§ 55.1.22 - Legge 1 febbraio 1974, n. 59.
Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:01/02/1974
Numero:59


Sommario
Art. 1.      L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifattuiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la [...]
Art. 2.      All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad [...]
Art. 3.      I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e [...]


§ 55.1.22 - Legge 1 febbraio 1974, n. 59. [1]

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni

(G.U. 18 marzo 1974, n. 73)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifattuiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .

     Per consentire sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dello ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 del Ministero delle partecipazioni statali.

     Le eventuali riduzioni del capitale GEPI Società per azioni per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire nell'anno 1974, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

     Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

     Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonché l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile di cui all'art. 146 del citato decreto presidenziale.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1974, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissione di buoni poliennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito .

 

          Art. 3.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per gli anni 1974 e 1975 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.