§ 53.5.14 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223.
Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:24/05/1988
Numero:223


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati "antiparassitari"
Art. 2.      1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano
Art. 3.      1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicità acuta del preparato, espressa in valore DL50 ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e [...]
Art. 4.      1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti
Art. 5.      1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile
Art. 6.      1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da consentire la lettura orizzontale delle indicazioni di cui all'art. 5, quando l'imballaggio si trova [...]
Art. 7.      1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura conforme all'art. 6, commi 1, 2 e 3, può essere applicata l'etichettatura [...]
Art. 8.      1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. [...]
Art. 9.      1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 i presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi sono inseriti nella I e II classe tossicologica, sulla base dei parametri di classificazione di cui [...]
Art. 10.      1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti già [...]
Art. 11.      1. E' vietato usare nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei presidi sanitari testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi che attribuiscano o possano indurre [...]
Art. 12.      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2 ed 8, sono puniti con [...]
Art. 13.      1. Per gli aspetti non contemplati dal presente decreto, continuano ad applicarsi nei confronti degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente [...]


§ 53.5.14 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223. [1]

Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 23 giugno 1988, n. 146, S.O.).

 

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

DEI PREPARATI PERICOLOSI "ANTIPARASSITARI".

 

CAPO I

AREA DI APPLICAZIONE

 

Art. 1.

     1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati "antiparassitari".

     2. Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi:

     a) distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione;

     b) favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento del terreno;

     c) conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel prodotto vegetale;

     d) distruggere le piante indesiderate;

     e) distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato;

     f) rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi da quelli che attaccano le piante, nonché gli organismi importuni od impedirne l'azione.

     3. Ai fini dell'individuazione delle categorie di pericolo attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto, si applicano le definizioni recate all'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano:

     a) ai medicinali, agli stupefacenti e ai preparati radioattivi;

     b) al trasporto degli antiparassitari per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

     c) agli antiparassitari destinati all'esportazione nei Paesi terzi;

     d) agli antiparassitari che si trovano in transito e sono sottoposti a un controllo doganale, purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione.

 

CAPO II

CLASSIFICAZIONE

 

     Art. 3.

     1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicità acuta del preparato, espressa in valore DL50 ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e conigli per via cutanea, oppure in valore CL50 ottenuto su ratti mediante una prova di inalazione della durata di quattro ore.

     2. Per la DL50 orale servono da riferimento i seguenti valori:

     a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

     1) fino a 5 mg/Kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

     2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

     3) da oltre 50 fino a 500 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;

     b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

     1) fino a 25 mg/kg di peso corporeo, per le categorie degli antiparassitari molto tossici;

     2) da oltre 25 fino a 200 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

     3) da oltre 200 fino a 2000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

     3. Per la CL50 servono da riferimento i seguenti valori:

     a) fino a 0,5 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

     b) da oltre 0,5 fino a 2 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari tossici;

     c) da oltre 2 fino a 20 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

     4. I valori di cui al comma 3 si applicano:

     a) per gli antiparassitari gassosi o per quelli immessi in commercio in forma di gas liquido nonché per i prodotti fumiganti e per gli aerosol;

     b) per gli antiparassitari in polvere nei quali il diametro delle particelle non supera i 50 micron.

     5. Nel caso in cui gli antiparassitari in polvere di cui alla lettera b) del comma 4 siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in commercio o ne sia in corso l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonché del decreto del Ministro della sanità in data 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, ovvero come presidi medico chirurgici ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, essi vengono classificati secondo le disposizioni previste per gli antiparassitari liquidi, di cui al comma 2, lettera b).

     6. Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti attraverso la pelle, ove il valore DL50 per via cutanea sia tale da esigere una classificazione più restrittiva di quella indicata dal valore DL50 per via orale o dal valore CL50 per inalazione, valgono i seguenti valori di riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su entrambi mediante una prova di penetrazione cutanea:

     a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

     1) fino a 10 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

     2) da oltre 10 fino a 100 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

     3) da oltre 100 fino a 1000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;

     b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

     1) fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

     2) da oltre 50 fino a 400 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

     3) da oltre 400 fino a 4000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

     7. Le prove prescritte vanno eseguite secondo i metodi indicati nell'allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, oppure, ove non previsti, secondo metodi internazionalmente riconosciuti.

     8. Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva possono venire classificati mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati I e III nei seguenti casi:

     a) quando è evidente che in base ai costituenti essi rientrano nelle categorie "molto tossico", "tossico" e "nocivo";

     b) quando si constata che un antiparassitario è molto simile per composizione a un altro antiparassitario già classificato e i dati tossicologici di quest'ultimo sono sufficientemente noti.

     9. Nel caso di cui al comma 8 devono esservi probabilità fondate per ammettere che la classificazione ottenuta mediante calcolo non differisca sostanzialmente da quella che si otterrebbe mediante la prova biologica di cui al comma 1.

     10. Per la classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, destinati esclusivamente ad essere immessi sul mercato nazionale, è consentita la classificazione mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati II e IV, entro i limiti di cui al comma 8.

     11. Qualora sorgano dubbi circa la correttezza della classificazione, il Ministero della sanità può richiedere di sostituire il calcolo con prove tossicologiche a norma del comma 1.

