§ 53.5.10 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:10/09/1982
Numero:904


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Agli effetti del presente decreto si intendono per
Art. 3.      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 53.5.10 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(G.U. 7 dicembre 1982, n. 336).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.

     La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.

     Le norme del presente decreto non si applicano:

     a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;

     b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi;

     c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.

 

     Art. 1 bis. [1]

     1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.

 

     Art. 2.

     Agli effetti del presente decreto si intendono per:

     sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;

     preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze;

     articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca [2].

 

     Art. 3.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.

     Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato [3]

 

 

 

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati

Restrizioni

 

 

 

 

 

 

1. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile) monomero CAS n. 75-01-4

Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque

(Chemical Abstract Service Number)

sia l'impiego.

 

 

2. Le sostanze o i preparati liquidi ritenuti pericolosi in

1. Non sono ammessi.

conformità delle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e ai criteri dell'allegato

o di colore ottenuti in fasi differenti in particolare lampade

VI, punti 2, 3 e 4 del D.M. 28 aprile 1997, concernente

ornamentali e portacenere,

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze

- in scherzi,

pericolose

- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto

 

destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti

 

decorativi.

 

2. Fatto salvo quanto sopra le sostanze e i preparati:

 

- classificati tra quelli che presentano rischi di ingestione ed

 

etichettati come R65,

 

- utilizzabili come combustibile nelle lampade ornamentali ed

 

- immessi sul mercato in contenitori di capacità pari o inferiore a

 

15 litri,

 

non devono contenere, salvo per ragioni di carattere fiscale,

 

coloranti e/o profumi.

 

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in

 

materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle

 

sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio delle sostanze e

 

dei preparati di cui al punto 2, destinati ad essere utilizzati nelle

 

lampade, devono recare in modo leggibile ed indelebile la

 

seguente dicitura:

 

«Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della

 

portata dei bambini» .

 

 

3. Fosfato di tri (2, 3-dibromopropile)

Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, in

CAS n. 126-72-7

particolare le sottovesti e gli articoli di biancheria destinati a

(Chemical Abstract Service Number)

venire in contatto con la pelle.

 

 

4. Benzene

Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul

CAS n. 71-43-2

mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore

(Chemical Abstract Service Number)

a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.

 

Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1%

 

della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.

 

A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile:

 

a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE così

 

come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214, e successive

 

integrazioni;

 

b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in

 

processi industriali che non permettono la emissione di benzene

 

in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;

 

c) ai residui oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE

 

così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e

 

successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

5. Ossido di trisaziridinilfosfina

 

 

CAS n. 5455-55-1

 

 

(Chemical Abstract Service Number)

 

 

 

 

Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria.

6. Difenile polibromurato (PBB)

 

 

CAS n. 59536-65-1

 

 

(Chemical Abstract Service Number)

 

 

 

 

7. Polvere di Panama (Quillaja saponaria) e i suoi derivati

 

 

contenenti saponine

 

 

Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger

 

 

Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum

 

 

Benzidina e/o suoi derivati o-nitrobenzaldeide

 

 

CAS n. 552-89-6

 

 

(Chemical Abstract Service Number)

 

 

Polvere di legno

 

 

 

 

 

8. Solfuro e bisolfuro di ammonio

 

Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o

CAS n. 12135-76-1

 

che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio

CAS n. 12124-99-1

 

come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale

(Chemical Abstract Service Number)

 

puzzolenti.

