§ 57.2.4 – R.D. 15 maggio 1930, n. 1170.
Norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:15/05/1930
Numero:1170


Sommario
Art. 1.      Gli Istituti musicali eretti in enti morali, al mantenimento dei quali provvedono enti morali, e in cui siano costituiti almeno cinque corsi d'insegnamento considerati [...]
Art. 2.      I rappresentanti degli enti da cui dipendono gli Istituti musicali che aspirano al pareggiamento debbono inoltrare domanda su carta legale al Ministero della educazione [...]
Art. 3.      Gli Istituti pareggiati hanno obbligo di uniformarsi per l'insegnamento delle varie discipline e per la durata dei corsi a quanto è prescritto per i Conservatori [...]
Art. 4.      Ciascun Istituto pareggiato deve disporre di un locale adatto per le esercitazioni orchestrali e corali ed avere sede in locali che adeguatamente rispondano alle [...]
Art. 5.      Le tasse degli esami di licenza normale e superiore debbono essere determinate in misura non minore di quelle stabilite per i regi Conservatori di musica
Art. 6.      Alla nomina al posto di direttore di un Istituto musicale pareggiato si provvede da parte dell'ente cui spetta il mantenimento della scuola
Art. 7.      Gli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati sono assunti in servizio mediante pubblico concorso con le norme vigenti, in quanto applicabili per il [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio di ruolo degli Istituti musicali pareggiati, deve essere iscritto, a cura di ciascuna Amministrazione, [...]
Art. 12.      Gli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati che facciano passaggio nel ruolo del personale direttivo e insegnante dei Regi conservatori di musica, [...]
Art. 13.      Per un biennio a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, sono dispensati dagli obblighi di cui ai precedenti articoli gli Istituti attualmente pareggiati, [...]
Art. 14.      Gli esami di licenza normale e superiore negli Istituti musicali pareggiati nelle due sessioni di esame, comune a tutti i candidati interni e privatisti, sono presieduti [...]
Art. 15.      L'alunno di un Istituto pareggiato che intenda far passaggio ad un Istituto governativo nello stesso corso a cui è iscritto o per cui abbia diritto alla iscrizione [...]
Art. 16.      Continuano a valere, in quanto non siano in contrasto alle disposizioni del presente decreto gli statuti vigenti presso gli Istituti musicali pareggiati
Art. 17.      Nessun Istituto musicale, all'infuori di quelli governativi, può assumere o mantenere la denominazione di Conservatorio di musica
Art. 18.      E' fatto obbligo a tutti gli Istituti musicali che siano pareggiati o che non siano costituiti in enti morali o che non dipendano da enti morali di aggiungere alla loro [...]
Art. 19.      Nessun Istituto musicale che non sia governativo o pareggiato può rilasciare attestati di licenza o di diploma. Si potranno solo rilasciare certificati degli studi [...]
Art. 20.      Il pareggiamento di un Istituto musicale può essere revocato o sospeso con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale quando risulti che [...]
Art. 21.      Nella provincia in cui ha sede un Conservatorio musicale governativo non può sorgere alcun Istituto musicale pareggiato
Art. 22.      Le spese di viaggio e le indennità per i commissari di cui agli articoli 2, 6, 7, 8 e 14 del presente decreto, nonchè del funzionario amministrativo di cui all'art. 2, [...]


§ 57.2.4 – R.D. 15 maggio 1930, n. 1170. [1]

Norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.

(G.U. 6 settembre 1930, n. 209).

 

     Art. 1.

     Gli Istituti musicali eretti in enti morali, al mantenimento dei quali provvedono enti morali, e in cui siano costituiti almeno cinque corsi d'insegnamento considerati come principali dai regolamenti in vigore, possono essere pareggiati ai conservatori musicali governativi.

     I diplomi rilasciati da tali istituti per i corsi per i quali il pareggiamento sia stato concesso sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi rilasciati dai Regi conservatori di musica.

