§ 57.2.3a - Legge 6 agosto 1966, n. 643.
Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:06/08/1966
Numero:643


Sommario
Art. 1.      Il terzo e il settimo comma dell'art. 6, e l'art. 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi
Art. 2.      L'art 9 del citato decreto è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 10 è sostituito dal seguente


§ 57.2.3a - Legge 6 agosto 1966, n. 643.

Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.

(G.U. 22 agosto 1966, n. 207).

 

 

     Art. 1.

     Il terzo e il settimo comma dell'art. 6, e l'art. 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi.

 

          Art. 2.

     L'art 9 del citato decreto è sostituito dal seguente:

     "Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica".

 

          Art. 3.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.

     Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico".