§ 4.9.38 - D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123.
Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:03/03/1993
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Definizioni e finalità.
Art. 2.  Ispezioni.
Art. 3.  Tipi di controllo.
Art. 4.  Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi.
Art. 5.  Obblighi.
Art. 6.  Infezioni e intossicazioni alimentari.
Art. 7.  Criteri specifici di controllo.
Art. 8.  Programmi regionali e provinciali.
Art. 9.  Programma coordinato di controllo CEE.
Art. 10.  Comunicazioni alla CEE.
Art. 11.  Sistema di allerta.
Art. 12.  Sistema informativo.
Art. 13.  Decretazione.
Art. 14.  Esclusione.


§ 4.9.38 - D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123. [1]

Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

(G.U. 27 aprile 1993, n. 97).

 

Art. 1. Definizioni e finalità.

     1. Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si intendono le attività di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:

     a) i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;

     b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;

     c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).

     2. Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.

     3. Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o più delle seguenti operazioni:

     a) l'ispezione;

     b) il prelievo di campioni;

     c) l'analisi dei campioni prelevati;

     d) il controllo dell'igiene del personale;

     e) l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;

     f) l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.

     4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 destinati:

     a) ad essere commercializzati nel territorio nazionale;

     b) ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunità europee;

     c) ad essere esportati.

     5. Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.

 

     Art. 2. Ispezioni.

     1. Le ispezioni riguardano:

     a) lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture, ivi compresi gli uffici ed i terreni, dei mezzi di trasporto, nelle diverse fasi di cui al comma 5 dell'art. 1;

     b) le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;

     c) i prodotti semilavorati;

     d) i prodotti finiti;

     e) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1;

     f) i procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione ed i relativi presidi chimici ed i detergenti nonché gli antiparassitari impiegati per la disinfestazione;

     g) i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari;

     h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;

     i) i mezzi e le modalità di conservazione.

     2. Le ispezioni possono essere integrate:

     a) dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto dell'impresa;

     b) dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;

     c) dalla verifica attuata con strumenti propri dagli organi di controllo, delle misurazioni effettuate con gli strumenti installati dall'impresa;

     d) dalla valutazione delle procedure adottate dall'impresa per assicurare la qualità igienica degli alimenti e delle bevande.

     3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unità sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorità competenti.

     4. Ai fini degli accertamenti analitici gli organi di controllo prelevano campioni dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

     5. Gli organi di controllo provvedono altresì al controllo del comportamento igienico del personale che, direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i prodotti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

     6. Il controllo di cui al comma 5 viene effettuato a prescindere dagli esami medici.

     7. Gli organi incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e di ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e giuridiche, nelle fasi di cui all'art. 1, comma 5, nonché fare ed acquisire copia o estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame.

     8. Gli organi incaricati del controllo sono tenuti a menzionare nel verbale di ispezione l'attività di cui al comma 7.

 

     Art. 3. Tipi di controllo.

     1. Il controllo, che di regola si svolge senza preavviso, si effettua sia in modo regolare sia nei casi in cui si sospetta che i prodotti non siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2.

     2. Il controllo regolare consiste in una attività di carattere sistematico che viene eseguita secondo programmi preordinati che definiscono, durante un periodo di tempo determinato, la natura e la frequenza degli interventi in modo tale da assicurare che il controllo sia proporzionato all'obiettivo perseguito.

     3. Nei casi sospetti il controllo deve essere motivato, mirato, proporzionato all'obiettivo specifico e comunque tale da non pregiudicare il controllo di cui al comma 2.

     4. Gli organi di controllo scelgono tra le fasi indicate al comma 5 dell'art. 1 quella o quelle più idonee alla ricerca prevista.

 

     Art. 4. Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi.

     1. Per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un'aliquota del campione ed in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi; un'altra aliquota resta di riserva presso il laboratorio per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria.

     2. Si applicano le procedure di cui all'art. 223 del codice di procedura penale.

     3. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, fissano con propri decreti le categorie di alimenti diverse da quelle di cui al comma 1 e le relative tipologie di analisi da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1.

     4. Con gli stessi decreti sono individuati gli istituti ed i laboratori pubblici idonei ad effettuare le analisi di cui al comma 3.

 

     Art. 5. Obblighi.