 

          Art. 2.

     I rappresentanti degli enti da cui dipendono gli Istituti musicali che aspirano al pareggiamento debbono inoltrare domanda su carta legale al Ministero della educazione nazionale e dimostrare che essi possiedono i requisiti voluti dal presente decreto.

     Il decreto di pareggiamento sarà promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, udito il parere della sezione per l'istruzione artistica del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

     Un'apposita Commissione ministeriale composta di tre membri procederà in precedenza all'accertamento dei requisiti voluti per il pareggiamento e delle condizioni dell'Istituto in generale e delle scuole in particolare. Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi delle antichità e belle arti.

 

          Art. 3.

     Gli Istituti pareggiati hanno obbligo di uniformarsi per l'insegnamento delle varie discipline e per la durata dei corsi a quanto è prescritto per i Conservatori musicali governativi.

     Il ruolo organico del personale insegnante per i rami di insegnamento per i quali è concesso il pareggiamento deve essere uniforme a quello dei Conservatori di musica governativi così per le cattedre di materie principali come per le cattedre di materie complementari.

 

          Art. 4.

     Ciascun Istituto pareggiato deve disporre di un locale adatto per le esercitazioni orchestrali e corali ed avere sede in locali che adeguatamente rispondano alle esigenze didattiche, nonchè a quelle igieniche comuni ad ogni istituto di istruzione.

     E' fatto anche obbligo a ciascun Istituto di avere una biblioteca fornita di tutti i testi occorrenti per lo svolgimento dei vigenti programmi di studio, nonchè dei più importanti dizionari di musica.

 

          Art. 5.

     Le tasse degli esami di licenza normale e superiore debbono essere determinate in misura non minore di quelle stabilite per i regi Conservatori di musica.

     Il regolamento interno di ciascun Istituto deve determinare le norme per le esenzioni dalle tasse scolastiche a favore degli alunni meritevoli.

 

          Art. 6.

     Alla nomina al posto di direttore di un Istituto musicale pareggiato si provvede da parte dell'ente cui spetta il mantenimento della scuola.

     L'ente provvede alla nomina in seguito a giudizio di una Commissione composta di tre membri, uno dei quali nominato da esso e gli altri due dal Ministero per l'educazione nazionale.

     Nel caso di nomina senza concorso la Commissione esprime il suo giudizio indicando l'ordine di merito degli eleggibili qualora le siano stati sottoposti più nomi.

     (Omissis) [2].

     Qualora si proceda alla nomina mediante concorso, l'ente con deliberazione non motivata ed insindacabile debitamente approvata dal predetto Ministero, può negare l'ammissione al concorso.

     La Commissione giudicatrice del concorso dichiara nella sua relazione quali siano gli idonei a ricoprire il posto e li indica in ordine di merito.

     Tale ordine deve essere osservato nel conferimento del posto in caso di rinuncia del primo degli idonei e degli altri che lo seguono in graduatoria.

     (Omissis) [3].

     Quando il posto di direttore venga conferito per incarico, la relativa nomina è subordinata all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

     Nello stesso modo di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si procederà nel caso in cui si tratti di nomina ad un posto di insegnante di ruolo con incarico della direzione.

 

          Art. 7.

     Gli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati sono assunti in servizio mediante pubblico concorso con le norme vigenti, in quanto applicabili per il personale insegnante degli Istituti musicali governativi. L'ente anche in tal caso può valersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

     Il relativo concorso è giudicato da una Commissione di tre membri di cui due di nomina ministeriale, uno di nomina dell'Amministrazione dell'ente che provvede al mantenimento della Scuola, scelto tra i professori stabiliti dell'Istituto o, in mancanza, fra il personale insegnante di ruolo degli Istituti musicali governativi e pareggiati.

 

          Art. 8. [4]

 

          Art. 9. [5]

     Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica.

 

          Art. 10. [6]

     Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.

     Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico.

 

          Art. 11.

     Il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio di ruolo degli Istituti musicali pareggiati, deve essere iscritto, a cura di ciascuna Amministrazione, alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

     Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Gli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati che facciano passaggio nel ruolo del personale direttivo e insegnante dei Regi conservatori di musica, cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato presso gli istituti pareggiati.

     In tal caso si applica l'art. 49 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

 

          Art. 13.

     Per un biennio a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, sono dispensati dagli obblighi di cui ai precedenti articoli gli Istituti attualmente pareggiati, fatta eccezione per le norme di cui agli articoli 6, 7 e 8, le quali entrano in vigore alla data del presente decreto.

     Entro il detto biennio agli Istituti musicali attualmente pareggiati è fatto obbligo di porsi in condizione di essere eretti, quando tali non siano, in enti morali o di porsi alla dipendenza di enti morali.

 

          Art. 14.

     Gli esami di licenza normale e superiore negli Istituti musicali pareggiati nelle due sessioni di esame, comune a tutti i candidati interni e privatisti, sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale. La data delle relative sessioni è fissata di anno in anno entro il mese di aprile dal Ministero dell'educazione nazionale.

     A fine di ciascuna sessione i capi degli Istituti invieranno al Ministero l'elenco dei diplomati.

     I moduli di diplomi di licenza superiore verranno forniti dal Ministero a partire dalla prima sessione dell'anno scolastico 1930-31.

 

          Art. 15.

     L'alunno di un Istituto pareggiato che intenda far passaggio ad un Istituto governativo nello stesso corso a cui è iscritto o per cui abbia diritto alla iscrizione nell'Istituto d'origine, deve sostenere nell'Istituto governativo speciali prove d'esame che saranno di volta in volta determinate dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio delle scuole. Il trasferimento è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità dei posti nel corso stesso. La stessa norma vale per il passaggio da un Istituto pareggiato ad altro pareggiato.

     Coloro che siano forniti di diploma di licenza normale conseguito in un Istituto pareggiato potranno ottenere la iscrizione al corso superiore in un Conservatorio di musica governativo o in altro pareggiato secondo le norme comuni vigenti in materia.

 

          Art. 16.

     Continuano a valere, in quanto non siano in contrasto alle disposizioni del presente decreto gli statuti vigenti presso gli Istituti musicali pareggiati.

 

          Art. 17.

     Nessun Istituto musicale, all'infuori di quelli governativi, può assumere o mantenere la denominazione di Conservatorio di musica.

 

          Art. 18.

     E' fatto obbligo a tutti gli Istituti musicali che siano pareggiati o che non siano costituiti in enti morali o che non dipendano da enti morali di aggiungere alla loro denominazione la qualifica di privato in tutti gli atti siano essi per uso interno o pubblico o privato.

 

          Art. 19.

     Nessun Istituto musicale che non sia governativo o pareggiato può rilasciare attestati di licenza o di diploma. Si potranno solo rilasciare certificati degli studi compiuti.

 

          Art. 20.

     Il pareggiamento di un Istituto musicale può essere revocato o sospeso con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale quando risulti che l'Istituto non adempia ai doveri assunti all'atto del suo pareggiamento o comunque non corrisponda più alle finalità dell'educazione nazionale.

 

          Art. 21.

     Nella provincia in cui ha sede un Conservatorio musicale governativo non può sorgere alcun Istituto musicale pareggiato.

 

          Art. 22.

     Le spese di viaggio e le indennità per i commissari di cui agli articoli 2, 6, 7, 8 e 14 del presente decreto, nonchè del funzionario amministrativo di cui all'art. 2, saranno determinate dal Ministero dell'educazione nazionale e graveranno a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 6 agosto 1966, n. 643.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 6 agosto 1966, n. 643.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 6 agosto 1966, n. 643.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 6 agosto 1966, n. 643.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 6 agosto 1966, n. 643.