Polisolfuri di ammonio

 

 

CAS n. 12259-92-6

 

 

(Chemical Abstract Service Number)

 

 

 

 

 

9. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico:

 

 

Bromoacetato:

 

 

di metile

 

 

CAS n. 96-32-2

 

 

(Chemical Abstract Service Number)

 

 

di etile

 

 

CAS n. 105-36-2

 

 

(Chemacal Abstract Service Number)

 

 

di propile

 

 

CAS n. 35223-80-4

 

 

(Chemacal Abstract Service Number)

 

 

di butile

 

 

CAS n. 18991-98-5

 

 

(Chemacal Abstract Service Number)

 

 

 

 

 

 

 

10. 2-naftilammina

 

 

CAS n. 91-59-8

 

 

e i suoi sali

 

 

 

 

 

11. Benzidina

 

Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1%

CAS n. 22-87-5

 

della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.

e i suoi sali

 

A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile ai

 

 

rifiuti contenenti una o più di queste sostanze e che formano

 

 

oggetto delle direttive 75/442/CEE e 788/319/CEE così come

 

 

recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive

 

 

modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

 

 

Queste sostanze e questi preparati non possono essere venduti al

 

 

dettaglio al pubblico. Salva l'applicazione di altre disposizioni

 

 

in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle

 

 

sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali

 

 

preparati deve figurare in maniera chiara e indelebile la dicitura

 

 

seguente: «Riservato ad utilizzatori professionali».

 

 

 

12. 4-nitrobifenile

 

 

CAS n. 92-93-3

 

 

 

 

 

13. 4-amminobifenile

 

 

CAS n. 92-67-1

 

 

e suoi sali

 

 

 

 

14. Carbonati di piombo:

 

 

- carbonato anidroneutro Pb CO

 

 

CAS n. 598-63-0

 

 

- idrocarbonato di piombo

 

 

2 Pb CO Pb (OH)2

 

 

CAS n. 1319-46-6

 

 

 

 

 

 

 

Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, purché usati conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici.

 

 

 

15. Solfati di piombo

 

 

Pb SO4 (1:1)

 

 

CAS n. 7446-14-2

 

 

Pb SO4

 

 

CAS n. 15739-80-7

 

 

 

 

 

 

16. Composti del mercurio

Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per:

 

a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

 

- carene di imbarcazioni;

 

- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;

 

- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso;

 

b) la protezione del legno;

 

c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione;

 

d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

16 bis Mercurio [4]

 

CAS n.: 7439-97-6

1. Non può essere commercializzato:

 

a. nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;

 

b. in altre apparecchiature dì misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).

 

 

 

2. La restrizione di cui at punto 1, lettera b), non si applica a:

 

a) apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;

 

b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.

 

 

 

3. Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità dì alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali.

 

Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.

 

 

17. Composti dell'arsenico.

1. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

 

- carene di imbarcazioni,

 

- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

 

- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

 

2. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.

 

3. Non devono essere usati nella protezione del legno i legni che hanno subito tale trattamento non possono essere commercializzatì.

 

4. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra;

 

a) Le sostanze ed i preparati per la protezione del legno possono essere usati negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. Il legno cosi trattato non deve essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante.

 

b) Il legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali, di cui alla lettera a), può essere commercializzalo se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che i non addetti abbiano un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:

 

- nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

 

- nei ponti,

 

- nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti,

 

- nelle barriere antirumore,

 

- nei sistemi di protezione dalle valanghe,

 

- nelle recinzioni e barriere autostradali,

 

- nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,

 

- nelle strutture per il contenimento della terra,

 

- nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

 

- nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.

 

c) Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura «Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico». Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura «Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata».

 

d) Il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere usato;

 

- in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

 

- in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

 

- nelle acque marine,

 

- per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),

 

- in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

 

5. Il legno trattato con composti dell'arsenico che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

 

6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto:

 

- può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),

 

- può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).

 

7. Il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

 

- può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),

 

- può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).

 

 8. Il legno, a decorrere dal 30 settembre 2007, non potrà essere più trattato con soluzioni RCA, fatte salve le condizioni di cui al punto 4.

 

 

 

18. Composti organostannici

 

1. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati

 

 

 

come sostanze e costituenti di preparazioni da utilizzare con

 

 

 

funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera.

 

 

 

 

 

 

2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come

 

 

 

sostanze e costituenti di preparazioni che abbiano funzione di

 

 

 

biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di

 

 

 

microrganismi piante o animali su:

 

 

 

a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la

 

 

 

navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;

 

 

 

b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o

 

 

 

impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;

 

 

 

c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o

 

 

 

totalmente sommerso.

 

 

 

 

 

 

3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di

 

 

 

preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.

 

 

 

 

 

 

19. di-µ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano

Non è ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% nelle

(C8 H19 BO3 Sn

sostanze e composti di preparati immessi sul mercato. A titolo di

CAS n. 75113-37-0) (DBB)

deroga, questa disposizione non è applicabile alla sostanza (DBB)

 

e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore a 0,1%.

 

 

 

 

20. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) e

Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0.1% in

relativi sali ed esteri

massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato.

 

 

In deroga a quanto precede, fino al 31 dicembre 2008 la Francia,

 

l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito possono

 

decidere di non applicare tale disposizione alle sostanze e ai

 

preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che

 

non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofenolo

 

(PCP) in quantità superiori a quelle prescritte dalle vigenti norme:

 

a) per il trattamento del legno.

 

 

Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato:

 

 

- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno,

 

 

indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro,

 

 

tempo libero);

 

 

- per la fabbricazione e il ritrattamento di:

 

 

i) contenitori destinati a colture agricole;

 

 

ii) altri materiali che possano entrare in contatto con prodotti

 

 

greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o

 

 

animale;

 

 

iii) altri materiali che possano contaminare i prodotti di cui ai

 

 

precedenti punti i) e ii);

 

b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non

 

 

destinati all'abbigliamento o all'arredamento;

 

c) in via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare caso per

 

 

caso utilizzatori professionali specializzati ad effettuare in loco

 

 

sul loro territorio e in situazioni di emergenza trattamenti di

 

 

restauro delle parti in legno e in muratura di edifici di interesse

 

 

culturale, artistico e storico infestate dal fungo da carie secca

 

 

(Serpula lacrymans) e dalla putredine rossa.

 

In ogni caso:

 

a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente

 

 

di preparati impiegati nell'àmbito delle suddette deroghe deve

 

 

avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HCDD)

 

 

non superiore a 2 parti per milione (ppm);

 

b) tali sostanze e preparati:

 

 

- possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di

 

 

capacità pari o superiore a 20 litri;

 

 

- non possono essere venduti al pubblico.

 

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in

 

materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle

 

sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati

 

dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura;

 

 

 

«Riservato agli utilizzatori industriali e professionali».

 

 

 

Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto

 

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

 

 

 

21. Cadmio

1.1 Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati

(CAS n. 7440-43-9)

partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito [1]:

e suoi composti

- cloruro di polivinile (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

 

- poliuretano (PUR) [3909 50]

 

- polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per

 

la produzione di mescole madri colorate [3901 10]

 

- acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12]

 

- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12]

 

- resine epossidiche [3907 30]

 

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico.

 

1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996:

 

a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono [1]:

 

- resina melammina - formaldeide (MF) [3909 20]

 

- resina d'urea - formaldeide (UF) [3909 10]

 

- poliesteri insaturi (UP) [3907 91]

 

- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]

 

- tereftalato di polibutilene (PBT)

 

- polistirene cristallo/standard [3903 11] [3903 19]

 

- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)

 

- polietilene reticolato (VPE)

 

- polistirene antiurto

 

- polipropilene (PP) [3902 10]

 

b) alle pitture [3208] [3209]

 

Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1% in massa.

 

1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.

 

2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile [1]:

 

- materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi)

 

[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]

 

- articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 10]

 

- guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30]

 

- vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) [3926 20]

 

- rivestimenti di pavimenti e di muri [3918 10]

 

- tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati [5903 10]

 

- cuoi sintetici [4202]

 

- dischi (musica) [8524 10]

 

- tubazioni e raccordi [3917 23]

 

- porte girevoli («tipo saloon»)

 

- veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria)

 

- rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria

 

- guaine per cavi elettrici

 

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del polimero.