     1. Le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo ufficiale sono tenute a sottoporsi alle verifiche esercitate conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza nell'esercizio delle loro funzioni.

     2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale.

 

     Art. 6. Infezioni e intossicazioni alimentari.

     1. Per ogni episodio epidemico di infezione e di intossicazione alimentare di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, l'unità sanitaria locale competente per il territorio nel quale ha avuto luogo il consumo degli alimenti svolge in collaborazione con le altre unità sanitarie locali eventualmente interessate, nel tempo più breve, una apposita indagine al fine di accertare:

     a) l'agente eziologico;

     b) il veicolo e le modalità di trasmissione;

     c) la provenienza dell'alimento contaminato;

     d) i fattori causali.

     2. L'unità sanitaria locale non oltre trenta giorni dall'inizio della indagine trasmette il rapporto alle regioni per l'attuazione delle misure a tutela della salute pubblica e per l'ulteriore invio al Ministero della sanità.

 

     Art. 7. Criteri specifici di controllo.

     1. Il Ministro della sanità con proprio decreto definisce criteri uniformi per il programma di controllo dei residui degli antiparassitari.

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 per quanto attiene i programmi coordinati di controllo dei residui antiparassitari raccomandati dalla CEE.

 

     Art. 8. Programmi regionali e provinciali.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della sanità la relazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dalla quale risulti il numero e la natura dei controlli effettuati, il numero e la natura delle infrazioni riscontrate nonché le proprie osservazioni avvalendosi dei formulari adottati e aggiornati con decreto del Ministro della sanità.

 

     Art. 9. Programma coordinato di controllo CEE.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a dare attuazione al programma coordinato di controllo raccomandato ogni anno dalla CEE.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro della sanità.

     3. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è indipendente da quelli previsti dall'art. 8.

     4. Le informazioni relative ai programmi di cui al comma 1 sono fornite in uno specifico capitolo della relazione di cui all'art. 8.

 

     Art. 10. Comunicazioni alla CEE.

     1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali cura la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee delle seguenti informazioni fornite dai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste:

     a) i programmi di controllo;

     b) gli organi competenti per il controllo, il relativo ambito territoriale di competenza e le rispettive funzioni;

     c) i laboratori ai quali è affidata la responsabilità di effettuare le analisi;

     d) i dati raccolti ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

 

     Art. 11. Sistema di allerta.

     1. In caso di riscontro di una frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'accertamento analitico ovvero l'organo di controllo che ha eseguito l'ispezione, ferma restando la immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, provvede a comunicare entro le 24 ore, alle regioni ed alle province autonome, al sindaco ed al prefetto territorialmente competenti, anche ai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste le seguenti notizie:

     a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto, il numero di lotto, il fabbricante o il distributore ovvero entrambi;

     b) i risultati di qualsiasi accertamento di laboratorio o di altra informazione che permettono di valutare l'entità del rischio per la salute;

     c) le misure adottate o predisposte al fine di fronteggiare il rischio per la salute pubblica, ivi compresa l'eventuale segnalazione ad altra regione o provincia autonoma interessata;

     d) ogni utile informazione sui canali di commercializzazione, con riferimento anche a Paesi comunitari e a Paesi terzi.

     2. Il Ministero della sanità comunica le informazioni di cui al comma 1 attraverso il sistema di allerta comunitario alla Commissione delle Comunità europee; le stesse informazioni vengono comunicate anche ai Paesi terzi.

 

     Art. 12. Sistema informativo.

     1. Il servizio informativo sanitario istituito presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, provvede altresì alla raccolta delle risultanze delle attività ispettive effettuate dalle unità sanitarie locali nonché alla raccolta dei dati relativi alle funzioni, alle strutture ed agli organigrammi dei competenti servizi delle regioni e delle unità sanitarie locali e di quelli relativi alla situazione produttiva e commerciale del settore alimentare.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

 

     Art. 13. Decretazione.

     1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è data attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive comunitarie per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le modalità per il funzionamento del sistema di allerta di cui all'art. 11.

     3. Con decreto del Ministro della sanità sono altresì stabilite le modalità per l'adozione dei formulari standard per la verbalizzazione delle operazioni di controllo da parte dei competenti servizi delle regioni e delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 14. Esclusione.

     1. Il presente decreto non si applica ai controlli metrologici.

 


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.