§ 50.3.23 – L. 13 ottobre 1969, n. 691.
Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:13/10/1969
Numero:691


Sommario
Art. 1.      I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e [...]
Art. 2.      Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della [...]
Art. 3.      I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'art. 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono [...]


§ 50.3.23 – L. 13 ottobre 1969, n. 691.

Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti.

(G.U. 22 ottobre 1969, n. 268).

 

     Art. 1.

     I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.

 

          Art. 2.

     Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

     Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potrà superare la metà di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerarie, risulteranno di volta in volta vacanti.

     I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

 

          Art. 3.

     I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'art. 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo giudizio di promovibilità espresso dalla 2 sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'art. 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

     Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

     I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.

 

          Art. 4. [1]

     Il rapporto informativo di cui all'art. 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato.

 

          Art. 5.

     Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

     Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.


[1] Per l’abolizione del rapporto informativo di cui al presente articolo, vedi l'art. 11 della L. 13 aprile 1988, n. 117.