§ 55.1.1G - Legge 10 ottobre 1975, n. 484.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:10/10/1975
Numero:484


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:


§ 55.1.1G - Legge 10 ottobre 1975, n. 484. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

(G.U. 13 ottobre 1975, n. 272)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Nell'art. 1, dopo le parole: "produzione di pomodoro", è aggiunta la parola: "nazionale".

     Nell'art. 2, il primo comma è sostituito col seguente:

     "E' concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di lire 3450 e di lire 6900 per quintale di prodotto detenuto in magazzino per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° settembre 1975";

     nel secondo comma, sono aggiunte alla fine le parole: "e ottenute dalla lavorazione di prodotto nazionale";

     dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

     "Alla scadenza di ciascun trimestre compreso nel periodo annuale suddetto, è ammessa la liberazione parziale o totale del prodotto vincolato allo stoccaggio, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli organi dallo stesso designati delle quantità di prodotto che si intende liberare al fine della conseguente riduzione dell'ammontare dell'aiuto";

     nel comma successivo, le lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:

     "a) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo a decorrere dal 1° settembre 1975, di un anno o di uno o più trimestri del medesimo;

     b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974 o non inferiori a quelli preventivamente convenuti in sede di accordi locali tra i rappresentanti delle categorie interessate;

     c) di aver corrisposto ai produttori agricoli, direttamente o tramite le associazioni dei produttori ortofrutticoli, un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle categorie interessate con l'assistenza di organi statali o regionali";

     nel penultimo comma, la parola: "terzo" è sostituita con la parola "quarto";

     nell'ultimo comma, la parola: "semestre" è sostituita con la parola "periodo".

     Nell'art. 3, al primo comma, le parole: "lire 2000" sono sostituite con le parole: "lire 4000";

     il secondo comma è sostituito con i seguenti:

     "Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a lire 9600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, sarà corrisposto alle industrie medesime dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati.

     Il contributo di cui al precedente comma verrà concesso alle cooperative agricole a condizione che dimostrino di aver assicurato ai soci conferenti pomodoro di qualità San Marzano un prezzo finale di riparto corrispondente ai ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto, depurati delle sole spese di gestione.

     La domanda di concessione di contributo di parte degli interessati dovrà essere corredata di attestazione concernente:

     a) le quantità di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli;

     b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli degli importi come sopra determinati".

     Dopo l'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 3 bis.

     Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, inscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che hanno effettuato operazioni di ritiro di pomodoro dal mercato con l'osservanza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, e a quelle che hanno ceduto il prodotto alle industrie di trasformazione, è concesso, per le difficoltà dalle stesse incontrate nelle operazioni di trasporto e i conseguenti maggiori costi, un contributo di lire 600 per quintale di prodotto ritirato".

     "Art. 3 ter.

     Sono concessi alle cooperative agricole e loro consorzi, nei limiti di una spesa di lire 1.000 milioni, contributi nella misura massima del 90 pre cento delle spese di gestione sostenute per l'espletamento dell'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro".

     Nell'art. 4, al primo comma, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ", ai quali possono essere chiamate a partecipare le organizzazioni dei produttori";

     i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti con i seguenti:

     "E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate alla produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro allo scopo di stipulare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, accordi interprofessionali per la fissazione del prezzo di cessione del prodotto destinato alla trasformazione nonchè per la programmazione delle attività nel settore. Gli accordi stipulati entro la predetta data valgono per l'annata agraria successiva.

     Fanno parte della commissione, presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato, gli assessori delle regioni maggiormente rappresentative sul piano produttivo o loro delegati, i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sindacali di produttori agricoli, i rappresentanti delle industrie conserviere pubbliche, private e cooperative, nonchè un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali.

     Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate.

     Le regioni possono costituire commissioni, anche articolate per provincie e per zone intercomunali, ai fini di assicurare l'applicazione dei rapporti normativi ed economici, la programmazione della produzione dei prodotti agricoli per la cessione all'industria di trasformazione nel rispetto degli accordi interprofessionali realizzati nazionalmente".

     Nell'art. 5, al primo comma, le parole: "lire 8.500 milioni" sono sostituite con le parole: "lire 19 miliardi".

     Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5 bis.

     Le somme che dovessero residuare dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto saranno destinate a favore delle cooperative agricole e loro consorzi nonchè delle associazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che operano nel settore del pomodoro, per la realizzazione di iniziative dirette al miglioramento qualitativo ed alla difesa della produzione, in base a criteri che saranno fissati dalla commissione di cui al precedente art. 4".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.