§ 56.2.137 - D.L. 30 ottobre 2007, n. 180.
Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:30/10/2007
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Differimento di termini
Art. 2.  Normativa transitoria
Art. 2 bis.  (Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).
Art. 2 ter.  (Relazione al Parlamento).
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 56.2.137 - D.L. 30 ottobre 2007, n. 180. [1]

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

(G.U. 31 ottobre 2007, n. 254)

 

Art. 1. Differimento di termini [2]

     1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" [3].

     1-bis. All’articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all’autorità competente ovvero, qualora quest’ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente" [4].

     1-ter. All’articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi" [5].

 

     Art. 2. Normativa transitoria

     1. Fino alla data del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l’attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto [6].

     1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall’articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all’adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo [7].

     1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d’urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 [8].

     1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione [9].

     1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007 [10].

 

     Art. 2 bis. (Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). [11]

     1. All’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.

 

     Art. 2 ter. (Relazione al Parlamento). [12]

     1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180. (TESTO ORIGINALE)

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonchè disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Differimento di termine

     1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".

 

Art. 2. Normativa transitoria

     1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

 

Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 dicembre 2007, n. 243. Abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

[2] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 32 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dall'art. 32 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[10] Comma aggiunto dall'art. 32 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.