 

2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.

 

3. Ai sensi del presente decreto, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

 

3.1 Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

 

a) nelle attrezzature e nelle macchine per [1]:

 

- la produzione di alimenti [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

 

- l'agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

 

- la refrigerazione e il congelamento [8418]

 

- la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443]

 

b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione [1]:

 

- degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

 

- dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

 

- degli impianti sanitari [7324]

 

- del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415]

 

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera b).

 

3.2 Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impiegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera b):

 

a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione [1]:

 

- della carta e del cartone [8419 32] [8439] [8441]

 

- di prodotti tessili e dell'abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

 

b) le attrezzature e macchine per la produzione [1]:

 

- di apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

 

- dei veicoli stradali e agricoli [capitolo 87]

 

- dei treni [capitolo 86]

 

- delle navi [capitolo 89]

 

3.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:

 

- ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni;

 

- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.

 

4. L'Austria e la Svezia che già applicano al cadmio restrizioni più

 

severe rispetto a quelle previste dalle sezioni 1, 2 e 3 possono

 

continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2002. La

 

Commissione riesaminerà le disposizioni relative al cadmio

 

previste dall'allegato I della direttiva 76/769/CEE prima di tale

 

data alla luce dei risultati della valutazione dei rischi connessi al

 

cadmio e in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche

 

in materia di sostituti del cadmio .

 

 

 

 

[1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa

doganale comune (G.U.C.E. 7 settembre 1987, n. L. 256).

 

 

 

 

 

 

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati

Restrizioni

 

 

 

 

22. Monometiltetraclorodifenilmetano

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di detta sostanza, dei

Nome commerciale Ugilec 141

preparati e dei prodotti che la contengono. In deroga, la presente

CAS n. 76253-60-6

disposizione non è applicabile:

 

1) agli impianti e macchinari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso;

 

2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

È vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza.

 

 

23. Monometildiclorodifenilmetano

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza,

Nome commerciale Ugilec 121, Ugilec 21

dei preparati e dei prodotti che la contengono.

CAS n. sconosciuto

 

 

 

24. Monometildibromodifenilmetano

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza,

Nome commerciale DBBT

dei preparati e dei prodotti che la contengono.

CAS n. 99688-47-8

 

 

 

25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio .

Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.

 

 

26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,25% in peso di mercurio .

Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.

 

 

27. Sostanze elencate nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al

classificate come «cancerogene della categoria 1 o della categoria

D.M. 29 luglio 1994, non si possono ammettere nelle sostanze e

2» ed etichettate almeno come sostanza «Tossica (T)» con la frase

nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al

di rischio R45: «Può provocare il cancro» con la frase di rischio

pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

R49:» Può provocare il cancro in seguito ad inalazione», riportate

- a quella fissata nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997

come segue: Cancerogene della categoria 1: cfr. elenco in

- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I del decreto

appendice.

legislativo 16 luglio 1998, n. 285 concernente attuazione di

Cancerogene della categoria 2: cfr. elenco in appendice .

direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed

 

etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997.

 

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali».

 

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

 

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio;

 

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio;

 

c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE del Consiglio,

 

- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

 

- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);

 

d) ai colori per artisti di cui al decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

 

 

28. Sostanze elencate nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997 classificate «mutagene della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate con la frase di rischio R46: «Può provocare alterazioni genetiche ereditarie», riportate come segue:

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

Mutagene della categoria 1: cfr elenco in appendice.

- a quella fissata nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997

Mutagene della categoria 2: cfr elenco in appendice .

- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997.

 

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, allo imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali».