     12. Per classificare gli antiparassitari possono essere presi in considerazione dati tossicologici supplementari nei seguenti casi:

     a) quando i fatti inducono a supporre che un antiparassitario rappresenti un pericolo per l'uomo nel senso che il suo normale impiego potrebbe causare danni alla salute;

     b) quando è dimostrato che, per un determinato antiparassitario, il ratto non è l'animale più indicato per la prova e che, invece, un'altra specie è manifestamente più sensibile o ha reazioni più simili a quelle dell'uomo;

     c) quando non è opportuno, per la classificazione, basarsi principalmente sui valori DL50 ottenuti per via orale o mediante prova di penetrazione cutanea dell'antiparassitario come in taluni casi per gli aerosol, per altre preparazioni particolari, per i prodotti in polvere e per i prodotti fumiganti.

     13. Nel caso in cui sia possibile stabilire che l'antiparassitario è meno tossico o nocivo di quanto la tossicità dei suoi componenti lasci supporre, si procede alla classificazione tenendo conto anche di questo elemento.

 

CAPO III

IMBALLAGGIO

 

     Art. 4.

     1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:

     a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;

     b) non deve essere manomissibile;

     c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;

     d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;

     e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.

     2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza.

     3. In sede di autorizzazione degli antiparassitari destinati a uso domestico il Ministero della sanità, previa intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stabilire che i recipienti con capacità pari o inferiore a 3 litri siano muniti di chiusura di sicurezza idonea alla protezione dei bambini.

 

CAPO IV

ETICHETTATURA

 

     Art. 5.

     1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile:

     a) il nome commerciale o la denominazione del preparato;

     b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione in commercio, nel caso di antiparassitari non soggetti ad autorizzazione;

     c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione ed il numero di registrazione del preparato e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo della persona che immette sul mercato il suddetto preparato, nel caso degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione;

     d) i nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza attiva del preparato espressi:

     1) in percentuale di peso per gli antiparassitari costituiti sia da prodotti solidi, da aerosol e da liquidi volatili con punto massimo di ebollizione a 50° C, sia da prodotti viscosi con limite inferiore 1 Pa.s a 20° C;

     2) in percentuale di peso e in g/l a 20° C per gli altri liquidi;

     3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi;

     e) la denominazione di tutte le sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato, oltre le sostanze attive la cui concentrazione è superiore allo 0,2%, nel caso di sostanze molto tossiche e tossiche, al 5% nel caso di sostanze nocive e al 5% nel caso di sostanze corrosive;

     f) la quantità netta del preparato;

     g) il numero di riferimento della partita;

     h) i simboli e le indicazioni di pericolo del preparato conformemente all'art. 5, punto 3), della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, nonché all'allegato II del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, in connessione con l'allegato V dello stesso decreto;

     i) la frase o le frasi tipo relative ai rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato che devono essere scelte tra quelle dell'allegato V e che possono essere integrate, se necessario, con quelle previste dall'allegato III del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985;

     l) l'indicazione dei consigli di prudenza relativi all'uso del preparato che devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato VI e che possono essere integrati, se necessario, con quelli previsti dall'articolo IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985;

     m) l'indicazione, per gli antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi, che l'imballaggio non può essere riutilizzato, salvo nel caso di recipienti destinati specificatamente ad essere riutilizzati, ricaricati o nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso di prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore.

     2. Ai fini dell'indicazione delle sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato occorre tener conto, per i solventi, dei limiti di concentrazione previsti dal decreto del Ministro della sanità in data 17 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984.

     3. La denominazione delle sostanze di cui al comma 1, lettere d) ed e) ed al comma 2, deve essere indicata come figura nell'elenco delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985.

     4. I consigli di prudenza, qualora sia impossibile indicarli sull'etichetta o sull'imballaggio, devono figurare su altra etichetta solidamente fissata sull'imballaggio stesso.

     5. Il Ministro della sanità prescrive l'indicazione dei rischi specifici e dei consigli di prudenza di cui alle lettere i) ed l) del comma 1, nel caso in cui gli antiparassitari sono soggetti ad autorizzazione come presidi sanitari o presidi medico chirurgici.

     6. Il Ministro della sanità può altresì prescrivere indicazioni supplementari concernenti rischi particolari e consigli di prudenza per gli antiparassitari soggetti ad autorizzazione.

     7. Nei casi in cui gli antiparassitari non siano soggetti ad autorizzazione è a carico del fabbricante o di colui che immette il preparato sul mercato l'apposizione delle indicazioni di cui alle lettere i) ed l) del comma 1.

     8. Sono comunque vietate sulle etichette, ovvero sugli imballaggi degli antiparassitari, indicazioni quali "non tossico" e "non nocivo" o altre analoghe.

 

     Art. 6.

     1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da consentire la lettura orizzontale delle indicazioni di cui all'art. 5, quando l'imballaggio si trova in posizione normale e deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.

     2. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati espressi in millimetri in relazione alle capacità dell'imballaggio:

     a) fino a 3 L: almeno 52 x 74 mm.;

     b) superiore a 3 L e inferiore o pari a 50 L: almeno 74 x 105 mm.;

     c) superiore a 50 L e inferiore o pari a 500 L: almeno 105 x 148 mm.;

     d) superiore a 500 L: almeno 148 x 210 mm.

