§ 51.2.5 - R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.
Ordinamento giudiziario militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:09/09/1941
Numero:1022


Sommario
Articolo. 1.  [1]
Art. 1.  Organi della giustizia penale militare.
Art. 2.  Specie dei tribunali militari.
Art. 3.  Uffici del tribunale militare territoriale.
Art. 4.  Uffici del tribunale supremo militare.
Art. 5.  Servizio di messi giudiziari militari.
Art. 6.  Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le forze armate dello Stato.
Art. 7.  Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti.
Art. 8.  Composizione organica dei tribunali militari territoriali.
Art. 9.  Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari territoriali.
Art. 10.  Cause di dispensa dall'ufficio di presidente o di giudice.
Art. 11.  Incapacità per l'ufficio di presidente o di giudice.
Art. 12.  Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari.
Art. 13.  Cessazione dall'ufficio di giudice.
Art. 14.  Composizione del collegio giudicante.
Art. 15.  Composizione del collegio giudicante, in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie forze armate dello Stato.
Art. 16.  Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato.
Art. 17.  Giudizio a carico di capitani o di ufficiali superiori.
Art. 18.  Giudizio a carico di ufficiali generali.
Art. 19.  Caso di imputati di grado diverso,
Art. 20.  Assistenza di giudici supplenti.
Art. 21.  Dibattimento in luogo diverso dalla sede del tribunale.
Art. 22.  Remissione ad altro tribunale militare per il giudizio.
Art. 23.  Norma generale.
Art. 24.  Norma generale.
Art. 25.  Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali.
Art. 26.  Funzioni di cancelleria; funzionari che le esercitano.
Art. 27.  Norme speciali per i procedimenti a carico di ufficiali generali.
Art. 28.  Organi della giurisdizione militare di bordo.
Art. 29.  Composizione dei tribunali militari di bordo.
Art. 30.  Composizione del tribunale in relazione al grado dell'imputato.
Art. 31.  Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere marittimo.
Art. 32.  Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere aeronautico.
Art. 33.  Composizione del tribunale in relazione all'appartenenza degli imputati a forze armate diverse dalla regia marina.
Art. 34.  Norme per la composizione del tribunale e per l'estrazione a sorte.
Art. 35.  Modalità della estrazione a sorte e della designazione del presidente e dei giudici.
Art. 36.  Casi speciali d'incompatibilità o di dispensa.
Art. 37.  Ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario.
Art. 38.  Casi in cui non può costituirsi il tribunale.
Art. 39.  Norme per la costituzione dei tribunali.
Art. 40.  Istituzione di sezioni di tribunali.
Art. 41.  Potere di emanare bandi.
Art. 42.  Casi in cui non può costituirsi il tribunale.
Art. 43.  Sede e costituzione del tribunale supremo militare.
Art. 44.  Composizione del collegio giudicante.
Art. 45.  Composizione speciale del collegio giudicante.
Art. 46.  Durata dell'ufficio di presidente e di giudice.
Art. 47.  Composizione dell'ufficio del pubblico ministero.
Art. 48.  Esercizio delle funzioni di cancelleria.
Art. 49.  Obbligo e modalità del giuramento.
Art. 50.  Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari.
Art. 51.  Attribuzioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e del tribunale supremo militare per l'amministrazione della giustizia.
Art. 52.  Consulenza legale presso i comandi militari.
Art. 53.  Difesa davanti ai tribunali militari territoriali.
Art. 54.  Difesa davanti ai tribunali militari di bordo.
Art. 55.  Difesa davanti ai tribunali militari presso corpi di spedizione o presso forze armate concentrate.
Art. 56.  Difesa davanti al tribunale supremo militare.
Art. 57.  Norma generale.
Art. 58.  Organi della giurisdizione militare di guerra.
Art. 59.  Specie dei tribunali militari di guerra.
Art. 60.  Uffici dei tribunali militari di guerra.
Art. 61.  Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo.
Art. 62.  Composizione dei tribunali militari di guerra.
Art. 63.  Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra.
Art. 64.  Specie dei tribunali militari di guerra ordinari.
Art. 65.  Istituzione dei tribunali militari di guerra.
Art. 66.  Sede e circoscrizione.
Art. 67.  Composizione.
Art. 68.  Carattere e designazione dei componenti il tribunale.
Art. 69.  Uffici designabili.
Art. 70.  Rappresentanza delle forze armate nel tribunale.
Art. 71.  Imputato avente grado di capitano o altro più elevato.
Art. 72.  Insufficienza del numero degli ufficiali.
Art. 73.  Caso di più imputati di grado diverso.
Art. 74.  Composizione del tribunale di piazza forte.
Art. 75.  Cessazione dell'ufficio di giudice.
Art. 76.      L'ufficio di presidenza si compone di un presidente e di uno o più ufficiali addetti, ferma la disposizione del primo comma dell'art. 50.
Art. 77.  Attribuzioni.
Art. 78.  Sua composizione.
Art. 79.  Sua composizione e sue attribuzioni.
Art. 80.  Ufficiali istruttori nei corpi militari.
Art. 81.  Composizione e funzioni.
Art. 82.  Dipendenza del personale dal comando supremo.
Art. 83.  Tribunali presso i corpi di spedizione all'estero.
Art. 84.  Casi di convocazione; costituzione.
Art. 85.  Luoghi di convocazione.
Art. 86.  Composizione.
Art. 87.  Funzioni di presidente e di giudici: ricusazione.
Art. 88.  Funzioni del giudice relatore, del pubblico ministero e del cancelliere.
Art. 89.  Norma generale.
Art. 90.  Difensori davanti ai tribunali militari di guerra.
Art. 91.  Composizione del tribunale supremo militare di guerra.
Art. 92.  Norma generale.