 

In base a deroga tale disposizione non si applica:

 

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio;

 

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio;

 

c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210 del Consiglio,

 

- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

 

- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);

 

d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

 

 

29. Sostanze elencate nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997 classificate «tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate con la frase di rischio R60: «Può ridurre la fertilità» e/ o R61 «può danneggiare i bambini non ancora nati», riportate come segue:

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

 

Tossico per la riproduzione della categoria 1: cfr. elenco in appendice.

- a quella fissata nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997

 

Tossico per la riproduzione della categoria 2: cfr. elenco in appendice .

- a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997.

 

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, allo imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali».

 

In base a deroga tale disposizione non si applica:

 

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio;

 

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio;

 

c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210 del Consiglio,

 

- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

 

- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);

 

d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

 

 

30. Sostanze e preparati

1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno. Inoltre il

contenenti una o più delle

legno così trattato non può essere immesso sul mercato.

seguenti sostanze:

 

 

 

a) Creosoto

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra:

Einecs n. 232-287-5

i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono

CAS n. 8001-58-9

essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti

 

industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si

 

applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ se contengono:

 

a) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore allo 0,005% in massa e

 

b) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3% in massa.

b) Olio di creosoto

 

Einecs n. 263-047-8

Tali sostanze e preparati per il trattamento del legno in impianti

CAS n. 61789-28-4

industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:

 

- possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con

c) Distillati (catrame di

una capacità pari o superiore a 20 litri,

carbone), oli di naftalene

a) non possono essere venduti al pubblico.

Einecs n. 283-484-8

 

CAS n. 84650-04-4

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio

 

e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve

d) Olio di creosoto,

recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

frazione di acenaftene

«Unicamente per usi in impianti

Einecs n. 292-605-3

industriali oppure da parte di utilizzatori professionali».

CAS n. 90640-84-9

 

 

ii) Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali

 

oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al

e) Distillati (catrame di

punto i), immesso sul mercato per la prima volta o trattato

carbone) di testa

nuovamente in situ, tale legno può essere impiegato solo per usi

Einecs n. 266-026-1

professionali e industriali: ad esempio, opere ferroviarie, linee di

CAS n. 65996-91-0

telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate,

 

usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.

 

 

f) Olio di antracene

iii) Per quanto riguarda il legno trattato con le sostanze elencate

Einecs n. 292-602-7

al punto 32, lettere da a) a i), prima dell'entrata in vigore della

CAS n. 90640-80-5

presente direttiva, il divieto di cui al punto 1 circa l'immissione

 

sul mercato non si applica se tale legno è immesso sul mercato dei prodotti usati.

 

 

g) Fenoli di catrame,

3. Tuttavia il legno trattato di cui al precedente punto 2, lettere

carbone, greggio

ii) e iii) non può essere utilizzato:

Einecs n. 266-019-3

- all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione,

CAS n. 65996-85-2

- per giocattoli,

 

- in campi da gioco,

 

- in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di

h) Creosoto del legno

frequenti contatti con la pelle,

Einecs n. 232-419-1

- per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,

CAS n. 8021-39-4

- per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:

 

- contenitori destinati a colture agricole,

i) Olio di catrame a bassa

- imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi,

temperatura, estratti

intermedi e/o finiti destinati

alcalini

all'alimentazione umana e/o animale,

Einecs n. 310-191-5

- altri materiali che possono contaminare i prodotti sopracitati.

CAS n. 122384-78-5

 

 

 

 

 

31. Cloroformio

Non si possono utilizzare in concentrazioni uguali o superiori

CAS n. 67-66-3

allo 0,1% in massa in sostanze o preparati immessi sul mercato

32. tetracloruro di carbonio

per la vendita al pubblico e/o per applicazioni diffusive quali la

CAS n. 56-23-5

pulizia di superfici o tessuti.

33. 1,1,2-tricloroetano

Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni

CAS n. 79-00-5

comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed

34. 1,1,2,2-tetracloroetano

all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio

CAS n. 79-34-5

di tali sostanze e dei preparati che le contengono in

35. 1,1,1,2-tetracloroetano

concentrazioni uguali o superiori allo 0,1% deve recare in

CAS n. 630-20-6

maniera chiara ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente

36. pentacloroetano

per uso in impianti industriali».

