§ 53.5.18 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100.
Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:27/01/1992
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Divieti e autorizzazioni.
Art. 5.  Emissioni in atmosfera.
Art. 6.  Giudizio di compatibilità ambientale.
Art. 7.  Sorveglianza e controllo.
Art. 8.  Informazione comunitaria.
Art. 9.  Limitazioni e sospensione delle operazioni.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 53.5.18 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100. [1]

Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

(G.U. 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto ha come oggetto la prevenzione

dell'inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio che

utilizza i procedimenti al solfato e al cloro.

     2. Per quanto non specificamente indicato nel presente decreto è fatta salva la normativa vigente in materia di inquinamento idrico, di inquinamento atmosferico e di smaltimento di rifiuti anche con riferimento alle spedizioni transfrontaliere.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) rifiuti solidi:

     a1) procedimento al solfato:

     - i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;

     - il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato;

     a2) procedimento al cloro:

     - i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione;

     - i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

     - i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

     b) rifiuti fortemente acidi:

     b1) procedimento al solfato:

     - le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti, l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;

     b2) procedimento al cloro:

     - i rifiuti contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti;

     c) rifiuti di trattamento:

     - i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

     d) rifiuti leggermente acidi:

     - le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5% o meno di acido solforico, per il procedimento al solfato e di acido cloridrico libero per il procedimento al cloro;

     e) rifiuti neutralizzati:

     - i liquidi con valori di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

     f) polveri:

     - le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento e, per il procedimento al cloro, di coke;

     g) SO:

     - l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi del procedimento al solfato compreso il trattamento interno dei rifiuti prodotti tra cui gli acidi vescicolari;

     h) cloro:

     - il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento al cloro;

     i) scarico:

     - qualsiasi eliminazione nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali ed in alto mare dei rifiuti precedentemente definiti, esclusa l'immersione;

     l) immersione:

     - qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare dei rifiuti precedentemente definiti da parte di navi e aeromobili di qualunque tipo, comprese le piattaforme fisse e galleggianti.

     m) iniezione:

     - qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque sotterranee dei rifiuti precedentemente definiti;

     n) ambienti interessati:

     - le acque, il suolo, il sottosuolo (in superficie e strati profondi) e l'atmosfera, nei quali sono scaricati o stoccati i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio;

     o) punto di campionamento:

     - punto caratteristico in cui sono prelevati i campioni.

 

     Art. 3. Obiettivi.

     1. Nella misura in cui sia tecnicamente ed economicamente possibile, i rifiuti definiti all'art. 2 debbono essere ridotti nella quantità o riutilizzati come materie prime secondarie, senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

 

     Art. 4. Divieti e autorizzazioni.

     1. Sono vietati:

     a) l'immersione;

     b) l'iniezione;

     c) lo scarico dei rifiuti solidi, dei rifiuti fortemente acidi e dei rifiuti di trattamento.

     2. Lo stoccaggio temporaneo e quello definitivo di tutti i rifiuti definiti all'art. 2, sono subordinati al rilascio di autorizzazione quadriennale da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio e, per quanto non previsto dal presente decreto, sono sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle relative disposizioni di attuazione.

     3. Lo scarico dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati è subordinato al rilascio di autorizzazione quadriennale da parte delle province competenti per territorio e, per quanto non previsto dal presente decreto, è sottoposto alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni.

     4. Sull'istanza di autorizzazione, corredata dalla documentazione di cui all'allegato I, l'autorità competente provvede nel termine di 120 giorni dal suo ricevimento; in mancanza, l'autorizzazione si intende negata.

     5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

     a) gli stoccaggi e gli scarichi non possano essere effettuati con mezzi più idonei;

     b) una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso immediato o successivo sull'ambiente acquatico, sulle acque sotterranee, sul suolo e sull'atmosfera;

     c) non si arrechi alcun pregiudizio alla navigazione, alla pesca, alla ricreazione, alla estrazione di materie prime, alla dissalazione, alla piscicoltura, alla molluschicoltura, alle piante, agli animali, alle aree aventi interessi ambientale o scientifico particolare o agli altri usi leciti degli ambienti in questione;

     d) lo scarico dei rifiuti leggermente acidi e di quelli neutralizzati rispetti i limiti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e, comunque, non comporti il superamento dei valori indicati nell'allegato II.

     6. I detentori ed i produttori dei rifiuti di cui al comma 2 ed i titolari degli scarichi di cui al comma 3 inoltrano all'autorità competente le istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione di cui all'allegato I, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; sino alla scadenza del termine di cui al comma 4 restano efficaci le autorizzazioni in corso loro rilasciate.

 

     Art. 5. Emissioni in atmosfera.

     1. Per le emissioni in atmosfera si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e relative disposizioni di attuazione, nonché le prescrizioni contenute nell'allegato III.

 

     Art. 6. Giudizio di compatibilità ambientale. [2]

     [1. Per gli impianti di produzione di biossido di titanio messi in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere effettuata la valutazione di compatibilità ambientale ai sensi della normativa di attuazione dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.]

 

     Art. 7. Sorveglianza e controllo.