§ 51.2.5 - R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.

Ordinamento giudiziario militare.

(G.U. 27 settembre 1941, n. 229, S.O.)

 

     Articolo. 1. [1]

     [E' approvato l'unito testo dell'"Ordinamento giudiziario militare", allegato al presente decreto e visto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica.

     Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941–XIX.]

 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

 

Parte prima [2]

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE

 

Capo I

DEI TRIBUNALI MILITARI, IN GENERALE.

 

Sezione I

COSTITUZIONE ORGANICA DEI TRIBUNALI MILITARI.

 

          Art. 1. Organi della giustizia penale militare.

     La giustizia penale militare è amministrata:

     1) dai tribunali militari;

     2) dal tribunale supremo militare.

 

          Art. 2. Specie dei tribunali militari.

     I tribunali militari si distinguono in:

     1) tribunali militari territoriali;

     2) tribunali militari di bordo.

     Ove occorra, possono stabilirsi, con decreto reale, uno o più tribunali militari presso il comando di forze armate concentrare fuori dei luoghi, nei quali hanno sede i tribunali militari territoriali, ovvero presso il comando di corpi spediti all'estero, fermo, in quest'ultimo caso, il potere del comandante di emanare bandi, a norma dei codici penali militari. La competenza dei tribunali anzidetti è determinata dallo stesso decreto che li istituisce.

     Per i tribunali militari non compresi nella tabella annessa a questo ordinamento, si provvede mediante ordinamenti speciali.

 

          Art. 3. Uffici del tribunale militare territoriale.

     Presso ciascun tribunale militare territoriale sono costituiti:

     1) un ufficio di presidenza;

     2) un ufficio del pubblico ministero;

     3) un ufficio d'istruzione;

     4) un ufficio di cancelleria.

     Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti.

 

          Art. 4. Uffici del tribunale supremo militare.

     Presso il tribunale supremo militare sono costituiti:

     1) un ufficio di presidenza;

     2) un ufficio di pubblico ministero;

     3) un ufficio di cancelleria.

 

          Art. 5. Servizio di messi giudiziari militari.

     I regolamenti militari, approvati con decreto reale, provvedono all'ordinamento di un servizio di messi giudiziari militari presso i tribunali militari e il tribunale supremo militare.

 

          Art. 6. Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le forze armate dello Stato.

     Quando questa legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili in relazione all'ordinamento dei regio esercito, in tale indicazione s'intendono compresi anche i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre forze armate dello Stato, corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 7. Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti.

     I tribunali militari territoriali sono istituiti presso i comandi di corpo d'armata, o presso i comandi corrispondenti delle altre forze armate dello Stato.

     I tribunali militari territoriali sono dodici, salve le disposizioni degli ordinamenti speciali. Essi hanno sede, rispettivamente, a Torino, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, La Spezia, Taranto e Zara. Essi sono costituiti, rispettivamente, presso il comando per ciascuno indicato nella tabella annessa a questa legge (allegato A), ed estendono la loro competenza sul territorio delle province per ciascuno indicate nella tabella medesima.

     Con decreto reale, possono istituirsi, permanentemente o temporaneamente, altri tribunali militari territoriali oltre quelli indicati nel comma precedente, anche in sede diversa da quella del comando presso cui il tribunale è istituito. In tal caso, con lo stesso decreto è stabilita la circoscrizione dei tribunali di nuova istituzione, modificandosi, ove occorra, quella dei tribunali preesistenti. I tribunali istituiti a norma di questo comma possono essere soppressi con decreto reale.

     Con decreto reale, possono altresì istituirsi o sopprimersi sezioni di tribunali militari. In questo caso, lo stesso decreto determina, ove occorra, i rapporti giurisdizionali e gerarchici fra la sezione e il tribunale militare presso il quale è istituita.

     I decreti reali indicati nei due commi precedenti sono emanati su proposta del ministro militare interessato, di intesa con gli altri ministri militari e con il ministro delle finanze.

     Con decreto reale può essere modificata la circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

 

          Art. 8. Composizione organica dei tribunali militari territoriali. [3]

     I tribunali militari territoriali sono costituiti:

     1) di un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato;

     2) di uno o più giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare;

     3) di ventiquattro giudici, di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani;

     In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il giudice militare di grado più elevato o di maggiore anzianità ne fa le veci.

     Con decreto reale, può disporsi che nel tribunale militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado o più anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.

     Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione.

     Il presidente e i giudici possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell'art. 10, e ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari, approvati con decreto reale.

 

          Art. 9. Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari territoriali.

     Il presidente e i giudici dei tribunali militari territoriali sono nominati con decreto reale.

     Il presidente e i giudici militari durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tuttavia, essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio, fino a che non siano sostituiti.

 

          Art. 10. Cause di dispensa dall'ufficio di presidente o di giudice.

     Non possono essere destinati alle funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari:

     1) gli ufficiali che hanno le funzioni di ministro o di sottosegretario di Stato;

     2) il capo di stato maggiore generale;

     3) i capi e i sottocapi di stato maggiore del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

     4) gli ufficiali addetti della cassa militare del Re Imperatore e dei principi reali;

     5) gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare dei ministeri militari;

     6) l'ufficiale che ha funzioni di presidente o di giudice del tribunale supremo militare.

     Salvi i casi preveduti dal comma precedente, nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di presidente o di giudice, tranne che i regolamenti militari, approvati con decreto reale, dispongano altrimenti.

 

          Art. 11. Incapacità per l'ufficio di presidente o di giudice. [4]

 

          Art. 12. Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari. [5]

     Il presidente deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene il comando presso cui è istituito il tribunale; e, per la regia marina, deve inoltre appartenere al corpo di stato maggiore.