CAS n. 76-01-7

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

37. 1,1-dicloroetilene

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla

CAS n. 75-35-4

direttiva 65765/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla

38. 1,1,1-tricloroetano

direttiva 93/39/CEE;

CAS n. 71-55-6

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE

 

del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 93/35/CEE.

39. Esacloroetano

Non può venire impiegato nella produzione o nella lavorazione di

CAS n. 67-72-1

metalli non ferrosi

EINECS n. 2006664

 

 

 

 

 

 

40. Nichel

 

Non può essere utilizzato

 

CAS n. 7440-02-0

 

 

 

EINECS 2311114

 

 

e suoi composti

 

 

 

1)

in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli

 

 

orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo

 

 

umano, a meno che il tasso di cessione del nickel di tali

 

 

oggetti metallici sia inferiore a 0,2 /cm2 per settimana

 

 

(limite di migrazione);

 

 

 

 

2)

in prodotti destinati ad entrare in contatto

 

 

diretto e prolungato con la pelle, quali:

 

 

- orecchini,

 

 

- collane, bracciali, catenelle, braccialetti

 

 

da caviglia, anelli,

 

 

- casse di orologi da polso, cinturini e

 

 

chiusure di orologi,

 

 

- bottoni automatici, fermagli, rivetti,

 

 

cerniere lampo e marchi metallici, se sono

 

 

applicati agli indumenti

 

 

se il tasso di cessione di nichel dalle parti di

 

 

questi prodotti che vengono a contatto diretto e

 

 

prolungato con la pelle è superiore a 0,5

 

 

µg/cm2 /settimana;

 

3)

in prodotti come quelli elencati al punto 2), se

 

 

hanno un rivestimento senza nichel, a meno che

 

 

tale rivestimento sia sufficiente a garantire che

 

 

il tasso di cessione di nichel dalle parti di tali

 

 

prodotti che sono a contatto diretto e prolungato

 

 

con la pelle non superi 0,5 µg/cm2/settimana

 

 

per un periodo di almeno due anni di uso

 

 

normale del prodotto.

 

I prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3 non

 

possono essere immessi sul mercato se non sono

 

conformi alle prescrizioni di detti paragrafi, valutate

 

secondo le norme armonizzate di cui alla

 

Comunicazione della Commissione pubblicata nella

 

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 20

 

luglio 1999 e qui di seguito riportata.

 

 

41. Coloranti azoici

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati in tale appendice, non vanno impiegati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

 

 

- capi di abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo;

 

 

- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo;

 

 

- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio;

 

 

- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

 

2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

 

In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.

 

3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.

 

 

a) Difenil etere, derivato pentabromato C12H5Br5O

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza

 

o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni

 

superiori allo 0,1 % in massa.

 

 

 

2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale

 

sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante

 

di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.

 

 

 

3. A titolo di deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei

 

paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione

 

d'emergenza dei mezzi aerei.

 

 

b) difenil etere, derivato octabromato C12H5Br8O

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza

 

o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni

 

superiori allo 0,1 % in massa.

 

 

 

2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale

 

sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante

 

di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.

 

 

 

42. Alcani.

1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzazione

 

C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta)

come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in

 

 

concentrazioni superiori all'1%:

 

 

 

 

 

per la lavorazione dei metalli;

 

 

per l'ingrasso del cuoio.