     3. Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato.

     4. L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio rechi le indicazioni di cui all'art. 5 secondo le modalità prescritte ai commi 2 e 3.

     5. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso del comma 4, devono far risaltare chiaramente il simbolo di pericolo ed il suo sfondo giallo-arancio.

     6. Per l'immissione sul mercato nazionale il testo dell'etichetta deve essere redatto in italiano.

     7. In caso di indicazioni redatte in più lingue deve essere sempre presente la versione in lingua italiana, con caratteri della stessa grandezza ed evidenza di quelli di altre lingue.

     8. I requisiti in materia di etichettatura si considerano soddisfatti quando l'imballaggio esterno destinato al trasporto è provvisto di un simbolo conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonché all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l) e m).

 

     Art. 7.

     1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura conforme all'art. 6, commi 1, 2 e 3, può essere applicata l'etichettatura prescritta dall'art. 5 in un altro modo adeguato.

     2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichettatura nei casi previsti dal comma 1.

     3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può altresì stabilire, in deroga agli articoli 5 e 6, che gli imballaggi degli antiparassitari diversi da quelli classificati molto tossici e tossici possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati di prodotto da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti antiparassitari e per i terzi.

 

TITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE

 

CAPO I

AREA DI APPLICAZIONE

 

     Art. 8.

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441:

     a) i preparati identificati alle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 1, comma 2, anche se destinati a piante e prodotti vegetali non alimentari;

     b) i preparati identificati alle lettere d) ed e) dell'art. 1, comma 2, anche se impiegati su terreni non agricoli e per usi civili e industriali.

     2. Rimangono assoggettati alla disciplina dei presidi medico- chirurgici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, i preparati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 1, quando sono destinati al trattamento di piante ornamentali e fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, i preparati di cui alla lettera f) del citato comma 2, quando la loro utilizzazione sia prevista in ambiente domestico e civile.

     3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, assoggetta alla disciplina dei presidi medico-chirurgici tutti i preparati antiparassitari per la protezione del legno.

 

     Art. 9.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 i presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi sono inseriti nella I e II classe tossicologica, sulla base dei parametri di classificazione di cui alla tabella seguente:

 

Classificaz       Solidi           Liquidi       Gassosi

ione

              (DL50 in mg/kg)       (DL50 in      (CL50

                                     mg/kg)       in

                                                  mg/l)

 

              Orale   Cutanea        Orale        Cutanea  Inalato

                                                           ria

Classe I

Presidi

sanitari

molto        <= 5      <=10         <= 25        <= 50    <= 0,5

tossici

tossici      da > 5  da > 10 a  da > 25 a <=     da > 50  da >

              a <=    <= 100     200              a <=     0,5 a

              50                                  400      <= 2

Classe II

Presidi      da >    da > 100   da > 200 a <=    da >     da > 2a

sanitari     50 a    a <=       2000             400 a    <= 20

              <=      1000                        <=

              500                                 4000

nocivi

 

     Art. 10.

     1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti già autorizzati alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

     2. Con lo stesso decreto il Ministro della sanità fissa un termine non inferiore a sei mesi per consentire l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente e non superiore a ventiquattro mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione.

     3. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

     4. E' concesso un termine di dodici mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento degli antiparassitari non assoggettati ad autorizzazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 11.

     1. E' vietato usare nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei presidi sanitari testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi che attribuiscano o possano indurre ad attribuire a tali prodotti caratteristiche, proprietà o finalità di impiego non esistenti o non consentite, e comunque non previste dall'etichetta autorizzata con il decreto di registrazione.

 

CAPO II

NORME FINALI

 

     Art. 12.

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2 ed 8, sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni, o con l'arresto fino a sei mesi.

     2. Ai contravventori delle altre disposizioni di cui all'art. 5 e degli articoli 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

     3. I contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 10 sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni, o con l'arresto fino a sei mesi.

     4. Ai contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

 

     Art. 13.

     1. Per gli aspetti non contemplati dal presente decreto, continuano ad applicarsi nei confronti degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

 

 

Allegato I

Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una sola sostanza attiva

 

     Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva e uno o più supporti e/o elementi ausiliari inerti vengono classificati mediante calcolo, secondo la seguente formula:

 

     (L  x  100)/C  =  A

 

     dove

     L = DL50 della sostanza attiva per via orale sui ratti;

     C = concentrazione della sostanza attiva in % del peso;

     A = valore che determina la classificazione dell'antiparassitario conformemente all'articolo 3, comma 2.

     Qualora la sostanza attiva figuri nell'allegato III, il valore DL50 da prendere in considerazione per il calcolo è quello riportato nel suddetto allegato.

 

 

Allegato II

Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti più sostanze attive

 

     1. Per applicare il metodo di calcolo ai fini della classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, le sostanze pericolose utilizzate nella loro preparazione sono suddivise in classi e sottoclassi, conformemente all'elenco dell'allegato IV.

     2. Per classificare l'antiparassitario si applica la seguente formula:

 

     (SIGMA) (P  x  I)

 

     dove

     P è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa presente nell'antiparassitario;

     I è l'indice caratteristico della sottoclasse cui appartiene ciascuna sostanza; questo indice è attribuito per ogni unità percentuale della sostanza considerata, presente nell'antiparassitario. In particolare l'indice I diventa:

     I1 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari solidi;

     I2 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari liquidi o gassosi.