     I giudici devono appartenere: cinque al regio decreto, cinque alla regia marina, cinque alla regia aeronautica, cinque alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, due alla regia guardia di finanza e due al corpo di polizia dell'Africa italiana.

     Dei giudici del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quattro, per ciascuna forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori.

     Quando ricorrono particolari esigenze di servizio i ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica hanno facoltà di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali istituiti presso comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.

     La stessa facoltà spetta al ministro per l'Africa italiana, limitatamente, però, ad uno o più tribunali militari.

 

          Art. 13. Cessazione dall'ufficio di giudice.

     L'ufficio di presidente o di giudice cessa, se l'ufficiale che ne è investito:

     1) non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale;

     2) è promosso;

     3) ha cessato dal servizio;

     4) è incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, o nella perdita del grado.

     Il presidente e i giudici nominati in sostituzione di quelli, che cessano dalla carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio, per il quale erano stati nominati.

 

          Art. 14. Composizione del collegio giudicante.

     Il tribunale militare territoriale giudica con l'intervento:

     1) del presidente;

     2) di un giudice relatore;

     3) di tre giudici militari.

     Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna.

     I giudici sono designati dal presidente del tribunale.

 

          Art. 15. Composizione del collegio giudicante, in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie forze armate dello Stato. [6]

 

          Art. 16. Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato. [7]

 

          Art. 17. Giudizio a carico di capitani o di ufficiali superiori. [8]

 

          Art. 18. Giudizio a carico di ufficiali generali. [9]

 

          Art. 19. Caso di imputati di grado diverso, [10]

 

          Art. 20. Assistenza di giudici supplenti.

     Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici assistano all'udienza in qualità di supplenti. Questi però non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici, che compongono il tribunale.

     In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento di alcuno dei giudici, i supplenti lo sostituiscono per ordine di maggior grado, e, a parità di grado, per ordine di maggiore anzianità.

 

          Art. 21. Dibattimento in luogo diverso dalla sede del tribunale. [11]

 

          Art. 22. Remissione ad altro tribunale militare per il giudizio. [12]

 

Sezione II

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

 

          Art. 23. Norma generale. [13]

 

Sezione III

DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

 

          Art. 24. Norma generale.

     L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare del Re Imperatore e di uno o più vice-procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare.

 

Sezione IV

DELL'UFFICIO DI ISTRUZIONE

 

          Art. 25. Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali.

     L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o più giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare.

      [14]

 

Sezione V

DELL'UFFICIO DI CANCELLERIA

 

          Art. 26. Funzioni di cancelleria; funzionari che le esercitano.

     Le funzioni di cancelleria, presso i tribunali militari territoriali e gli uffici che in essi sono costituiti, sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.

 

Sezione VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI

 

          Art. 27. Norme speciali per i procedimenti a carico di ufficiali generali. [15]

 

Capo II

DEI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO

 

          Art. 28. Organi della giurisdizione militare di bordo.

     La giustizia penale militare sulle regie navi è amministrata dai tribunali militari di bordo, che si costituiscono ogni qualvolta si debba procedere per un reato di loro competenza.

 

          Art. 29. Composizione dei tribunali militari di bordo.

     I tribunali di bordo si compongono:

     1) di un presidente, capitano di vascello o capitano di fregata;

     2) di quattro giudici, di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello o capitani.

     In ogni caso, i due giudici ufficiali superiori devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani del presidente.

 

          Art. 30. Composizione del tribunale in relazione al grado dell'imputato.

     Se l'imputato ha grado di tenente di vascello o capitano, o grado superiore, il tribunale si compone in modo che il presidente sia superiore di almeno due gradi all'imputato, due giudici gli siano superiori almeno di un grado e due siano almeno di grado eguale, ma più anziani.

     I quattro giudici indicati nel comma precedente devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

     In caso di mancanza di ufficiali del grado indicato nel primo comma per la funzione di presidente, tale funzione è esercitata dall'ufficiale più elevato in grado, purché superiore almeno di un grado all'imputato.

 

          Art. 31. Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere marittimo.

     Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere marittimo, il presidente e i giudici sono scelti tra gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

 

          Art. 32. Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere aeronautico.

     Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere aeronautico, si osservano le norme seguenti:

     1) se la nave è dislocata nelle acque del regno, il giudizio è rimesso al tribunale militare territoriale del luogo dove la nave è dislocata o, se era in navigazione, del luogo del primo approdo;

     2) se la nave è dislocata fuori dalle acque del regno, il giudizio è rimesso al tribunale militare di bordo, salvo che i ministri interessati richiedano il procuratore generale militare del Re Imperatore perché provochi la designazione, da parte del tribunale supremo militare, di un tribunale militare territoriale.

     Quando il giudizio deve avvenire a bordo, il tribunale è composto del presidente, appartenente al corpo di stato maggiore della regia marina e di quattro giudici appartenenti agli ufficiali della regia aeronautica imbarcati. In caso di mancanza di ufficiali della regia aeronautica, i giudici sono scelti fra gli ufficiali della regia marina.

 

          Art. 33. Composizione del tribunale in relazione all'appartenenza degli imputati a forze armate diverse dalla regia marina.

     Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l'imputato appartiene a una forza armata imbarcata diversa dalla regia marina, uno dei giudici deve appartenere alla stessa forza armata a cui appartiene l'imputato.

     Ove trattasi di più imputati, tutti appartenenti a forze armate diverse dalla regia marina, due giudici devono appartenere alle altre forze armate, dandosi la preferenza a quelle a cui appartengono gli imputati più elevati in grado o, a parità di grado, il maggior numero di imputati, o infine, a parità di grado e di numero, i più anziani nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.