 

 

 

 

43

 

1) Nonilfenolo C6H4(OH)C9H19

Non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o

2) Nonilfenolo etossilato (C2H4O)πC15H24O

costituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo

 

0,1% in massa ai seguenti fini:

 

1) pulizie industriali o civili tranne:

 

 

- sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

 

 

- sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

 

 

 

2) pulizie domestiche;

 

 

 

3) trattamento tessile e di pellame, tranne:

 

 

- trattamento senza rilascio in acqua di scarico;

 

 

- sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrossatura di pelli ovine);

 

 

 

4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;

 

 

 

5) lavorazione dei metalli, tranne:

 

 

- impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

 

 

 

6) industria della pasta di carta e della carta;

 

 

 

7) cosmetici;

 

 

 

8) altri prodotti per l'igiene e la cura personali, tranne:

 

 

- spermicidi;

 

 

 

9) coformulanti nei pesticidi e nei biocidi.

 

 

 

 

44. Cemento

1) il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002% di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento;

 

 

 

2) qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto del limite indicato al punto 1;

 

 

 

3) a titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle.

 

 

45. Crocidolite, CAS

L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali

 

n. 12001-28-4

fibre intenzionalmente aggiunte è vietato. L'uso dei prodotti

 

contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono già

Crisotilo, CAS n. 12001-29-5

installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del

 

presente decreto è autorizzato fino alla data della loro

Amosite, CAS n. 12172-73-5

eliminazione o fine della vita utile.

 

 

Antofillite, CAS n. 77536-67-5

 

 

 

Actinolite, CAS n. 77536-66-4

 

 

 

Tremolite, CAS n. 77536-68-6

 

 

 

46 

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o

 

Toluene

costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della

 

N. CAS 108-88-3

massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

 

 

 

.

47

 

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o

 

Triclorobenzene

costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1%

 

N. CAS 120-82-1

della massa per tutti gli usi, eccetto:

 

 

- Come prodotto intermedio di sintesi, o

 

 

- Come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o

 

 

- Nella fabbricazione dell'1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TABTB).

 

 

 

48.

 

(1) Non possono essere immessi sul mercato e utilizzati per la

 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

 

produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli oli diluenti aventi un contenuto:

 

 

1. Benzo(a)pirene (BaP)

 

- di BaP superiore a 1 mg/kg, o

 

n. CAS 50-32-8

 

2. Benzo(e)pirene (BeP)

 

- un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg.

 

n. CAS 192-97-2

 

3. Benzo(a)antracene (BaA)

Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l'estratto di policiclici

 

n. CAS 56-55-3

aromatici (PCA) è inferiore al 3 % per massa, secondo la norma

4. Crisene (CHR)

dell'Institute of Petroleum IP 346: 1998 (Determinazione del PCA

 

n. CAS 218-01-9

negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio

5. Benzo(b)fluorantene (BbFA)

senza asfaltane - estrazione di dimetile sulfosside), purché il rispetto

 

n. CAS 205-99-2

dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione

6. Benzo(j)fluorantene (BjFA)

dei valori misurati con l'estratto PCA, siano controllati dal fabbricante

 

n. CAS 205-82-3

o dall'importatore ogni 6 mesi o dopo ogni scambio operativo di

7. Benzo(k)fluorantene (BkFA)

importanza, optando per il più prossimo.

 

n. CAS 207-08-9

 

8. Dibenzo(a, h)antracene (DBAhA)

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul mercato gli pneumatici e i

 

n. CAS 53-70-3

 

battistrada per la rigenerazione, fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 che contengano oli diluenti in misura superiore ai limiti fissati al paragrafo 1.

 

 

Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35% di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata-determinazione dell'aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata).

 

 

 

(3) In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si

 

 

applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superino i limiti di cui al paragrafo 1.

 

 

49.

1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanze o

Perfluoroottano sulfonati (PFOS)

componenti di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005% della

C8F17SO2X

massa.

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati

2) Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articoli, o

compresi i polimeri)

parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1% della massa calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 µg/m2 del materiale rivestito.

 

3) A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti materiali e alle sostanze e preparati necessari per produrli:

 

a) ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;

 

b) ai rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;

 

c) agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente mediante l'applicazione delle pertinenti migliori tecniche disponibili sviluppate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (*);

 

d) ai fluidi idraulici per l'aviazione.

