§ 53.5.7 - L. 2 giugno 1978, n. 339.
Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:02/06/1978
Numero:339


Sommario
Art. 1.      E' assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con [...]
Art. 2.      Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato in rate [...]
Art. 3.      In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, secondo comma, del decreto- legge 10 agosto 1976, n. 542, quale risulta dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 688, le somme eventualmente [...]
Art. 4.      Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione [...]


§ 53.5.7 - L. 2 giugno 1978, n. 339. [1]

Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

(G.U. 7 luglio 1978, n. 188).

 

Art. 1.

     E' assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

     Il contributo di cui al comma precedente affluirà al fondo di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1979.

     Con le somme anzidette la regione provvederà, nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 615, dei comuni indicati dai programmi di intervento approvati dalla regione Lombardia ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, nonché degli altri già individuati ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera i), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, al prosieguo e completamento, con finalità di riattivazione delle attività civili ed economiche, degli interventi previsti dall'art. 1 - secondo comma - del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

 

     Art. 2.

     Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato in rate semestrali anticipate.

     La regione Lombardia è tenuta a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il successivo inoltro al Parlamento, un rendiconto analitico delle spese effettuate nel semestre precedente anche in esecuzione dei programmi approvati con legge della regione stessa.

     Al rendiconto semestrale di cui al comma precedente è allegato il parere tecnico-scientifico della commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976 in ordine alla esecuzione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

     Il rendiconto relativo al contributo per l'anno 1977 sarà allegato a quello concernente il primo semestre del 1978.

 

     Art. 3.

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, secondo comma, del decreto- legge 10 agosto 1976, n. 542, quale risulta dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 688, le somme eventualmente corrisposte alla regione Lombardia dalla società per azioni ICMESA, Industrie chimiche Meda, a qualunque titolo, sono utilizzate dalla regione stessa per gli interventi previsti dal precedente art. 1.

     Tali somme vanno considerate in diminuzione del contributo speciale di cui allo stesso art. 1 con imputazione sull'ultima quota di esso ed eventualmente, ove superiori, su quelle precedenti.

 

     Art. 4.

     Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

     Nei limiti delle somme anticipate la regione è surrogata ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

     Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 25 miliardi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.