§ 98.1.11667 - D.M. 28 maggio 1988, n. 214.
Attuazione della direttiva n. 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/05/1988
Numero:214


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 85/210/CEE, relativa al tenore di piombo nella benzina, che ha forza di legge ai sensi dell'art. [...]
Art. 2.      1. Le autorità statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con [...]
Art. 3.      1. Verificandosi le situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE, successivamente al 1° ottobre il Ministro dell'industria, del commercio [...]
Art. 4.      1. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sarà fissato il tenore di benzene della benzina contenente piombo e di quella priva di [...]
Art. 5.      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, si provvede alla determinazione delle [...]
Art. 6.      1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.11667 - D.M. 28 maggio 1988, n. 214.

Attuazione della direttiva n. 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina.

(G.U. 20 giugno 1988, n. 143)

 

 

     IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

     DELLE POLITICHE COMUNITARIE

     Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988;

     Vista la direttiva n. 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva;

     Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 85/210/CEE, relativa al tenore di piombo nella benzina, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987.

     2. La direttiva n. 85/210/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Le autorità statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione equilibrata su tutto il territorio nazionale di benzina priva di piombo a partire dal 1° aprile 1989, continuando ad assicurare la distribuzione, con ripartizione equilibrata, di benzina contenente piombo. Ove una o più regioni non vi adempiano nel suddetto termine, si provvede entro il 1° ottobre 1989 su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Ai fini di agevolare la diffusione della benzina priva di piombo, la conversione delle colonnine di benzina, con numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0, all'uso della benzina priva di piombo è assentito, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del progetto all'autorità concedente, senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.

     3. Il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul mercato, è fissato a partire dal 1° aprile 1989 a 0,30 g Pb/l e a partire dal 1° giugno 1991 a 0,15 g Pb/l.

     4. Sino al 1° aprile 1990 è autorizzato, a titolo di deroga, che la contaminazione della benzina priva di piombo con composti di piombo superi 0,013 g Pb/l, purché non superi 0,020 g Pb/l. Fino a tale data su tutti i distributori di benzina priva di piombo devono figurare la chiara indicazione che il tenore di piombo non superi 0,020 oppure 0,013 g Pb/l, ed eventuali consigli supplementari.

     5. Verificandosi le situazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE e sulla base dei criteri ivi stabiliti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, dopo averne informato la commissione CEE per il tramite del Ministero degli affari esteri, può autorizzare un limite superiore del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, per una durata di quattro mesi.

 

          Art. 3.

     1. Verificandosi le situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE, successivamente al 1° ottobre il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver ottenuto il consenso della Commissione CEE, può ridurre, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, per la durata di quattro mesi, la distribuzione della benzina senza piombo, mantenendo tuttavia una rete minima di distribuzione di detta benzina con riferimento anche alle esigenze dell'utenza.

 

          Art. 4.

     1. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sarà fissato il tenore di benzene della benzina contenente piombo e di quella priva di piombo, che non potrà comunque superare il 5%, nel rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 6 della direttiva n. 85/210/CEE.

 

          Art. 5.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, si provvede alla determinazione delle caratteristiche merceologiche delle benzine, anche al fine di evitare un aumento significativo della qualità e/o della quantità degli inquinanti contenuti nei gas di scappamento dei veicoli a motore.

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato - Metodi di riferimento.

     Per i metodi indicati fanno fede le versioni linguistiche pubblicate rispettivamente dall'ISO e dall'ASTM o le altre versioni che la commissione della CEE certificherà conformi alle stesse.

     I. Metodi di riferimento per il tenore di piombo della benzina

     A. Benzina contenente piombo.

     Per la misurazione del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento è quello definito nella norma ISO 3830 (edizione approvata nel 1981).

     B. Benzina priva di piombo.

     Per la misurazione di tracce di piombo contenute nella benzina il metodo di riferimento è quello definito dalla norma ASTM D 3237 (edizione approvata il 31 agosto 1979), basato sulla spettrometria di assorbimento atomico.

     II. Metodo di riferimento per il tenore di benzene nella benzina.

     Per la misurazione del tenore di benzene nella benzina il metodo di riferimento è quello definito nella norma ASTM D 2267 (edizione approvata nel 1978), basato sulla gascromatografia con colonna polare e standard interno.

     III. Metodi di riferimento per la determinazione dei numeri di ottano.

     I numeri di ottano (numero di ottano motore e numero di ottano ricerca) sono determinati con i metodi definiti rispettivamente dalle norme ISO 5164 e ISO 5163 (edizioni approvate nel 1977).

     IV. Interpretazione dei risultati.

     I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).