     In caso di mancanza di giudici della forza armata a cui appartiene l'imputato, i giudici mancanti sono sostituiti da ufficiali pari grado della regia marina.

 

          Art. 34. Norme per la composizione del tribunale e per l'estrazione a sorte.

     Il presidente e i giudici sono estratti a sorte fra tutti gli ufficiali di marina aventi il grado richiesto dalla legge, che si trovano in servizio a bordo delle regie navi appartenenti alla forza navale a cui appartiene l'imputato, e presenti sul luogo dove il tribunale deve convocarsi.

     Se gli ufficiali di marina in servizio a bordo delle navi anzidette, aventi il grado stabilito per la composizione del tribunale, sono in numero uguale a quello rispettivamente richiesto per formarlo, sono chiamati tutti a farne parte.

     Se gli ufficiali predetti sono in numero minore di quello rispettivamente richiesto dalla legge per ciascun grado, sono chiamati tutti a far parte del tribunale, e alla integrazione di esso si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali di grado corrispondente, appartenenti a tutte le forze navali presenti, e, in difetto, a tutte le forze armate eventualmente imbarcate. Ove non bastino neppure questi ultimi, si può discendere a ufficiali del grado immediatamente inferiore, finché si raggiunga il numero fissato, preferendosi sempre, nello stesso grado, gli ufficiali di marina e quelli delle altre forze armate.

     Se l'imputato è ufficiale, non possono in nessun caso essere chiamati a far parte del tribunale più di due ufficiali a lui inferiori.

 

          Art. 35. Modalità della estrazione a sorte e della designazione del presidente e dei giudici.

     Alla composizione del tribunale si provvede non oltre il terzo giorno antecedente a quello fissato per la sua convocazione.

     Nei casi preveduti dall'articolo precedente, la designazione e il sorteggio del presidente e dei giudici sono fatti dal comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.

     All'estrazione a sorte procede lo stesso comandante, con l'intervento del pubblico ministero, dell'imputato o del suo difensore, se già nominato.

     Qualora il comandante rivesta grado di ammiraglio, e sia assente o impedito, all'estrazione a sorte procede, con le formalità anzidette, il suo capo di stato maggiore.

     Contemporaneamente, e con le stesse norme, può procedersi al sorteggio di uno o più giudici supplenti, ferma la disposizione del numero 2 del primo comma dell'articolo 29.

 

          Art. 36. Casi speciali d'incompatibilità o di dispensa.

     Ferme le disposizioni degli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, 289 del codice penale militare di pace e 10 e 11 di questo ordinamento, non possono in nessun caso far parte dei tribunali militari di bordo, né esercitarvi le funzioni del pubblico ministero, il comandante della nave a cui appartiene l'imputato, il comandante a cui spetta di provvedere alla costituzione del tribunale, e gli ufficiali addetti agli stati maggiori dei comandi delle squadre navali.

 

          Art. 37. Ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario.

     Il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 incarica un ufficiale di grado inferiore a quello stabilito per il presidente di esercitare le funzioni del pubblico ministero, e un ufficiale inferiore, preferibilmente appartenente al corpo del commissario militare marittimo, di esercitare le funzioni di segretario nell'istruzione e nel giudizio.

 

          Art. 38. Casi in cui non può costituirsi il tribunale.

     Se, per mancanza a bordo degli ufficiali del grado richiesto dalle precedenti disposizioni, non sia possibile costituire il tribunale, il comandante indicato nel secondo comma dell'art. 35 ordina la trasmissione degli atti al tribunale militare territoriale costituito presso il comando della forza armata a cui appartiene l'imputato, ovvero costituito presso qualsiasi altra forza armata quando l'imputato appartenga a una forza presso i cui comandi non sono costituiti tribunali, avente sede nel luogo più vicino a quello del commesso reato, o, se la nave era in navigazione, a quello del primo approdo.

 

Capo III

DEI TRIBUNALI MILITARI PRESSO FORZE ARMATE CONCENTRATE

O PRESSO CORPI DI SPEDIZIONE ALL'ESTERO

 

          Art. 39. Norme per la costituzione dei tribunali. [16]

 

          Art. 40. Istituzione di sezioni di tribunali. [17]

 

          Art. 41. Potere di emanare bandi. [18]

 

          Art. 42. Casi in cui non può costituirsi il tribunale. [19]

 

Capo IV

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

 

          Art. 43. Sede e costituzione del tribunale supremo militare. [20]

     Il tribunale supremo militare ha sede nella capitale e si compone di un presidente, ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato, e di ventitré giudici, di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, tre consiglieri di Stato, otto consiglieri della corte suprema di cassazione e due magistrati militari di grado equiparato.

     I giudici militari appartengono: tre al regio esercito, due alla regia marina, due alla regia aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari.

     Le nomine del presidente, dei giudici militari, dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della corte suprema di cassazione sono fatte con decreto reale.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli art. 10 e 11.

     In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati.

     Con decreto reale, può disporsi che nel tribunale supremo militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, designati per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiedere egli stesso.

     Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.

 

          Art. 44. Composizione del collegio giudicante.

     Il tribunale supremo militare giudica con l'intervento del presidente e di sei giudici, dei quali due sono ufficiali, tre magistrati ordinari e uno magistrato militare, designati per ogni udienza dal presidente.

     Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati.

 

          Art. 45. Composizione speciale del collegio giudicante. [21]

     Il tribunale supremo militare è composto del presidente e di sei giudici, dei quali tre sono ufficiali, due consiglieri di Stato e uno magistrato militare, designati per ciascuna udienza dal presidente, quando pronuncia sui seguenti oggetti:

     1) riabilitazione militare;

     2) reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;

     3) impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato;

     4) cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia.

