§ 57.2.41 – L. 2 maggio 1984, n. 106.
Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:02/05/1984
Numero:106


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi [...]
Art. 2.      Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 2601 [...]


§ 57.2.41 – L. 2 maggio 1984, n. 106.

Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica.

(G.U. 5 maggio 1984, n. 123).

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, è aggiunto il seguente numero:

     "16. Scuola di chitarra".

 

          Art. 2.

     Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di età e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonchè ai programmi di insegnamento e di esame.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.