§ 51.2.d - Legge 27 giugno 1942, n. 1001.
Modificazioni al Regio decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:27/06/1942
Numero:1001


Sommario
Art. unico.      Gli art. 8, 12, 15, 42, 43 e 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, sono sostituiti dai seguenti


§ 51.2.d - Legge 27 giugno 1942, n. 1001.

Modificazioni al Regio decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare.

(G.U. 12 settembre 1942, n. 215).

 

 

     Art. unico.

     Gli art. 8, 12, 15, 42, 43 e 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 8. - Composizione organica dei tribunali militari territoriali.

     I tribunali militari territoriali sono costituiti:

     1° di un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato;

     2° di uno o più giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare;

     3° di ventiquattro giudici, di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani;

     In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il giudice militare di grado più elevato o di maggiore anzianità ne fa le veci.

     Con decreto reale, può disporsi che nel tribunale militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado o più anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.

     Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione.

     Il presidente e i giudici possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell'art. 10, e ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari, approvati con decreto reale.

     Art. 12. - Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari.

     Il presidente deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene il comando presso cui è istituito il tribunale; e, per la regia marina, deve inoltre appartenere al corpo di stato maggiore.

     I giudici devono appartenere: cinque al regio decreto, cinque alla regia marina, cinque alla regia aeronautica, cinque alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, due alla regia guardia di finanza e due al corpo di polizia dell'Africa italiana.

     Dei giudici del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quattro, per ciascuna forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori.

     Quando ricorrono particolari esigenze di servizio i ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica hanno facoltà di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali istituiti presso comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.

     La stessa facoltà spetta al ministro per l'Africa italiana, limitatamente, però, ad uno o più tribunali militari.

     Art. 15. - Composizione del collegio giudicante, in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie forze armate dello Stato.

     Nei giudizi a carico di militari del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, almeno due giudici militari devono appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato. Dei giudici della regia marina, almeno uno deve appartenere al corpo di stato maggiore.

     Nei giudizi a carico di militari della regia guardia di finanza e del corpo di polizia dell'Africa italiana, uno dei giudici militari deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato.

     Ove più siano gli imputati e appartenenti a forze armate diverse, il collegio è composto avendosi riguardo all'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, al maggior numero di imputati, o, infine, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

     Quando si tratti di giudicare alcuno dei reali preveduti dagli art. 103, 105 a 108, 110 a 115, 117, 121, 124 e 125 del codice penale militare di pace, il presidente e tutti i giudici militari, che compongono il tribunale, devono essere, rispettivamente, ufficiali del regio esercito, o ufficiali del corpo di stato maggiore della regia marina, o ufficiali della regia aeronautica, secondo che l'imputato appartenga ad alcuna di dette forze militari.

     Art. 42. - Casi in cui non può costituirsi il tribunale.

     Se la convocazione del tribunale militare non è possibile per mancanza di personale o per altre circostanze, il comandante del corpo di spedizione dopo aver disposto per l'accertamento del reato, e, occorrendo, per l'arresto dell'imputato, ordina il rinvio della causa al tribunale militare costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione od all'estero, più vicino al luogo del rientro dell'imputato nel territorio dello Stato.

     Art. 43. - Sede e costituzione del tribunale supremo militare.

     Il tribunale supremo militare ha sede nella capitale e si compone di un presidente, ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato, e di ventitré giudici, di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, tre consiglieri di Stato, otto consiglieri della corte suprema di cassazione e due magistrati militari di grado equiparato.

     I giudici militari appartengono: tre al regio esercito, due alla regia marina, due alla regia aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari.

     Le nomine del presidente, dei giudici militari, dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della corte suprema di cassazione sono fatte con decreto reale.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli art. 10 e 11.

     In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati.

     Con decreto reale, può disporsi che nel tribunale supremo militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, designati per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiedere egli stesso.

     Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.

     Art. 45. - Composizione speciale del collegio giudicante.

     Il tribunale supremo militare è composto del presidente e di sei giudici, dei quali tre sono ufficiali, due consiglieri di Stato e uno magistrato militare, designati per ciascuna udienza dal presidente, quando pronuncia sui seguenti oggetti:

     1° riabilitazione militare;

     2° reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;

     3° impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato;

     4° cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia.

     Nei casi preveduti dal comma appartenente alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione.

     Il presidente incarica uno dei giudici predetti di riferire in camera di consiglio e di redigere i motivi della deliberazione.