§ 53.4.15 - D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:16/01/1979
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Dispositivi per il travaso.
Art. 2.  Ubicazioni vietate.
Art. 3.  Divieto di permanenza in aree non più rispondenti.
Art. 4.  Distanze di sicurezza esterne.
Art. 5.  Rimozione impianti.


§ 53.4.15 - D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

(G.U. 8 febbraio 1979, n. 39).

 

Art. 1. Dispositivi per il travaso.

     L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Ubicazioni vietate.

     L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Divieto di permanenza in aree non più rispondenti.

     L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Distanze di sicurezza esterne.

     L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Rimozione impianti. [1]

     [Ai fini della disposizione di cui al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, per "centri abitati" devono intendersi le zone indicate alla lettera a) dell'art. 22 del predetto decreto n. 208, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e nelle quali la densità della edificazione esistente nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.