§ 57.2.38 – L. 11 ottobre 1977, n. 748.
Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, nonchè altre norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:11/10/1977
Numero:748


Sommario
Art. 1.      Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche
Art. 2.      Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di [...]
Art. 3.      Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti [...]
Art. 4.      Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale
Art. 5.      Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle [...]
Art. 6.      L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso. Conseguentemente nell'art. 23 del medesimo decreto è soppresso il riferimento [...]
Art. 7.      Dopo il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti commi


§ 57.2.38 – L. 11 ottobre 1977, n. 748.

Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, nonchè altre norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

(G.U. 19 ottobre 1977, n. 285).

 

     Art. 1.

     Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

 

          Art. 2.

     Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

     I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonchè le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

 

          Art. 3.

     Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

 

          Art. 4.

     Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

     Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

 

          Art. 5.

     Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

 

          Art. 6.

     L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso. Conseguentemente nell'art. 23 del medesimo decreto è soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.

     Dopo il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

     "I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto".

     All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe".

     Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonchè della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

 

          Art. 7.

     Dopo il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti commi:

     "Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

     Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori".

     Il quinto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria".

     L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo".