§ 55.1.31 - Legge 2 aprile 1980, n. 122.
Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:02/04/1980
Numero:122


Sommario
Art. 1.      Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e successive [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge
Art. 4.      Sono abrogati il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1978, n. 234
Art. 5.      Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi nel periodo 1980-82, di cui lire 60 miliardi per l'anno 1980


§ 55.1.31 - Legge 2 aprile 1980, n. 122.

Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

(G.U. 8 aprile 1980, n. 96)

 

     Art. 1.

     Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e successive proroghe, può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del prezzo dei contratti di costruzione o di prima vendita comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa prima dell'ultimazione dei lavori, stipulati successivamente al 1° gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.

     E' istituita presso il Ministero della marina mercantile una commissione, presieduta dal Ministro o da persona da lui delegata, composta da due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della marina mercantile e del Ministero delle partecipazioni statali, da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'armamento pubblico e privato e dell'industria cantieristica maggiore e minore, nonchè da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

     Prima della eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi il Ministro della marina mercantile sottoporrà al parere della commissione di cui al comma precedente il programma di massima per la utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

     La commissione di cui al secondo comma esaminerà la corrispondenza del programma alle esigenze della flotta e della struttura cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione, secondo criteri che privilegino costruzioni atte a contribuire alla soluzione dei problemi energetici del Paese e consentano all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima misura possibile, della sua potenzialità produttiva.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui al secondo comma, saranno fissati i criteri per la determinazione della percentuale del contributo.

     In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo previsto per i vari tipi di nave.

     Il Ministro della marina mercantile accerta la congruità del prezzo convenuto tra cantiere ed armatore a lavori ultimati, riducendone eventualmente la misura, ove tale prezzo non venga ritenuto congruo.

     Qualora la differenza tra il contributo da liquidare e quello indicato nel provvedimento di concessione - che, nel caso di modifiche contrattuali, può essere variato di conseguenza - superi il 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alla costruzione di navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonchè alla trasformazione di navi mercantili in esercizio di stazza lorda non inferiore a 5.000 tonnellate.

     Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

     Qualora il cantiere presti idonea fideiussione, rispettivamente pari al 25, al 50 o al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, gli anticipi di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il primo all'inizio della costruzione e il secondo e il terzo in corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei lavori.

 

          Art. 2. [1]

     [Il comitato tecnico previsto dal sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977 n. 675, è integrato, per l'esame dei programmi di ristrutturazione e di riconversione delle imprese di costruzione e di riparazione navale, con la partecipazione del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile.]

 

          Art. 3.

     Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1978, n. 234.

 

          Art. 5.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi nel periodo 1980-82, di cui lire 60 miliardi per l'anno 1980.

     All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 33 miliardi la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine" e quanto a lire 27 miliardi la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.