§ 55.1.54 - Legge 21 giugno 1986, n. 370.
Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:21/06/1986
Numero:370


Sommario
Art. unico.      Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manufatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, [...]


§ 55.1.54 - Legge 21 giugno 1986, n. 370.

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta.

(G.U. 19 luglio 1986, n. 166)

 

 

     Art. unico.

     Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manufatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

     b) mutui agevolati.

     Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.

     Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.

     I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.

     Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme sui tempi, le procedure e le modalità di attuazione.

     Le agevolazioni sono concesse con le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi.

     Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.