     1. Le autorità preposte al controllo possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni presso chiunque effettui operazioni di scarico o di stoccaggio.

     2. La sorveglianza ed il controllo delle operazioni di scarico e di stoccaggio sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento e secondo quanto indicato nell'allegato IV.

     3. La sorveglianza ed il controllo degli ambienti interessati ed eventualmente delle zone circostanti è effettuato secondo quanto indicato negli allegati V, VI, VII e VIII.

     4. Ai fini della sorveglianza e del controllo di cui al comma precedente la regione o la provincia autonoma competente per territorio indica, tenendo conto delle caratteristiche ambientali locali e del metodo di scarico o di stoccaggio adottato, per ogni singolo caso:

     a) i punti di campionamento negli ambienti interessati ed eventualmente nelle zone circostanti con relative profondità e distanza dal punto di scarico o di stoccaggio;

     b) la frequenza dei campionamenti e delle analisi per ciascun parametro facoltativo e per ciascun parametro relativamente alle zone circostanti, da effettuarsi in numero non inferiore rispetto a quello precisato negli allegati da V a VIII.

     5. L'autorità competente, nel caso in cui il comportamento, il divenire e gli effetti dei rifiuti siano stati per quanto possibile stabiliti e non vi sia un deterioramento significativo della qualità dell'ambiente, può prescrivere una frequenza di campionamento e di analisi inferiore rispetto a quella di cui al comma 4 e relativi allegati; se successivamente viene constatato un deterioramento significativo della qualità dell'ambiente imputabile ai rifiuti o ad un cambiamento nelle modalità di scarico o di stoccaggio degli stessi, l'autorità competente ripristina una frequenza di campionamento e di analisi almeno uguale a quella specificata negli allegati; qualora lo ritenga necessario od opportuno, l'autorità competente può distinguersi tra diversi parametri applicando il presente comma ai parametri che non hanno indicato nessun deterioramento significativo della qualità dell'ambiente.

     6. Si applicano i metodi analitici indicati negli allegati. Nel caso in cui ciò non risultasse possibile per motivi tecnici l'autorità competente può indicare metodi alternativi, previo assenso dell'autorità centrale.

     7. I contenitori usati per il trasporto dei campioni, gli agenti o i metodi usati per conservare i campioni in vista dell'analisi di uno o più parametri, il trasporto e lo stoccaggio dei campioni e la loro preparazione per le analisi debbono essere tali da non influire significativamente sui risultati analitici.

     8. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere apportate modifiche agli allegati al presente decreto, in conformità con la normativa comunitaria.

 

     Art. 8. Informazione comunitaria.

     1. Per consentire allo Stato italiano di inviare alla Commissione CEE la relazione triennale sulla prevenzione e la riduzione progressiva dell'inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero dell'ambiente, i risultati della sorveglianza e del controllo. Tale rapporto, riguardante ciascun ambiente interessato, deve contenere le seguenti informazioni:

     a) una descrizione del punto di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;

     b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;

     c) i risultati delle analisi;

     d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi e al punto di campionamento.

     2. Per i fini di cui al comma precedente chiunque effettui operazioni di scarico o di stoccaggio trasmette alla regione o alla provincia autonoma entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno solare precedente e gli altri dati necessari.

 

     Art. 9. Limitazioni e sospensione delle operazioni.

     1. Le autorità che hanno autorizzato l'eliminazione dei rifiuti adottano ulteriori prescrizioni tecniche, eventualmente disponendo la sospensione dell'operazione di scarico, di stoccaggio temporaneo o definitivo nei seguenti casi:

     a) se i risultati dei controlli dimostrano che non sono soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione;

     b) se i risultati delle prove di tossicità acuta di cui all'allegato IV, punto 2, mostrano che sono stati superati i valori massimi ivi indicati;

     c) se i risultati della sorveglianza e controllo degli ambienti interessati mostrano un deterioramento delle zone considerate;

     d) se in caso di scarico si arreca pregiudizio alla navigazione, alla pesca, alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alla dissalazione, alla pescicoltura o alla molluschicoltura e agli altri usi leciti delle acque ovvero si reca danno alle aree aventi un interesse scientifico o ambientale;

     e) se, in caso di stoccaggio temporaneo o definitivo si arreca pregiudizio alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle aree aventi un interesse scientifico particolare e agli altri usi legittimi degli ambienti in questione.

     2. Ove l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione rilevi l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa può, secondo la gravità delle infrazioni, comminare: la diffida, con fissazione di un termine perentorio per eliminare le irregolarità; la sospensione per un tempo determinato delle attività autorizzate; la revoca

dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o al manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Alle attività di scarico, di emissione e di smaltimento dei rifiuti, disciplinate nel presente decreto, restano applicabili le disposizioni penali in materia di inquinamento idrico, atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, previste dalla vigente legislazione.

     2. Chi non osserva l'ordine di sospensione dell'attività, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni ovvero con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

     3. Chi non osserva i divieti di immersione, iniezione e scarico previsti dall'art. 4, comma 1, del presente decreto, è punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

[2] Articolo abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.