     I valori degli indici I1 e I2 sono riportati nella seguente tabella:

 

     Tabella degli indici di classificazione

 

     Classi di       Indice per la classificazione degli

appartenenza della  antiparassitari

     sostanza

 

                            solidi           liquidi/gassosi

 

                        11%                    12     %

 

Classe I

 

I/a                        500    ( = 1%)      500   ( = 1%)

I/b                        100    ( = 5%)      125   ( = 4%)

I/c                         15   ( = 33%)       25   ( = 20%)

 

Classe II

 

II/a                         5         ( =      10   ( = 50%)

                                     100%)

II/b                         2         ( =       4   ( = 100%)

                                     100%)

II/c                         1         ( =       2   ( = 100%)

                                     100%)

II/d                      0, 5         ( =       1   ( = 100%)

                                     100%)

 

 

 

     3. Sono considerati tossici gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'Aall. IV, se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso P delle varie sostanze presenti nell'antiparassitario per i rispettivi indici I1 o I2 è superiore a 500, cioè:

     - per antiparassitari solidi:

 

     (SIGMA) (P  x  I1)  >  500

 

     - per antiparassitari liquidi o gassosi:

 

     (SIGMA) (P  x  I2)  >  500

 

     4. Sono considerati nocivi gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'all. IV, se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 3 è inferiore o pari a 500, e superiore a 25 per gli antiparassitari solidi, oppure è inferiore o pari a 500 e superiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, cioè:

     - per antiparassitari solidi:

     25  <  (SIGMA) (P  x  I1)  <=  500

     - per antiparassitari liquidi o gassosi:

     40  <  (SIGMA) (P  x  I2)  <=  500

     Se dal calcolo risulta un valore pari o inferiore a 25 per gli antiparassitari solidi, e pari o inferiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, l'antiparassitario non viene classificato.

 

 

ALLEGATO III

Elenco delle sostanze attive con l'indicazione dei valori convenzionali

DL50 e CL50

 

     Note esplicative

     1. I valori in corsivo sono quelli da prendere in considerazione per l'applicazione della formula riportata nell'allegato I: Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una sola sostanza attiva (vedi articolo 3, comma 8).

     Gli altri valori sono forniti a titolo informativo per consentire una migliore scelta delle frasi indicanti la natura dei rischi specifici (frasi R) e dei consigli di prudenza (frasi S) che devono figurare sull'etichetta.

     2. NR (Non rilevante). Questa dicitura significa che i valori sono disponibili ma che non presentano alcun interesse nè per la classificazione nè per l'etichettatura dei preparati, ad esempio valore DL50 per via cutanea superiore ai valori limite fissati dall'articolo 3, comma 6).

 

  Numero CEE       Sostanza      Valori convenzionali

 

                                  Orl.      Cut.    Inl.

                                  DL50      DL50    CL50

                                 mg/kg     mg/kg    mg/kg

015-079-00-7   Acephate            945     NR

605-008-00-3   2-Propenal           46       562

                (Acroleina)