 

4) A titolo di deroga dal paragrafo 1 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011.

 

5) I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (**).

 

6) Entro il 27 dicembre 2008 gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione un inventario contenente le seguenti informazioni:

 

a) processi soggetti a deroga ai sensi del paragrafo 3, lettera c), e la quantità di PFOS in essi utilizzata e da essi rilasciata;

 

b) le attuali scorte di schiume antincendio contenenti PFOS.

 

7) Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi e sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che:

 

a) l'utilizzo dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile;

 

b) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative adottate per individuare tali alternative;

 

c) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.

 

8) La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell'acido perfluoroottanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.

 

 

49 . I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la

Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a

sostanza):

concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei

ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)

giocattoli e negli articoli di puericultura. I giocattoli e articoli di puericultura

CAS n. 117-81-7

contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non

EINECS n. 204-211-0

possono essere immessi sul mercato.

ftalato di dibutile (DBP)

 

CAS n. 84-74-2

 

EINECS n. 201-557-4

 

ftalato di butilbenzile (BBP)

 

Cas. n. 85-68-7

 

EINECS n. 201-622-7

 

 

 

50 . I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la

Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a

sostanza):

concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei

ftalato di diisononile (DINP)

giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in

CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0

bocca dai bambini. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in

EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9

concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere

ftalato di diisodecile (DIDP)

immessi sul mercato.

CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1

 

EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4

 

ftalato di diottile (DNOP)

 

CAS n. 117-84-0

 

EINECS n. 204-214-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Suppl. ord. G.U. n. 93 del 22 aprile 2005, Serie generale n. 72/L.

(**) G.U. n. L 104 dell'8 aprile 2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione (G.U. n. L 168 del 21 giugno 2006, pag. 5).

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(1999/C 205/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'àmbito delle direttive)

 

 

 

 

 

OEN [1]

Riferimento

Titolo della norma armonizzata

Anno

 

 

 

di ratifica

 

 

 

 

 

 

 

 

CEN

EN 1810:1998

Metodo di prova di riferimento per la determinazione del

1998

 

 

contenuto di nichel per mezzo della spettrometria ad

 

 

 

assorbimento atomico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEN

EN 1811:1998

Metodo di prova di riferimento per il rilascio del nichel

1998

 

 

da prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e

 

 

 

prolungato con la pelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEN

EN 12472:1998

Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione

1998

 

 

per la determinazione del rilascio del nichel da prodotti

 

 

 

rivestiti

 

 

 

 

 

 

[1]

OEN (Organismo europeo di normalizzazione):

 

CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.

 

 

Appendice

(Omissis)


[1] Articolo aggiunto dall'art. 27 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[2] Capoverso aggiunto dall'art. 12 della L. 25 febbraio 2008, n. 34.

[3] Allegato così modificato dal D.M. 9 febbraio 1984, dal D.M. 29 luglio 1994, dal D.M. 20 marzo 1997, dal D.M. 12 agosto 1998, dal D.M. 13 dicembre 1999, dal D.M. 21 marzo 2000, dal D.M. 10 gennaio 2002, dal D.M. 12 marzo 2003, dal D.M. 11 febbraio 2003, dal D.M. 17 aprile 2003, dal D.M. 10 maggio 2004, dal D.M. 18 giugno 2004, dal D.M. 14 dicembre 2004, dal D.M. 4 luglio 2005, dai DD.MM. 18 ottobre 2005, dal D.M. 18 ottobre 2006, dal D.M. 9 marzo 2007, dal D.M. 30 maggio 2007, dal D.M. 30 ottobre 2007 e dal D.M. 20 marzo 2008.

[4] Punto aggiunto dall'art. 1 del D.M. 30 luglio 2008, con la decorrenza di cui all'art. 2 del decreto stesso.