     Nei casi preveduti dal comma appartenente alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione.

     Il presidente incarica uno dei giudici predetti di riferire in camera di consiglio e di redigere i motivi della deliberazione.

 

          Art. 46. Durata dell'ufficio di presidente e di giudice.

     Il presidente e i giudici del tribunale supremo militare durano in carica fino a che non siano destinati ad altre funzioni o trasferiti fuori della capitale, o non divengano altrimenti incompatibili, ovvero non perdano alcuno dei requisiti per la loro nomina.

 

          Art. 47. Composizione dell'ufficio del pubblico ministero.

     L'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare del Re Imperatore e dei sostituti procuratori generali militari del Re Imperatore.

 

          Art. 48. Esercizio delle funzioni di cancelleria.

     Le funzioni di cancelleria presso il tribunale supremo militare e presso la procura generale militare del Re Imperatore sono esercitate da cancellieri del personale della giustizia militare.

 

Capo V

DEL GIURAMENTO.

 

          Art. 49. Obbligo e modalità del giuramento.

     Tutti i componenti dei tribunali militari e del tribunale supremo militare, i magistrati del pubblico ministero e i cancellieri, in occasione della prima adunanza, e, in ogni caso, prima di entrare in funzione, prestano giuramento: il presidente al cospetto del tribunale e gli altri al cospetto del presidente.

     La formula del giuramento è la seguente:

     " "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere lealmente da uomo di onore alle funzioni che mi sono affidate" [22] .

     Del prestato giuramento si fa constare con apposito processo verbale.

 

Capo VI

DELLA SORVEGLIANZA E DELLE ATTRIBUZIONI

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MILITARI,

E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

 

          Art. 50. Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari.

     Il presidente è capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.

     Il procuratore generale militare del Re Imperatore è capo del pubblico ministero militare. Da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura e delle cancellerie giudiziarie militari, e l'altro personale degli uffici della procura generale militare del Re Imperatore.

     Il procuratore militare del Re Imperatore presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del tribunale.

 

          Art. 51. Attribuzioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e del tribunale supremo militare per l'amministrazione della giustizia.

     Il procuratore generale militare del Re Imperatore vigila per il mantenimento dell'ordine e per la retta amministrazione della giustizia nei tribunali militari; e, qualora riconosca necessaria la censura, la sospensione o la rimozione dalle funzioni di giudice di alcuno dei giudici militari, ne fa denuncia al tribunale supremo militare, il quale, sentito a voce o per iscritto l'incolpato, fa al ministro competente le proposte che ravvisa necessarie.

 

          Art. 52. Consulenza legale presso i comandi militari.

     Consulente legale dei comandi militari locali, per qualsiasi parere in materia giudiziaria militare, è il procuratore militare del Re Imperatore.

 

Capo VII

DEI DIFENSORI.

 

          Art. 53. Difesa davanti ai tribunali militari territoriali. [23]

 

          Art. 54. Difesa davanti ai tribunali militari di bordo.

     Davanti ai tribunali di bordo, i difensori possono essere scelti soltanto fra gli ufficiali di marina o di altre forze armate imbarcate a bordo di navi militari presenti sul luogo.

     Se la nave si trova in un porto o in una rada dello Stato, il difensore può essere scelto anche fra gli avvocati o procuratori esercenti.

     Le norme dei commi precedenti si osservano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 53, in quanto siano applicabili.

 

          Art. 55. Difesa davanti ai tribunali militari presso corpi di spedizione o presso forze armate concentrate.

     Davanti ai tribunali presso corpi di spedizione all'estero, i difensori sono scelti fra gli ufficiali appartenenti ai corpi medesimi.

     Quando trattisi di tribunali presso forze armate concentrate all'interno, si applicano le norme stabilite per i tribunali militari territoriali.

 

          Art. 56. Difesa davanti al tribunale supremo militare.

     Davanti al tribunale supremo militare, la difesa è affidata esclusivamente ad avvocati iscritti nell'albo speciale della corte suprema di cassazione.

 

Parte seconda

DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI GUERRA.

 

Titolo I

DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA IN GENERALE.

 

          Art. 57. Norma generale.

     Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessità dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.

 

          Art. 58. Organi della giurisdizione militare di guerra.

     Salvo che la legge disponga altrimenti, la giurisdizione militare di guerra è esercitata dai tribunali militari di guerra, sia nei luoghi in stato di guerra del territorio dello Stato, sia nel territorio di uno Stato estero nei casi di occupazione militare ovvero in ogni altro ammesso dalle convenzioni o dagli usi internazionali.

     Nei luoghi in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali del tempo di pace.

     Dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, nei casi in cui il ricorso è ammesso, conosce il tribunale supremo militare di guerra.

 

          Art. 59. Specie dei tribunali militari di guerra.

     I tribunali militari di guerra si distinguono in ordinari, straordinari e di bordo.

 

          Art. 60. Uffici dei tribunali militari di guerra.

     Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti:

     1) un ufficio di presidenza;

     2) un ufficio del pubblico ministero;

     3) un ufficio d'istruzione;

     4) un ufficio di cancelleria.

     Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.

 

          Art. 61. Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo.

     I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o che ne fa le veci presso il comando supremo.

     L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra può essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.

 

          Art. 62. Composizione dei tribunali militari di guerra.

     Le disposizioni di questa legge, concernenti la composizione dei tribunali militari di guerra secondo il grado dell'imputato, sono comuni sia ai militari, militarizzati e assimilati delle forze armate dello Stato, sia ai prigionieri di guerra, ai militari delle forze armate nemiche e a ogni altra persona rivestita di grado o rango corrispondente a un grado militare.