                Alaclor            1200     NR

602-048-00-3   Aldrin               46        98

006-025-00-3   Alletrina           920     NR

616-004-00-6   Allidochlor         700       360

603-015-00-6   2-Propen-1-olo       64        90

613-011-00-6   Amitrolo           2000

613-010-00-0   Ametrin            1405     NR      NR

015-080-00-2   Amidithion          600

612-052-00-7   2-Aminobutano       380      2500

006-018-00-5   Aminocarb            50       275

006-008-00-0   Antu                  2

015-056-00-1   Azinphos-etile       12       250

015-039-00-9   Azinphos-            16       250

                metile

006-020-00-6   Barban             1300     NR      NR

                Carbonato di        650

                bario

015-083-00-9   Bensulide           770      3950

613-012-00-1   Bentazon           1100     NR

006-036-00-3   Benzthiazuron      1280

609-024-00-1   Binapacril          421       720

609-032-00-5   Bromofenoxim       1217     NR

                Bromophos          1600      2181

015-064-00-5   Bromophos-           71      1000

                etile

608-006-00-0   Bromoxynil          190

602-044-00-1   Camfeclor            80      1075

006-011-00-7   Carbaril            300     NR

006-026-00-9   Carbofuran            8       120

015-044-00-6   Carbofenothion       32        27

602-047-00-8   Clordano            460       700

606-019-00-6   Chlordecone         114       475

650-007-00-3   Clordimeform        340       640

607-074-00-9   Chlorfenac          575      3160

603-049-00-1   Chlorfenetol        930

607-075-00-4   Chlorfenprop-      1190

                metile

015-071-00-3   Clorfevinfos         10       108

606-014-00-9   Clorphacinone         2       200

015-085-00-X   Chlorfonium         178       750

015-084-00-4   Clorpirifos         135       202

616-005-00-1   Clortiamid          757

607-057-00-6   Cumacloro           900

015-038-00-3   Cumaphos             16       860

607-059-00-7   Cumatetralil         17

015-086-00-5   Cumitoato            67

                Crotoxyphos          74       202

613-004-00-8   Crimidina          1,25

015-074-00-X   Crufomato           770      2000

613-013-00-7   Cyanazine            182     NR

015-087-00-0   Cyanophos            610      800

                Cycloheximide          2

015-070-00-8   Ciantoato            3,2      105

050-002-00-0   Ciexatin             540     2200

607-039-00-8   2,4-D                375     1500

613-008-00-X   Dazomet              640

607-083-00-8   2,4-DB               700      800

602-045-00-7   DDT                  113     2510

015-028-00-9   Demeton-O            1,7

015-030-00-X   Demeton-O-           180

                metile

015-029-00-4   Demeton-S            1,7

015-031-00-5   Demeton-S-            40      302

                metile

015-078-00-1   Demeton-S-            37

                metilsolfone

613-007-00-4   Desmetrin           1390     1000

015-088-00-6   Dialifos               5      145

006-019-00-0   Diallate             395

015-040-00-4   Diazinone            300      900

602-021-00-6   1,2-Dibromo-3-       170     1420

                cloropropano

015-068-00-7   Diclofenthion        270     NR

606-018-00-0   Dichlone            1300

602-012-00-7   1,2-                 670     2800

                Dicloroetano

607-045-00-0   Diclorprop           800    1400

015-019-00-X   Diclorvos             56      107

603-044-00-4   Dicofol              690     1870

015-073-00-4   Dicrotophos           22      181

602-049-00-9   Dieldrin              38       10

015-061-00-9   Dimefox                1        5

006-010-00-1   Dimetan              120

015-051-00-4   Dimetoato            425

006-040-00-5   Dimetilan             47      600

006-028-00-X   Dinobuton            140     NR

609-025-00-7   Dinoseb               58      200

609-023-00-6   Dinocap              980     NR

609-026-00-2   Sali ed esteri        60

                di dinoseb

609-030-00-4   Dinoterb              25

609-031-00-X   Sali ed esteri        25

                di dinoterb

006-029-00-5   Dioxacarb             90     3000

015-063-00-X   Dioxathion            23       63

616-007-00-2   Difenamide           970

015-060-00-3   Disulfoton           2,6       20

613-021-00-0   Dithianon            640

609-020-00-X   DNOC                  25      200

607-076-00-X   Dodina              1000     NR

650-008-00-9   Drazoxoloa           126

602-052-00-5   Endosulfan            80      359

607-055-00-5   Endothal-sodio        51      750

015-049-00-3   Endothion             30      400

602-051-00-X   Endrin                 7     60

015-036-00-2   EPN                   14       25

006-030-00-0   EPTC                1652     3200

607-077-00-5    Erbon              1120

015-047-00-2    Ethion              161      915

015-089-00-1    Etoatometil         340     1000

                 Etoprophos           62       26

611-003-00-7    Fenaminosulf         60     1000

613-015-00-8    Fenazaflor          283      700

015-052-00-X    Fenclorfos         1740     2000

015-054-00-0    Fenitrotion         503

607-047-00-1    Fenoprop            650

015-090-00-7    Fensulfothion       3,5      3,5

015-048-00-8    Fention             190     1680

050-003-00-6    Fentin              125      500

                 acetato

050-004-00-1    Fentin              108

                 idrossido

607-078-00-0    Fluenetil             6        4

616-002-00-5    Monofluoroacet       13       80

                 amide

015-091-00-2    Fonofos               8     25

015-057-00-7    Formothion          365

                 Hexacloroaceto     1550     2980

                 ne

                 Eptacloro            34

                 epossido

602-046-00-2    Eptacloro           100      159

613-017-00-9    8-                 1200

                 Idrossichinoli

                 na solfato

608-007-00-6    Ioxinil             110    809

                 Ioxinil             390

                 ortanoato

602-053-00-0    Isobenzan           4,8        4

006-009-00-6    Isolan               11      5,6

607-079-00-6    Kelevan             240      314

602-043-00-6    Lindano              88      900

                 Malathion

                 contenente più

                 di

                 1,8% di             885

                 isomalathion

                 Malathion

                 contenente

