§ 53.4.23 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva".


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:21/07/1982
Numero:727


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera potenzialmente esplosiva", ad eccezione del materiale destinato all'impiego [...]
Art. 2.      Per materiale elettrico, ai sensi del presente decreto, si intendono tutti i componenti che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro apparato, dispositivo o macchina che impieghi [...]
Art. 3.      Una "atmosfera potenzialmente esplosiva" esiste negli ambienti, interni ed esterni nei quali possono accumularsi quantità pericolose di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore, nebbia o [...]
Art. 4.      Il materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per [...]
Art. 5.      Il certificato di conformità di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), è rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 8. Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme [...]
Art. 6.      Il certificato di controllo, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8
Art. 7.      Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto a [...]
Art. 8.      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di [...]
Art. 9.      La vigilanza sul materiale elettrico e sulla regolarità delle certificazioni oggetto del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha [...]
Art. 10.      Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 4 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 53.4.23 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva".

(G.U. 12 ottobre 1982, n. 281).

 

Art. 1.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera potenzialmente esplosiva", ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina.

 

     Art. 2.

     Per materiale elettrico, ai sensi del presente decreto, si intendono tutti i componenti che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro apparato, dispositivo o macchina che impieghi l'elettricità.

 

     Art. 3.

     Una "atmosfera potenzialmente esplosiva" esiste negli ambienti, interni ed esterni nei quali possono accumularsi quantità pericolose di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore, nebbia o polveri, atte a formare con l'aria miscele esplosive.

 

     Art. 4.

     Il materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione in previsione dell'impiego in atmosfera esplosiva, ad uno dei seguenti requisiti:

     a) conformità alle norme armonizzate comprovata da un certificato di conformità rilasciato in base all'art. 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto;

     b) accertamento, in base ad uno speciale esame della fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella delle norme stesse, comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all'art. 6 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto.

     Per uso conforme alla propria destinazione, ai sensi del presente articolo, si intende l'uso del materiale, in combinazione con gas, vapore, nebbia o polveri, atti a formare con l'aria miscele esplosive, quale è previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo.

     Per norme armonizzate, ai sensi del presente decreto, si intendono le norme indicate nelle direttive particolari emanate dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

     Le condizioni di installazione del materiale elettrico di cui al presente decreto restano soggette alle disposizioni vigenti che non siano discriminatorie nei confronti del materiale elettrico prodotto negli altri Stati membri, per quanto attiene alla sua utilizzazione.

 

     Art. 5.

     Il certificato di conformità di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), è rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 8. Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme armonizzate.

     Una copia delle principali indicazioni del certificato di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri e alla commissione, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio del certificato di conformità.

     L'organismo autorizzato, che procede all'esame del materiale, compila un verbale che è tenuto a disposizione sia delle autorità italiane che degli altri Stati membri della CEE.

     Le spese necessarie all'espletamento delle operazioni di esame del materiale, del rilascio delle certificazioni di conformità e di quelle di controllo di cui al successivo art. 6 sono poste a carico del richiedente, secondo le modalità precisate nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 8.

     L'organismo autorizzato, che ha rilasciato il certificato di conformità, può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che le condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso può inoltre revocare il certificato di conformità quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

 

     Art. 6.

     Il certificato di controllo, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8.

     Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate.

     Prima di rilasciare tale certificato di controllo, l'organismo di controllo autorizzato che procede all'esame del materiale trasmette in via riservata i documenti descrittivi del materiale, i verbali ed i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri della CEE e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che, entro quattro mesi da questa informazione, possono presentare osservazioni, richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'art. 6 della direttiva (CEE) n. 76/ 117e secondo la procedura di cui all'art. 7 della direttiva stessa.

     Qualora, prima della scadenza del termine stabilito, nessuno Stato membro si sia appellato al comitato, l'organismo autorizzato, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente alla procedura di cui al comma precedente, rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari è soddisfacente.

     In caso di appello al comitato, se il parere di quest'ultimo è favorevole, l'organismo autorizzato rilascia il certificato in questione.

     Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del suo rilascio.

     L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso può inoltre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

 

     Art. 7.

     Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformità o con quello di controllo.

     Il fabbricante può apporre tale marchio solo se possiede un valido certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate.

     Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio.

     Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso.

 

     Art. 8.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo.

 

     Art. 9.

     La vigilanza sul materiale elettrico e sulla regolarità delle certificazioni oggetto del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.

     Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri che il materiale, quantunque conforme alle prescrizioni delle direttive particolari in materia, possa mettere in pericolo la sicurezza, può vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione sul mercato.

 

     Art. 10.

     Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 4 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

     Salvo che il fatto costituisca reato:

     a) chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 2 milioni;

     b) chiunque viola la disposizione di cui al quarto comma del precedente art. 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 100.000.

     Per l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima legge.

 

     Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.