 

          Art. 63. Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra.

     Se, per gravi motivi di disciplina o di servizio, il comandante supremo ritiene opportuno che determinati procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra siano invece devoluti alla competenza dei tribunali territoriali non di guerra, questi procedono con le stesse forme stabilite per i tribunali militari di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

 

Titolo II

DELLA COSTITUZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA.

 

Capo I

DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA ORDINARI.

 

Sezione I

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI.

 

          Art. 64. Specie dei tribunali militari di guerra ordinari.

     I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in:

     1) tribunali di armata;

     2) tribunali di corpo d'armata;

     3) tribunali di piazza forte;

     4) tribunali territoriali di guerra.

     Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purché, in quest'ultimo caso, trattisi di unità che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.

 

          Art. 65. Istituzione dei tribunali militari di guerra.

     Nei luoghi in stato di guerra, i tribunali militari di guerra ordinari sono istituiti dal comandante supremo, nel numero richiesto dalle circostanze; e rimangono costituiti presso i rispettivi comandi d' armata, di corpo d'armata, di piazza forte, del territorio in stato di guerra, ovvero di altre unità mobilitate, anche della regia marina o della regia aeronautica, nei casi di servizio a terra.

     I comandanti delle unità suindicate hanno facoltà di istituire essi medesimi i tribunali, quando le truppe dipendenti si trovino in condizioni eccezionali di servizio o di comunicazione rispetto al comando supremo.

     Nei luoghi in stato di guerra, quando non si sia provveduto alla costituzione dei tribunali militari territoriali di guerra nei modi indicati dai commi precedenti, la cognizione dei reati soggetti alla competenza di essi è attribuita ai tribunali militari territoriali ordinari, i quali procedono con le forme stabilite per i tribunali militari territoriali di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

 

          Art. 66. Sede e circoscrizione.

     I tribunali di armata, di corpo d'armata e di altre unità mobilitate hanno sede, possibilmente, nel luogo medesimo dove ha sede il comando della unità presso cui sono costituiti, e seguono il comando stesso nelle sue dislocazioni.

     La sede e la circoscrizione degli altri tribunali sono stabilite dal comandante supremo; salvo che trattisi di tribunali istituiti a norma del secondo comma dell'articolo precedente, nel qual caso provvede il comandante che li ha istituiti.

 

          Art. 67. Composizione.

     Ciascuno dei tribunali militari di guerra è comune a tutte le forze armate dello Stato, ed è composto di un presidente, avente grado non inferiore a colonnello, e di almeno sei giudici, compreso il giudice relatore appartenente al corpo della giustizia militare, dei quali almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani. Se il presidente ha grado di colonnello, i giudici, che abbiano tale grado, devono essere meno anziani di lui.

     Il tribunale militare di guerra giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali almeno uno ufficiale superiore.

     In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne fa le veci di grado più elevato o, a parità di grado, di maggiore anzianità.

 

          Art. 68. Carattere e designazione dei componenti il tribunale.

     L'ufficio di presidente e di giudice dei tribunali militari di guerra ordinari è conferito a tempo indeterminato.

     Il presidente è designato dal comandante supremo, e i giudici militari, eccettuato il giudice relatore, sono designati dal comandante delle unità, presso la quale ciascuno dei tribunali è costituito a norma dell'art. 65.

     Il giudice relatore è designato dal comandante supremo, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

 

          Art. 69. Uffici designabili.

     I giudici, eccettuato il relatore, sono scelti fra gli ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale.

 

          Art. 70. Rappresentanza delle forze armate nel tribunale.

     Il presidente e un giudice diverso dal relatore devono appartenere alla stessa forza armata, alla quale appartiene il comando presso cui è costituito il tribunale.

     Degli altri due giudici diversi dal relatore, almeno uno deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato.

     Se gli imputati appartengono a forze armate diverse, e queste non possono tutte trovare nella composizione del tribunale la rispettiva rappresentanza, questa è ammessa nell'ordine di preferenza per quella forza armata, alla quale appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il maggior numero d'imputati o, infine, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano.

 

          Art. 71. Imputato avente grado di capitano o altro più elevato.

     Se l'imputato ha grado di capitano o grado corrispondente o altro superiore, la composizione del collegio è modificata in conformità della tabella contenuta nell'art. 16, osservate le disposizioni dell'art. 70.

     Il presidente e i giudici diversi dal relatore non aventi il grado prescritto sono, rispettivamente, sostituiti da altri ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale, estratti a sorte dal comandante, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore.

     Nello stesso modo si procede alla estrazione a sorte di due giudici supplenti, eguali in grado all'imputato, ma più anziani; osservata la disposizione del secondo comma dell'art. 20.

 

          Art. 72. Insufficienza del numero degli ufficiali.

     Nel caso indicato nell'articolo precedente, se il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non è, rispettivamente, maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte anche gli ufficiali del grado medesimo dipendenti dal comando più vicino, e così, di seguito, dagli altri comandi indicati nell'art. 65.

     Qualora ufficiali che abbiano il grado, l'anzianità e la qualità richieste non si trovino neppure nei comandi anzidetti o in altri servizi, la estrazione a sorte si fa fra gli ufficiali dello stesso grado dell'imputato, ancorché meno anziani, e, mancando anche questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore.

     Nei casi preveduti da questo articolo, la estrazione a sorte è fatta, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore, da un ufficiale generale delegato dal comandante supremo, e si osservano le disposizioni dell'art. 70.

 

          Art. 73. Caso di più imputati di grado diverso.