                 1,8%

                 o meno di          2000

                 isomalathion

607-051-00-3    MCPA                700

607-052-00-9    Sali ed esteri      700

                 di MCPA

607-053-00-4    MCPB                680

607-054-00-X    Sali ed esteri      680

                 di MCPB

015-045-00-1    Mecarbam             36

607-049-00-2    Mecoprop            930      900

015-094-00-9    Mefosfolan            9      9,7

006-023-00-2    Metiocarb            35      400

080-003-00-1    Cloruro             210

                 mercuroso

605-005-00-7    Metaldeide          630

015-095-00-4    Metamidophos        7,5      110

015-069-00-2    Metidation           25     1546

615-002-00-2    Isotiocianato       175     2780

                 di metile

                 Methomyl             17     NR

                 Mevinfos              4        4

                 Molinate            720

                 Monuron            1480

015-072-00-9    Monocrotophos        14      112

006-032-00-1    Monolinuron        1800

613-018-00-4    Morfamquat          325

006-014-00-3    Nabam               395

015-055-00-6    Naled               430      800

614-001-00-4    Nicotina             50       50

650-004-00-7    Norbormide          4,4

015-066-00-6    Ometoato             50      700

015-034-00-1    Paration              2      6,8

015-035-00-7    Paration-             6       67

                 metile

006-034-00-2    Pebulate           1120

604-002-00-8    Pentaclorofeno       27      105

                 lo

015-097-00-5    Fentoato            400      700

015-033-00-6    Forate                2      2,5

015-101-00-5    Fosmet              230     1150

015-022-00-6    Fosfamidone          17      374

                 Phospholan            9       23

015-100-00-X    Foxim              1845     NR

015-099-00-6    Pirimifos-          140     1000

                 etile

006-037-00-9    Promecarb            74

616-009-00-3    Propanil           1400     NR

                 Propargite         1500

                 Promurit           0,28

006-016-00-4    Propuxur             95     NR

015-032-00-0    Protoato              8       14

015-026-00-8    Schradan              9       15

614-003-00-5    Stricnina             5

006-038-00-4    Sulfallate          850

015-027-00-3    Sulfotep              5       20

607-041-00-9    2,4,5-T             500

607-042-00-4    Sali ed esteri      500     NR

                 del 2,4,5-T

015-025-00-2    TEPP                1,1      2,4

015-050-00-9    Tiometon            120    700

                 Thionazin            12       11

006-039-00-X    Triallate          1700

015-098-00-0    Tricloronato         16      135

613-020-00-5    Tridemorph          650     1350

                 Trifenmorph        1400

                 2,3,6-TBA          1500

006-005-00-4    Tiram               560     2000

015-024-00-7    Triamifos            20       48

015-021-00-0    Triclorfon          560     NR

015-059-00-8    Vamidotion          103     1160

607-056-00-0    Warfarin              3

006-012-00-2    Ziram              1400

602-008-00-5    Tetraclorometa      0,4

                 no [1]

602-002-00-3    Bromuro di          0,4            0,004

                 metile [1]

006-003-00-3    Solfuro di          0,4

                 carbonio [1]

015-004-00-8    Fosfuro             0,4            0,004

                 d'alluminio

                 [1]

015-006-00-9    Fosfuro di          0,4            0,004

                 zinco [1]

602-010-00-6    1,2-                0,4

                 Dibromoetano

                 [1]

603-023-00-X    Ossido di                          0,004

                 etilene [1]

016-010-00-3    Polisolfuri di

                 sodio [2]

016-007-00-7    Polisolfuri di

                 potassio [2]

016-008-00-2    Polisolfuri di

                 ammonio [2]

016-005-00-6    Polisolfuri di

                 calcio (calcio

                 polisolfuri)

                 [2]

016-003-00-5    Polisolfuri di

                 bario [2]

616-006-00-7    Dichlofluanide

                 [2]

 

[1] Non determinato su base sperimentale.

[2] I valori convenzionali di DL50 e CL50 non sono stati attribuiti a queste sostanze considerate le loro proprietà corrosive/irritanti.

 

 

ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze attive suddivise in classi e sottoclassi

 

     Le sostanze recanti la dicitura (NT) non sono trasferibili nelle altre classi

 

Classe I/a

   Numero CEE      Sostanza

 

  006-008-00-0     Antu             (NT)

  015-056-00-1     Azinphos-etile

  015-039-00-9     Azinphos-

                   metile

  006-029-00-5     Dioxacarb

  006-026-00-9     Carbofuran

  015-071-00-3     Chlorfenvinfos

  606-014-00-9     Chlorphacinone   (NT)

  015-038-00-3     Cumaphos

  607-059-00-7     Cumatetralil

  613-004-00-8     Crimidina        (NT)

  015-070-00-8     Ciantoato        (NT)

                   Cicloessimide    (NT)

  015-028-00-9     Demeton-O        (NT)

  015-029-00-4     Demeton-S        (NT)

  015-088-00-6     Dialifos         (NT)

  015-073-00-4     Dicrotophos

  015-061-00-9     Dimefox          (NT)

  015-063-00-X     Dioxathion

  609-020-00-X     DNOC

  015-060-00-3     Disulfoton       (NT)

  602-051-00-X     Endrin

  015-036-00-2     EPN

                   Etoprophos

  015-090-00-7     Fensulfothion    (NT)

  607-078-00-0     Fluenetil        (NT)

  616-002-00-5     Monofluoroaceta

                   mide

  015-091-00-2     Fonofos

  602-053-00-0     Isobenzan        (NT)

  006-009-00-6     Isolan

  015-094-00-9     Mephosfolan

  015-095-00-4     Metamidophos

  015-069-00-2     Metidation

                   Metomyl

                   Mevinfos         (NT)

  015-072-00-9     Monocrotophos

  614-001-00-4     Nicotina

  650-004-00-7     Norbormide       (NT)

  015-034-00-1     Paration         (NT)

  015-035-00-7     Paration-        (NT)

                   metile

  015-033-00-6     Forate           (NT)

                   Fosfolan

  015-022-00-6     Fosfamidone

                   Promurit         (NT)

  015-032-00-0     Protoato

  015-026-00-8     Schradan

  614-003-00-5     Stricnina

  015-027-00-3     Sulfotep         (NT)

  015-025-00-2     TEPP             (NT)

                   Thionazin        (NT)

 

                                Classe I/b

 

