§ 14.8.19 - D.P.R. 17 agosto 1955, n. 946.
Norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente la concessione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:17/08/1955
Numero:946


Sommario
Art. 1.      Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050
Art. 2.      Sono da considerarsi beni perduti o soggetti a perdita ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050
Art. 3.      Ai fini dell'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, le date dell'entrata in vigore del Trattato di pace sono quelle in appresso indicate a fianco di ciascun [...]
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, qualora nei casi di valutazioni singole o forfetarie, stabilite in sede [...]
Art. 5.      Per valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, si intendono
Art. 6.      Le domande di indennizzo dovranno essere corredate dai seguenti documenti
Art. 7.      La competenza delle Commissioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, che potranno funzionare anche in Sottocommissioni, sarà [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni amministrative determina con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge, [...]
Art. 9.      Le anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nei casi in cui vi sia il dubbio che i beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti in [...]
Art. 10.      Le domande dirette all'Amministrazione dello Stato, intese a conseguire un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti o soggetti a perdita situati nei Paesi [...]


§ 14.8.19 - D.P.R. 17 agosto 1955, n. 946.

Norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente la concessione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti all'estero per effetto del Trattato di pace.

(G.U. 29 ottobre 1955, n. 251)

 

 

     Art. 1.

     Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:

     a) le persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, di cui al successivo art. 3 ed a quella di entrata in vigore della legge predetta;

     b) gli enti e le società, che alle date indicate nella precedente lettera a), erano soggetti alle disposizioni della legge italiana, purchè avessero nel territorio dello Stato la sede dell'Amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attività;

     c) in ogni caso, gli enti il cui patrimonio e le società il cui capitale, alle date sopra indicate, apparteneva, per oltre il cinquanta per cento, a cittadini, società o enti italiani.

 

          Art. 2.

     Sono da considerarsi beni perduti o soggetti a perdita ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:

     a) i beni, diritti ed interessi italiani all'estero, confiscati, ritenuti o liquidati dagli Stati sul territorio dei quali si trovavano, per effetto del Trattato di pace o in dipendenza di accordi stipulati tra l'Italia e gli Stati stessi, connessi col Trattato medesimo;

     b) i beni, diritti ed interessi che, ai sensi dell'art. 74 del Trattato di pace, devono essere ceduti all'U.R.S.S. in conto riparazioni e cioè i beni, diritti ed interessi italiani situati in Bulgaria, Romania ed Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'art. 79 del Trattato di pace.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, le date dell'entrata in vigore del Trattato di pace sono quelle in appresso indicate a fianco di ciascun Paese:

     Jugoslavia: 16 settembre 1947;

     U.R.S.S.: 16 settembre 1947;

     Albania: 20 ottobre 1947;

     Grecia: 28 ottobre 1947;

     Etiopia: 6 novembre 1947.

     Le date di entrata in vigore del Trattato di pace per gli altri Paesi sono determinate conformemente alle disposizioni dell'art. 90 del Trattato di pace.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, qualora nei casi di valutazioni singole o forfetarie, stabilite in sede internazionale, i valori dei beni, diritti ed interessi siano stati espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane sarà effettuata al cambio eventualmente stabilito dagli Accordi medesimi.

     Le eventuali valutazioni singole dei beni stabiliti in sede internazionale, saranno proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'ammontare totale di esse dovesse superare la somma globale determinata forfetariamente.

 

          Art. 5.

     Per valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, si intendono:

     a) i valori di comune commercio vigenti alle date di cui all'art. 3;

     b) in mancanza, i prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei vari Paesi, adeguati, secondo equità e tenuto conto della situazione economica di ciascun Paese, della consistenza nonchè della funzionalità economica dei beni da indennizzare, alla data della entrata in vigore del Trattato di pace.

     Sulla base dei valori indicati nei comma a) e b) di cui sopra, il Ministro per il tesoro determina l'indennizzo ai sensi dell'art. 1 della legge stessa.

 

          Art. 6.

     Le domande di indennizzo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

     a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, dal certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date di cui all'art. 1, lettera a) del presente regolamento;

     b) per le persone giuridiche, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

     c) per le società legalmente costituite, dal certificato della Cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto, nonchè delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

     d) per le società od associazioni di fatto, da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede o all'oggetto principale dell'attività o all'appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

     e) quando il bene appartiene per quote indivise a più persone, la domanda di cui sopra può essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri comproprietari;

     f) nei casi di successione, dagli atti relativi nonchè dal certificato di cittadinanza di tutti gli eredi;

     g) dichiarazione a firma autenticata dal notaio, con la esplicita autorizzazione al Ministero del tesoro di surrogarsi al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi, a partire dal momento della determinazione dell'indennizzo o della corresponsione dell'anticipazione;

     h) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risultino le somme eventualmente ricevute in Italia o all'estero a qualsiasi titolo per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare;

     i) descrizione dettagliata dei beni, diritti ed interessi da indennizzare con indicazione degli oneri o gravami a loro carico;

     l) ogni possibile documentazione comprovante la avvenuta confisca, apprensione o liquidazione dei beni, diritti ed interessi da parte del Paese in cui erano situati, in dipendenza degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace;

     m) ogni altra documentazione comprovante la proprietà del bene o la titolarietà del diritto e dell'interesse.

     L'Amministrazione, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare l'esistenza dei requisiti occorrenti per conseguire gli indennizzi o le anticipazioni.

     Tutti gli atti di cui al presente articolo, saranno esenti da imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

 

          Art. 7.

     La competenza delle Commissioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, che potranno funzionare anche in Sottocommissioni, sarà determinata dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri, nominerà, con propri decreti, i membri effettivi e supplenti delle Commissioni amministrative, gli addetti alle segreterie ed i loro supplenti.

     Con proprio decreto il Ministro per il tesoro potrà chiamare a far parte delle Commissioni, di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per particolari esigenze, funzionari o tecnici della pubblica Amministrazione, i quali, peraltro, non avranno diritto a voto.

     Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 della legge occorre almeno la presenza di sette membri.

     Le deliberazioni delle Commissioni di cui al comma precedente vengono adottate a maggioranza ed a parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni amministrative determina con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge, la misura dell'indennizzo, autorizzando il relativo pagamento con le forme, condizioni e cautele di legge eventualmente ricorrenti e con le modalità e nella misura prevista dall'art. 5 della legge suindicata.

     Con le stesse modalità e cautele, il Ministro per il tesoro autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, nella misura prevista nell'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

     Sulla base dei decreti di cui al presente articolo, la Direzione generale del tesoro disporrà il pagamento diretto, a favore dell'avente diritto, della quota in contanti dell'indennizzo o dell'anticipazione ed emetterà un ordinativo commutabile in quietanza di entrata per la emissione dei titoli al portatore del prestito di cui all'art. 5 della legge.

 

          Art. 9.

     Le anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nei casi in cui vi sia il dubbio che i beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti in dipendenza di un fatto di guerra, non potranno superare i limiti degli indennizzi liquidabili ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fermo restando quello massimo indicato nell'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

 

          Art. 10.

     Le domande dirette all'Amministrazione dello Stato, intese a conseguire un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti o soggetti a perdita situati nei Paesi contemplati dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sono valide qualunque sia la data in cui vennero presentate, purchè essa rientri nel termine perentorio di cui all'art. 10 della legge stessa.