     Nei giudizi a carico di più imputati aventi grado diverso, la composizione del tribunale è determinata dal grado più elevato, ferme le disposizioni dell'art. 70.

 

          Art. 74. Composizione del tribunale di piazza forte.

     Quando una piazza forte sia assediata o investita dal nemico e il comandante di essa, per ragioni di disciplina, ritenga necessario che il giudizio non sia rimandato, la composizione del tribunale può ridursi, ove occorra, a tre membri; e le altre disposizioni degli articoli precedenti si applicano in quanto siano conciliabili col servizio delle truppe della piazza forte.

 

          Art. 75. Cessazione dell'ufficio di giudice.

     Il presidente e i giudici militari cessano dalla loro funzioni nel caso di promozione, o di trasferimento ad altra unità, o di collocamento in congedo, ovvero di sospensione dal grado o dall'impiego, o di rimozione.

     L'ufficio del giudice estratto a sorte è limitato al giudizio per il quale è avvenuta la estrazione.

 

Sezione II

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.

 

          Art. 76.

     L'ufficio di presidenza si compone di un presidente e di uno o più ufficiali addetti, ferma la disposizione del primo comma dell'art. 50.

 

Sezione III

DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO.

 

          Art. 77. Attribuzioni.

     L'ufficio incaricato delle funzioni del pubblico ministero militare presso ciascuno dei tribunali militari di guerra ordinari, inizia ed esercita l'azione penale a norma degli art. 245 a 250 del codice penale militare di guerra.

     Esso adempie inoltre le attribuzioni che gli sono demandate secondo le norme dell'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace.

 

          Art. 78. Sua composizione.

     L'ufficio del pubblico ministero militare si compone di un ufficiale procuratore militare del Re Imperatore e di uno o più ufficiali vice-procuratori militari o sostituti, appartenenti al corpo della giustizia militare; e, per quanto concerne i tribunali al seguito delle unità mobilitate, dipende direttamente dal comandante dell'unità, presso la quale è costituito il tribunale.

 

Sezione IV

DELL'UFFICIO D'ISTRUZIONE.

 

          Art. 79. Sua composizione e sue attribuzioni.

     L'ufficio di istruzione costituito presso ciascun tribunale di guerra ordinario si compone di uno o più ufficiali giudici istruttori, appartenenti al corpo della giustizia militare; e provvede alla istruzione dei procedimenti di competenza del tribunale presso cui è costituito.

 

          Art. 80. Ufficiali istruttori nei corpi militari.

     Nei corpi dipendenti dal comando presso il quale è costituito il tribunale militare di guerra ordinario, il comandante designa un ufficiale inferiore con l'incarico permanente di ufficiale istruttore, per il compimento degli atti, per i quali è richiesto dall'autorità giudiziaria militare.

 

Sezione V

DELL'UFFICIO DI CANCELLERIA.

 

          Art. 81. Composizione e funzioni.

     L'ufficio di cancelleria costituito presso ciascun tribunale militare di guerra ordinario si compone di un cancelliere capo e di due o più ufficiali cancellieri, appartenenti al corpo della giustizia militare.

 

Sezione VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI.

 

          Art. 82. Dipendenza del personale dal comando supremo.

     Il comandante supremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, dispone l'assegnazione e i trasferimenti dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale di cancelleria nei tribunali militari di guerra ordinari.

 

          Art. 83. Tribunali presso i corpi di spedizione all'estero.

     Le disposizioni concernenti i tribunali militari di guerra ordinari si osservano, per quanto è possibile, anche per i tribunali militari di guerra presso i corpi di spedizione all'estero.

 

Capo II

DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA STRAORDINARI.

 

          Art. 84. Casi di convocazione; costituzione.

     I tribunali militari di guerra ordinari possono essere convocati dai comandanti di divisione o di altra maggiore unità, o dai comandanti di piazza forte, nei casi preveduti dall'art. 283 del codice penale militare di guerra.

     Per la loro composizione, si osservano, in quanto possibile, le disposizioni generali del capo precedente.

 

          Art. 85. Luoghi di convocazione.

     I tribunali militari di guerra straordinari non possono essere convocati nei luoghi che sono sede di tribunali di guerra ordinari. Se il comandante competente ne ritiene necessaria la convocazione nei luoghi predetti, i tribunali militari di guerra ordinari ne fanno le veci, osservando le norme stabilite per i tribunali straordinari.

 

          Art. 86. Composizione.

     Il tribunale militare di guerra straordinario è composto del presidente e di quattro giudici, tratti dagli ufficiali magistrali militari e dagli ufficiali presenti nel luogo dove deve essere convocato, escluso l'ufficiale che lo convoca, quello che è stato offeso o danneggiato dal reato e quello che ha fatto il rapporto.

 

          Art. 87. Funzioni di presidente e di giudici: ricusazione.

     Le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale più elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale.

     Sono giudici tre ufficiali dei gradi stabiliti secondo le norme generali, a cominciare dai più anziani, e un ufficiale giudice relatore del corpo della giustizia militare.

     Mancando gli ufficiali suindicati, si fa passaggio a quelli del grado immediatamente inferiore, a cominciare dai più anziani.

     La lista dei giudici è notificata all'imputato, il quale può ricusarne uno, a eccezione del presidente, senza obbligo di addurre i motivi. Al giudice ricusato è immediatamente surrogato un altro dal presidente, per ordine di anzianità.

 

          Art. 88. Funzioni del giudice relatore, del pubblico ministero e del cancelliere.

