§ 53.4.22 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:21/07/1982
Numero:675


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione
Art. 2.      Il materiale elettrico di cui al presente art. 1 può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni [...]
Art. 3.      Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) [...]
Art. 4.      Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme [...]
Art. 5.      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto [...]
Art. 6.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 53.4.22 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

(G.U. 24 settembre 1982, n. 264).

 

Art. 1.

     Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione:

     immersione in olio «o»;

     sovrappressione interna «p»;

     immersione sotto sabbia «q»;

     custodia a prova di esplosione «d»;

     sicurezza aumentata «e»;

     sicurezza intrinseca «i»;

     incapsulamento «m»;

     sistemi elettrici di sicurezza intrinseca «i». [1]

 

     Art. 2.

     Il materiale elettrico di cui al presente art. 1 può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.

 

     Art. 3.

     Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.

 

     Art. 4.

     Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.

     E' vietato l'impiego sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.

 

     Art. 5.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.

 

     Art. 6.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni.

     Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.

 

     Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO I

Norme armonizzate [2]

 

     Le norme armonizzate, alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue;

 

 

  Norme CEI                                        Norme Europee

 

  Numero     Dat           TITOLO            Numero  Ed.  Data

             a                                       ne

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      2    Dicembre

50014       3    per atmosfere              50014        1992

                  potenzialmente esplosive

                  - Regole generali

Varianti:   199

V 1         5

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      2    Aprile

50015       5    per atmosfere              50015        1994

                  potenzialmente esplosive

                  - Costruzioni immerse in

                  olio "0"

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      2    Ottobre

50016       7    per atmosfere              50016        1995

                  potenzialmente esplosive

                  - Modo di protezione a

                  sovrappressione interna

                  "p"

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      2    Aprile

50017       5    per atmosfere              50017        1994

                  potenzialmente esplosive

                  - Costruzioni a

                  riempimento polverulento

                  "q"

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      2    Agosto

50018       5    per atmosfere              50018        1994

                  potenzialmente esplosive

                  - Custodie a prova di

                  esplosione "d"

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      2    Marzo

50019       4    per atmosfere              50019        1994

                  potenzialmente esplosive

                  - Modo di protezione a

                  sicurezza aumentata "e"

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      2    Agosto

50020       5    per atmosfere              50020        1994

                  potenzialmente esplosive

                  - Modo di protezione a

                  sicurezza intrinseca "i"

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      1    Febbraio

50028       7    per atmosfere              50028        1987

                  potenzialmente esplosive

                  - Modo di protezione a

                  incapsulamento "m"

CEI EN      199  Costruzioni elettriche     EN      1    Marzo

50039       7    per atmosfere              50039        1980

                  potenzialmente esplosive

                  - Modo di protezione a

                  sistemi elettrici di

                  sicurezza intrinseca "i"

CEI EN      199  Impianto manuale di        EN      1    Gennaio

50050       7    protezione                 50050        1986

                  elettrostatica

CEI EN      199  Pistole manuali di         EN      1    Febbraio

50053       7    proiezione elettrostatica  50053        1987

(parte 1)        di pitture con un'energia  (Parte       [*]

                  limite di 0,24 mJ e        1)

                  materiale associato

 

CEI EN      199  Pistole manuali di         EN      1    Giugno

50053       7    proiezione elettrostatica  50053        1989

(parte 2)        di pitture con un'energia  (Parte       [*]

                  limite di 5mJ e materiale  2)

                  associato

CEI EN      199  Pistole manuali di         EN      1    Giugno

50053       7    proiezione elettrostatica  50053        1989

(parte 3)        di fiocculi con            (Parte       [*]

                  un'energia limite di 0,21  3)

                  mJ o 5 mJ e materiale

                  associato

 

[*] Si applicano soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione dei

materiali previsti nella norma EN50053, prima, seconda e terza parte.

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato Elettrotecnico

Italiano) Via.le Monza N° 259 20126 Milano.

 

 

ALLEGATO II [3]

Marchio distintivo comunitario

 

     (Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 novembre 1994.

[2] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 5 ottobre 1984, dall'art. 1 del D.M. 1 marzo 1989, dall'art. 2 del D.M. 11 novembre 1994 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 1998.

[3] Allegato modificato dal D.M. 5 ottobre 1984.