§ 52.1.58 – L. 6 dicembre 1971, n. 1066.
Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:06/12/1971
Numero:1066


Sommario
Art. 1.      In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di [...]
Art. 2.      La concessione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1 spetta altresì
Art. 3.      La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata [...]
Art. 4.      Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della [...]
Art. 5.      Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 52.1.58 – L. 6 dicembre 1971, n. 1066.

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti.

(G.U. 17 dicembre 1971, n. 318).

 

     Art. 1.

     In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970.

     L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

     fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

     sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

     sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

     sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

 

          Art. 2.

     La concessione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1 spetta altresì:

     a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

     b) ai titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprietà.

     E' attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorità libiche.

     Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il valore al 1938.

 

          Art. 3.

     La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.

     A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

     a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;

     b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 4.

     Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato altresì a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonchè di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 5.

     Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

     Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente di un miliardo e di due miliardi di lire.

     Alla copertura dell'onere di lire un miliardo relativo all'anno 1971 e di quello di lire due miliardi per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.