     Quando non sia assolutamente possibile ottenere con prontezza l'intervento del giudice relatore, di un magistrato del pubblico ministero e di un cancelliere, appartenenti al personale dei tribunali militari di guerra ordinari, il giudice relatore è sostituito da un ufficiale del grado e dell'anzianità indicati nell'articolo precedente; e il comandante che ha convocato il tribunale militare straordinario designa due ufficiali, fra i presenti, che devono esercitare l'uno le funzioni del pubblico ministero e l'altro quelle di cancelliere. Essi prestano, davanti al presidente del tribunale, il giuramento di adempiere lealmente e da uomo di onore le funzioni ad essi affidate.

 

Capo III

DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA DI BORDO.

 

          Art. 89. Norma generale.

     Durante lo stato di guerra, la giustizia penale militare a bordo delle navi militari è amministrata dagli stessi tribunali militari di bordo che l'amministrano in tempo di pace.

 

Capo IV

DEI DIFENSORI.

 

          Art. 90. Difensori davanti ai tribunali militari di guerra.

     Ferme, per l'intervento della difesa, le disposizioni dei codici penali militari, il difensore può essere scelto:

     1) davanti ai tribunali militari territoriali di guerra, oltre che fra gli ufficiali presenti nel luogo dove ha sede il tribunale, anche fra gli avvocati e procuratori esercenti;

     2) davanti ai tribunali militari di guerra diversi dai territoriali, soltanto fra gli ufficiali presenti nel luogo in cui il tribunale è convocato.

     Il difensore militare non può avere grado superiore a quello di capitano; salvo che l'imputato sia un ufficiale superiore, nel qual caso, però, il difensore deve avere grado inferiore a quello del presidente.

 

Titolo III

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE DI GUERRA.

 

          Art. 91. Composizione del tribunale supremo militare di guerra.

     Il tribunale supremo militare di guerra entra in funzione a seguito di determinazione del comandante supremo, ed è composto e funziona secondo le norme stabilite per il tempo di pace, salve le modificazioni seguenti:

     1) le funzioni di consigliere relatore sono esercitate da consiglieri relatori, ufficiali del corpo della giustizia militare;

     2) le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale militare del Re Imperatore e dai suoi sostituti, ufficiali del corpo della giustizia militare;

     3) le funzioni di cancelleria sono esercitate dal cancelliere capo del tribunale supremo militare e dagli altri cancellieri ad esso assegnati, ufficiali del corpo della giustizia militare.

     In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il comandante supremo, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, può temporaneamente incaricare delle funzioni di consigliere relatore o di quelle di sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore, presso il tribunale supremo militare di guerra, altri ufficiali generali del corpo della giustizia militare.

 

Parte terza [24]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

          Art. 92. Norma generale.

     Con altri decreti reali, su proposta del ministro della guerra, d'intesa con gli altri ministri militari, con il ministro di grazia e giustizia, con il ministro dell'Africa italiana e con il ministro delle finanze, saranno emanate le disposizioni relative al personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, nonché al servizio dei messi giudiziari militari.

     Fino a quando non saranno emanate le disposizioni indicate nel comma precedente, restano in vigore, relativamente al reclutamento, allo stato, all'avanzamento e alle funzioni del personale predetto, le norme attualmente vigenti, anche per quanto concerne le funzioni demandate al consigliere relatore aggiunto; e le mansioni dei messi giudiziari militari sono disimpegnate dalle ordinanze dei tribunali militari.

 

 

ALLEGATO A

Tabella relativa alla sede e alla circoscrizione territoriale dei tribunali militari territoriali

 

Numero d'ordine

Sede del tribunale

Comando presso cui il tribunale è istituito

Province sul cui territorio il tribunale esercita la giurisdizione

1

Torino

Com. corpo d'armata di Torino

Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Imperia, Novara, Savona, Torino, Vercelli.

2

Milano

Com. corpo d'armata di Milano

Bergamo, Como, Cremona, Milano, Parma, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese.

3

Verona

Com. corpo d'armata di Bolzano

Belluno, Brescia, Bolzano, Mantova, Trento, Verona, Vicenza.

4

Trieste

Com. corpo d'armata di Trieste

Gorizia, Fiume, Lubiana, Padova, Pola, Treviso, Trieste, Udine, Venezia.

5

Bologna

Com. corpo d'armata di Bologna

Ancona, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo.

6

La Spezia

Com. dipart. m. m. Alto Tirreno

Apuania, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pisa.

7

Roma

Com. corpo d'armata di Roma

Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Grosseto, Littoria, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Siena, Teramo, Terni, Viterbo.

8

Napoli

Com. corpo d'armata di Napoli

Avellino, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Reggio Calabria, Salerno.

9

Taranto [1]

Com. dipart. m. m. Jonio e Basso Adriatico

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto.

10

Palermo

Com. corpo d'armata di Palermo

Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

11

Cagliari

Com. corpo d'armata della Sardegna

Cagliari, Nuoro, Sassari.

12

Zara

Comando del regio esercito da cui dipendono le forze armate dislocate in Dalmazia.

Cattara, Spalato, e Zara.

 

[1] Il tribunale militare di Taranto estende la sua giurisdizione alle isole dell'Egeo e all'isola di Saseno.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Parte abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 27 giugno 1942, n. 1001.

[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[5] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 27 giugno 1942, n. 1001.

[6] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 27 giugno 1942, n. 1001 ed abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[7] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[8] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[9] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[10] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[11] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[12] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[13] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[14] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[15] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[16] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[17] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[18] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[19] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 27 giugno 1942, n. 1001 ed abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

[20] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 27 giugno 1942, n. 1001.

[21] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 27 giugno 1942, n. 1001.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 20 settembre 1947, n. 1189.

[23] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 7 maggio 1981, n. 180. La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre 1983, n. 320, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui consentiva di scegliere nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio.

[24] Parte abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.