§ 53.5.A - Legge 8 ottobre 1976, n. 688.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:08/10/1976
Numero:688


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia [...]


§ 53.5.A - Legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche, verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

(G.U. 9 ottobre 1976, n. 270)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2, il quinto, il sesto e il settimo comma sono sostituiti con i seguenti:

     "All'erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore del presidente della giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati.

     Il presidente della giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso al Consiglio regionale e al commissario del Governo.

     Il presidente della giunta provinciale e i sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo trasmettono al presidente della giunta regionale";

     il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:

     "Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.

     Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma";

     al tredicesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "; tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, è altresì trasmesso per il controllo alla Corte dei conti".

     All'art. 3, quarto comma, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "un anno".

     All'art. 4, secondo comma, alle parole: "ai lavoratori agricoli", è premessala parola: "nonchè".

     All'art. 6, primo comma, le parole: "pensione sociale e di rendita", sono sostituite con le seguenti: "pensione sociale o di rendita";

     al secondo comma, le parole: "l'esclusione e l'esonero, che da solo e cumulati" sono sostituite con le seguenti: "l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati";

     al quarto comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "nonchè a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi vigenti".

     All'art. 7, gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:

     "L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico".

     All'art. 8, secondo comma, le parole: "è attribuita in parti eguali a ciascun contitolare", sono sostituite con le seguenti: "è corrisposta previa presentazione di domanda a firma congiunta di ciascun contitolare";

     gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:

     "L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base di un certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche".

     Dopo l'art. 8, è inserito il seguente art. 8-bis:

     "Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei presentatori delle domande".

     All'art. 9, le parole: "far tempo", sono sostituite con le seguenti: "a far tempo".

     All'art. 12, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Ministero della sanità";

     il terzo comma è soppresso.

     All'art. 13, le parole: "debitori domiciliati e residenti", sono sostituite con le seguenti: "debitori domiciliati o residenti".

     All'art. 17, il secondo comma è sostituito con il seguente:

     "Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la regione sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della regione di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate".