§ 51.2.29 - Legge 22 maggio 1971, n. 368.
Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:22/05/1971
Numero:368


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente [...]
Art. 2.      I magistrati con qualifica di viceprocuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono [...]
Art. 3.      I magistrati nominati a norma del precedente articolo procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare che, per difetto di vacanze, non abbiano ancora ottenuto [...]
Art. 4.      I procuratori militari della Repubblica o consiglieri relatori aggiunti del tribunale supremo militare che siano stati dichiarati idonei alle funzioni della qualifica superiore ai sensi [...]
Art. 5.      I magistrati nominati a norma del precedente articolo sostituti procuratori generali militari o consiglieri relatori del tribunale supremo militare continuano ad esercitare le funzioni della [...]
Art. 6.      Per i magistrati che hanno maturato l'anzianità prevista nel terzo comma dell'art. 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli effetti giuridici della nomina alla qualifica [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con i normali stanziamenti previsti per il personale civile nel [...]
Art. 8.      Sono abrogati, nella parte che si riferisce ai magistrati, gli articoli 14, secondo comma, 15, 16 e 17 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. [...]


§ 51.2.29 - Legge 22 maggio 1971, n. 368. [1]

Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari.

(G.U. 18 giugno 1971, n. 153)

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

     I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza, seconda e prima classe, quelli di vice procuratore militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare sono resi cumulativi in un unico organico.

 

          Art. 2.

     I magistrati con qualifica di viceprocuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono sottoposti alla valutazione della commissione per il personale della giustizia militare ai fini della nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

     Il magistrato che abbia conseguito valutazione favorevole viene nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

     La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza classe.

     Ai fini dell'anzianità di cui ai commi precedenti è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti.

     I magistrati di pari anzianità verranno iscritti nel ruolo dei procuratori militari della Repubblica nell'ordine derivante dalla graduatoria di merito formata dalla commissione per il personale della giustizia militare nella valutazione di cui al primo comma.

     Per i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

 

          Art. 3.

     I magistrati nominati a norma del precedente articolo procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare che, per difetto di vacanze, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle predette funzioni, continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore .

 

          Art. 4.

     I procuratori militari della Repubblica o consiglieri relatori aggiunti del tribunale supremo militare che siano stati dichiarati idonei alle funzioni della qualifica superiore ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, qualora non abbiano ottenuto la nomina a tale qualifica per difetto di vacanza, sono nominati in soprannumero con decorrenza dal compimento del numero degli anni di servizio prescritto per il passaggio alla qualifica superiore dei magistrati di corte d'appello.

     Ai fini dell'anzianità prevista dal precedente comma è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti, qualora la valutazione di tale servizio non abbia avuto luogo per la nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

     Si osservano le modalità di cui all'art. 11 del regio decreto 19 ottobre 1923 n. 2316.

 

          Art. 5.

     I magistrati nominati a norma del precedente articolo sostituti procuratori generali militari o consiglieri relatori del tribunale supremo militare continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella loro qualifica.

 

          Art. 6.

     Per i magistrati che hanno maturato l'anzianità prevista nel terzo comma dell'art. 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli effetti giuridici della nomina alla qualifica superiore non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1968.

     Ai magistrati che hanno maturato la suddetta anzianità entro la data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno già conseguito la nomina a procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare, è attribuita, se più favorevole, ai soli effetti giuridici, l'anzianità 30 giugno 1968.

     Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con i normali stanziamenti previsti per il personale civile nel capitolo n. 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

 

          Art. 8.

     Sono abrogati, nella parte che si riferisce ai magistrati, gli articoli 14, secondo comma, 15, 16 e 17 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e l'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 943.

     E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

 

 

ALLEGATO

Tabella relativa al ruolo del personale della magistratura militare

 

 

     [1] Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.