§ 52.1.11 – D.Lgs. 22 giugno 1946, n. 33.
Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:22/06/1946
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal regio decreto 13 [...]
Art. 2.      Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Nel caso di concessione relativa ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, il sussidio o il capitale corrispondente al concorso del mutuo saranno dedotti [...]
Art. 5.      Il richiedente il mutuo può dimostrare il proprio diritto sull'immobile o nei modi normali o mediante attribuzione di possesso
Art. 6.      Gli onorari notarili per gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 2 sono ridotti alla misura di un quarto
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 52.1.11 – D.Lgs. 22 giugno 1946, n. 33. [1]

Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

(G.U. 2 agosto 1946, n. 172).

 

     Art. 1.

     Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere elevati fino al 45% della spesa.

     Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60% della spesa.

 

          Art. 2.

     Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui previsti dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento, lo Stato potrà concorrere nell'ammortamento dei mutui stessi con aliquote annue costanti per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato.

     Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni altro concorso o sussidio previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

     Le aliquote di cui al primo comma non potranno superare la misura di L. 3,27 e di L. 4,36 per i mutui accessi per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

     Salvo il caso previsto nel primo comma del successivo art. 3, le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trenta anni, indipendentemente dalla durata del periodo di ammortamento del mutuo.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     Nel caso di concessione relativa ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, il sussidio o il capitale corrispondente al concorso del mutuo saranno dedotti dall'ammontare del risarcimento dei danni di guerra, eventualmente spettante per la distruzione o il danneggiamento delle cose per la cui ricostruzione o riparazione i benefici suddetti sono concessi.

 

          Art. 5.

     Il richiedente il mutuo può dimostrare il proprio diritto sull'immobile o nei modi normali o mediante attribuzione di possesso.

     Il decreto di attribuzione di possesso vien chiesto al pretore nella cui circoscrizione ricade l'immobile. Il pretore decide, in base ai documenti o alla notorietà, o a mezzi istruttori, entro sessanta giorni dalla richiesta.

     Il decreto deve contenere l'indicazione della domanda di mutuo cui si riferisce, e la identificazione dell'immobile da sottoporre ad ipoteca e deve essere depositato per quindici giorni nella segreteria del Comune o dei Comuni nei quali è situato l'immobile, dandosi immediatamente notizia del deposito mediante avviso da restare affisso all'albo pretorio.

     Il decreto del pretore non pregiudica il diritto del legittimo proprietario dell'immobile.

 

          Art. 6.

     Gli onorari notarili per gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 2 sono ridotti alla misura di un quarto.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4437.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 luglio 1952, n. 1090.