   Numero CEE     Sostanza

  605-008-00-3    2-Propenal

                  (Acroleina)

  602-048-00-3    Aldrin

  603-015-00-6    2-Propen-1-olo

  006-018-00-5    Aminocarb

  015-064-00-5    Bromophos-etile

                  Crotoxifos

  015-044-00-6    Carbofenothion

  015-086-00-5    Cumitoato

  015-031-00-5    Demeton-S-metile

  015-078-00-1    Demeton-S-

                  metilsolfone

  015-019-00-X    Diclorvos

  006-040-00-5    Dimetilan

  609-025-00-7    Dinoseb

  609-026-00-2    Sali ed esteri di

                  dinoseb

  609-030-00-4    Dinoterb

  609-031-00-X    Sali ed esteri di

                  dinoterb

  607-055-00-5    Endothal-sodio

  015-049-00-3    Endothion

  611-003-00-7    Fenaminosulf

  015-045-00-1    Mecarbam

  015-066-00-6    Omeotoato

                  Eptaclorepossido

  006-023-00-2    Metiocarb

  006-037-00-9    Promecarb

 

                                Classe I/c

 

   Numero CEE     Sostanza

  608-006-00-0    Bromoxynil

  602-044-00-1    Camfeclor (Toxafene)

  606-019-00-6    Chlordecone

  015-085-00-X    Chlorfonium

  015-084-00-4    Clorpirifos

  613-013-00-7    Cyanazine

  602-045-00-7    DDT

  015-030-00-X    Demeton-O-metile

  602-021-00-6    1,2-Dibromo-3-

                  cloropropano

  006-010-00-1    Dimetan

  006-028-00-X    Dinobuton

  006-029-00-5    Dioxacarb

  650-008-00-9    Drazoxolon

  602-052-00-5    Endosulfan

  015-047-00-2    Ethion

  015-048-00-8    Fention

  050-003-00-6    Fentin acetato

  050-004-00-1    Fentin idrossido

  602-046-00-2    Eptacloro

  608-007-00-6    Ioxinil

  602-043-00-6    Lindano

  615-002-00-2    Isotiocianato di

                  metile

  015-099-00-6    Pirimifos-etile

  006-016-00-4    Propoxur

  015-050-00-9    Tiometon

  015-059-00-8    Vamidotion

 

                                Classe II/a

 

   Numero CEE     Sostanza

  612-052-00-7    2-Aminobutano

  006-011-00-7    Carbaril

  650-007-00-3    Chlordimeform

  607-039-00-8    2,4-D

  006-019-00-0    Diallate

  015-068-00-7    Diclofenthion

  015-089-00-1    Etoatometil

  613-015-00-8    Fenazaflor

  015-057-00-7    Formothion

  607-079-00-6    Kelevan

  080-003-00-1    Cloruro mercuroso

  613-018-00-4    Morfamquat, e i suoi

                  sali

  006-014-00-3    Nabam

  015-097-00-5    Fentoato

  015-101-00-5    Fosmet

  015-040-00-4    Diazinone

                  Ioxinil ottanoato

 

                                Classe II/b

 

   Numero CEE     Sostanza

  015-080-00-2    Amidithion

  602-047-00-8    Chlordano

  607-074-00-9    Chlorfenac

  015-087-00-0    Cyanophos

  050-002-00-0    Ciexatin

  613-008-00-X    Dazomet

  613-021-00-0    Dithianon

  015-054-00-0    Fenitrotion

  605-005-00-7    Metaldeide

  015-055-00-6    Naled

  607-041-00-9    2,4,5-T

  607-042-00-4    Sali ed esteri del

                  2,4,5-T

  006-005-00-4    Tiram

  015-021-00-0    Triclorfon

  609-024-00-1    Binapacril

  015-051-00-4    Dimeteoto

 

                                Classe II/c

 

   Numero CEE     Sostanza

  015-079-00-7    Acephate

  006-025-00-3    Alletrina

  616-004-00-6    Allidochlor

                  Bario carbonato

  015-083-00-9    Bensulide

  603-049-00-1    Chlorfenetol

  616-005-00-1    Chlortiamid

  607-057-00-6    Cumacloro

  015-074-00-X    Crufomato

  607-083-00-8    2,4-DB

  602-012-00-7    1,2-Dicloroetano

  607-045-00-0    Diclorprop

  603-044-00-4    Dicofol

  607-047-00-1    Fenoprop

                  Malathion contenente

                  più di 1,8% di

                  isomalathion

  607-051-00-3    MCPA

  607-052-00-9    Sali ed esteri di

                  MCPA

  607-053-00-4    MCPB

  607-054-00-X    Sali ed esteri di

                  MCPB

  607-049-00-2    Mecoprop

  006-038-00-4    Sulfallate

                  Molinate

  613-020-00-5    Tridemorph

 

                                Classe II/d

 

