§ 18.3.6 – D.P.R. 8 novembre 1973, n. 915.
Nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31, primo e terzo comma, e modifica dell'articolo 24 del decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.3 impianti di distribuzione
Data:08/11/1973
Numero:915


Sommario
Art. 1.  (Nuovi termini).
Art. 2.  (Modifica alle distanze di sicurezza esterne).


§ 18.3.6 – D.P.R. 8 novembre 1973, n. 915.

Nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31, primo e terzo comma, e modifica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

(G.U. 14 gennaio 1974, n. 12).

 

     Art. 1. (Nuovi termini). [1]

     Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano.

 

          Art. 2. (Modifica alle distanze di sicurezza esterne).

     Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono modificati come segue:

     «Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta;

     b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, nè comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme.

     In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati, fermate di linee di trasporto pubblico, cimiteri, e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all' art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 metri.

     In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il ciglio della sede viaria non può essere inferiore a:

     30 metri per le autostrade, ferrovie e tranvie;

     15 metri per le altre strade e le vie navigabili».


[1] Articolo così modificato dall'art. unico del D.P.R. 2 ottobre 1976, n. 785.