giudicatrici degli [...]
Art. 12.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


§ 57.3.3 - R.D. 18 aprile 1929, n. 673.

Norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica.

(G.U. 11 maggio 1929, n. 110).

 

     Art. 1.

     Gli esami di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione tecnica hanno luogo rispettivamente nelle sedi indicate nelle annesse tabelle A, B, C e D.

     Nella sessione estiva i suddetti esami avranno, di regola, una durata non superiore a venti giorni.

 

          Art. 2.

     Le commissioni giudicatrici degli esami di maturità, classica e scientifica, sono nominate dal Ministero e composte:

     a) di un professore di università o di istituto superiore, presidente;

     b) di un preside dei regi istituti medi di secondo grado indicati dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

     c) di quattro professori ordinari dei predetti regi istituti medi di secondo grado;

     d) di un preside effettivo o professore ordinario di istituto medio pareggiato oppure di un professore di istituto medio privato oppure di una persona estranea all'insegnamento.

     Il preside e i professori di cui alle lettere b), c) e d) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.

 

          Art. 3.

     Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione magistrale sono nominate dal Ministro e composte:

     a) di un professore di università o di istituto superiore, presidente;

     b) di un preside dei regi istituti medi di secondo grado indicati dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

     c) di quattro professori ordinari dei predetti regi istituti medi di secondo grado.

     Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.

 

          Art. 4.

     Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione tecnica sono nominate dal Ministro e composte:

     a) di un professore di università o di istituto superiore, oppure di un preside dei regi istituti medi di secondo grado indicati dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, presidente;

     b) di tre professori ordinari dei predetti regi istituti medi di secondo grado;

     c) di un geometra o di un ragioniere rispettivamente per l'abilitazione alla professione di geometra e a quella di ragioniere.

     Il preside e i professori di cui alle lettere a) e b) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.

 

          Art. 5.

     Restano ferme le vigenti disposizioni relative alla nomina di commissari aggregati e alla sostituzione di commissari che vengono a mancare per qualsiasi ragione nella imminenza degli esami.

 

          Art. 6.

     Salvo quanto è disposto nell'art. 9 per gli esami di abilitazione tecnica, le commissioni per gli esami nelle scuole medie si suddividono in sottocommissioni, composte di almeno tre membri, compreso colui che le presiede. Una delle sottocommissioni è presieduta dal presidente della commissione; l'altra o le altre da un suo delegato.

     Per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale non possono peraltro costituirsi più di due sottocommissioni.

 

          Art. 7.

     Per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale le sottocommissioni si limitano ad esprimere il loro giudizio sulle singole prove scritte, orali, pratiche o grafiche, nei modi indicati dall'art. 91 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal regio decreto 5 maggio 1127, n. 741.

     Alla formazione dei giudizi sulle prove orali, pratiche e grafiche intervengono anche i commissari aggregati.

 

          Art. 8.

     La commissione plenaria negli esami di maturità e di abilitazione magistrale si raduna, senza l'intervento dei commissari aggregati, alla fine delle operazioni delle due sottocommissioni.

     Nella sessione estiva essa, in base ai giudizi pronunciati dalle sottocommissioni, delibera preliminarmente se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato, o se possa essere ammesso alla sessione autunnale per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A annessa al regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

     Nel primo caso, la commissione assegna, secondo le norme dell'art. 92 del sopra menzionato regolamento, modificato dal regio decreto 5 maggio 1927, n. 741, i singoli voti, nessuno dei quali potrà essere inferiore a sei decimi; nel secondo, indica le materie sulle quali deve cadere l'esame nella sessione autunnale. In caso di deliberazione negativa così sul primo come sul secondo quesito, il candidato è dichiarato definitivamente riprovato.

     Nella sessione autunnale la commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove compiute nella sessione autunnale e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato.

     Nel caso di deliberazione affermativa, assegna i voti nei modi indicati nel terzo comma del presente articolo; altrimenti dichiara il candidato riprovato.

     Non si fa luogo ad assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione.

     Le deliberazioni della commissione si prendono a maggioranza di voti con prevalenza del voto del presidente in caso di parità; eccezione fatta per le deliberazioni di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza di almeno cinque voti nel caso di maturità e di quattro in quello di abilitazione.

 

          Art. 9.

     Salvo quanto è disposto dall'art. 4 per la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione tecnica, nulla è innovato alle disposizioni attualmente vigenti che riguardano il funzionamento delle commissioni stesse.

 

          Art. 10.

     Il compenso giornaliero di cui all'art. 74 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a lire 50 per i professori di università e di istituti superiori e a lire 35 per i presidi e i professori degli istituti medi, regi, pareggiati e privati e per gli estranei all'insegnamento, che siano chiamati a far parte di commissioni giudicatrici di esami di maturità e di abilitazione nella stessa città di loro abituale residenza.

 

          Art. 11.

     I professori di ruolo delle università e degli istituti superiori e i presidi e professori dei regi istituti medi d'istruzione chiamati dal Ministro a far parte di commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione non possono rifiutare l'incarico, salvo il caso di legittimo impedimento.

 

          Art. 12.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.