   Numero CEE     Sostanza

                  Alaclor

  613-010-00-0    Ametrin

  006-020-00-6    Barban

  613-012-00-1    Bentazon

  006-036-00-3    Benzthiazuron

  609-032-00-5    Bromofenoxim

                  Bromofos

  607-075-00-4    Chlorfenprop-metile

  613-007-00-4    Desmetrin

  606-018-00-0    Dichlone

  609-023-00-6    Dinocap

  616-007-00-2    Difenamide

  607-076-00-X    Dodina

  006-030-00-0    EPTC

  607-077-00-5    Erbon

  015-052-00-X    Fenclorfos

  613-017-00-9    8-Idrossichinolina

                  solfato

                  Esacloroacetone

  006-032-00-1    Monolinuron

                  Monuton

  006-034-00-2    Pebulate

  616-009-00-3    Propanil

                  Propargite

                  2,3,6-TBA

                  Trifenmorf

  006-039-00-X    Triallate

                  Malathion contenente

                  1,8% o meno di

                  isomalathion

  006-012-00-2    Ziram

  613-011-00-6    Amitrolo

  015-100-00-X    Foxim

   Numero CEE     Sostanza

  016-010-00-3    Polisolfuri di sodio

                  [1]

  016-007-00-7    Polisolfuri di

                  potassio [1]

  016-008-00-2    Polisolfuri di ammonio

                  [1]

  016-005-00-6    Polisolfuri di calcio

                  (calcio polisolfuri)

                  [1]

  016-003-00-5    Polisolfuri di bario

                  [1]

  616-006-00-7    Dichlofluamide [1]

 

[1] Queste sostanze non sono state suddivise in classi e sottoclassi considerate le loro proprietà corrosive/irritanti

 

 

ALLEGATO V

Frasi indicanti la natura dei rischi specifici attribuiti agli antiparassitari

 

     Sull'etichetta degli antiparassitari considerati pericolosi ai sensi della presente direttiva occorre menzionare, secondo la natura dei rischi, una o più frasi indicanti la natura dei rischi particolari corrispondenti.

     Se sono richieste due o più frasi, esse possono essere raggruppate conformemente all'allegato III del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.

 

   Indicazioni            N.        Frasi indicanti la natura

                    dell'Allegato   dei

                     III del D.M.

                      3.12.1985

   dei pericoli                     rischi specifici

Molto tossico          R 26        Altamente tossico per

(T)                                inalazione

                        R 27        Altamente tossico a

                                    contatto con la pelle

                        R 28        Altamente tossico per

                                    ingestione

 

Tossico (T)            R 23        Tossico per inalazione

                        R 24        Tossico a contatto con la

                                    pelle

                        R 25        Tossico per ingestione

 

Nocivo (Xn)            R 20        Nocivo per inalazione

                        R 21        Nocivo a contatto con la

                                    pelle

                        R 22        Nocivo per ingestione

 

Irritante (Xi)         R 36        Irritante per gli occhi

                        R 37        Irritante per le vie

                                    respiratorie

                        R 38        Irritante per la pelle

 

Corrosivo (C)          R 34        Provoca ustioni

                        R 35        Provoca gravi ustioni

 

Facilmente             R 11        Facilmente infiammabile

infiammabile (F)       R 12        Altamente infiammabile

                        R 13        Gas liquefatto altamente

                                    infiammabile

                        R 15        A contatto dell'acqua

                                    libera gas facilmente

                                    infiammabili

 

 

Esplosivo (E)          R 16        Pericolo di esplosione se

                                    mescolato con sostanze

                                    comburenti

 

 

ALLEGATO VI

Consigli di prudenza

 

     Per gli antiparassitari che sono classificati come molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi o irritanti, sono obbligatori i seguenti consigli di prudenza:

 

N. dell'allegato IV   Frasi tipo

del D.M. 3.12.1985

S 2                   Conservare fuori dalla portata dei

                       bambini.

S 20/21               Non mangiare nè bere, nè fumare durante

                       l'impiego.

S 13                  Conservare lontano da alimenti o mangimi e

                       bevande.

 

Per gli antiparassitari nocivi:

 

S 44                  In caso di malessere consultare un medico

                       (se possibile mostrargli l'etichetta).

 

S 45                  In caso di incidente o di malessere

                       consultare immediatamente un medico (se

                       possibile mostrargli l'etichetta).

 

A seconda della natura particolare dei rischi

dell'antiparassitario, devono essere inoltre indicati i seguenti

consigli di prudenza:

 

S 22                  Non respirare le polveri.

S 23                  Non respirare i gas/vapori/fumi aerosol.

S 27                  Togliersi di dosso immediatamente gli

                       indumenti contaminati.

S 36                  Usare indumenti protettivi adatti.

S 37                  Usare guanti adatti.

S 42                  Durante le fumigazioni/polverizzazioni

                       usare un appa-

                       recchio respiratorio adatto.

 

Quando l'antiparassitario è classificato come corrosivo, devono

essere indicati anche i seguenti consigli di prudenza:

 

S 28                  In caso di contatto con la pelle lavarsi

                       immediatamente ed abbondantemente con ...

                       (prodotti idonei da indicarsi da parte del

                       fabbricante).

 

S 37                  Usare guanti adatti

S 39                  Usare un apparecchio di protezione per gli

                       occhi/il viso.

 

S 28                  In caso di contatto con la pelle, lavarsi

                       immediatamente ed abbondantemente con ...

                       (prodotti idonei da indicarsi da parte del

                       fabbricante).

 

Qualora siano richieste più frasi, queste possono essere

raggruppate in conformità dell'Allegato IV del decreto

ministeriale 3 dicembre 1985.

 


[1] Abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.