§ 4.9.36 - D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 64.
Attuazione della Direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:04/02/1993
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Solventi di estrazione.
Art. 4.  Requisiti generali di purezza.
Art. 5.  Etichettatura.
Art. 6.  Solventi destinati ad altri Paesi.
Art. 7.  Decretazione.
Art. 8.  Norme di rinvio.
Art. 9.  Sanzioni.
Art. 10.  Norme transitorie.


§ 4.9.36 - D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 64.

Attuazione della Direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

(G.U. 18 marzo 1993, n. 64 - S.O.).

 

Art. 1. Campo d'applicazione.

     1. Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

     2. Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato 1, parti II e III.

     3. L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantità pericolose per la salute umana.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare.

     2. Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se è rimosso, può comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile, tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.

 

     Art. 3. Solventi di estrazione.

     1. Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso.

     2. Possono essere impiegati, altresì, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi.

 

     Art. 4. Requisiti generali di purezza.

     1. I solventi di estrazione non devono contenere:

     a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolose per la salute umana;

     b) piombo ed arsenico in quantità superiore ad 1 mg/Kg.

 

     Art. 5. Etichettatura.

     1. I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1;

     b) una menzione chiara che indichi l'idoneità della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

     c) una menzione che consenta di identificare il lotto;

     d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunità europee;

     e) la quantità espressa in unità di volume;

     f) le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie.

     2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d) e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione.

     3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

     4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in più lingue.

     5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

 

     Art. 6. Solventi destinati ad altri Paesi.

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonché a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi.

     2. L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio.

     3. E' altresì subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.

 

     Art. 7. Decretazione.

     1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

     2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1.

 

     Art. 8. Norme di rinvio.

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

 

     Art. 9. Sanzioni.

     1. I contravventori alle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 3; 3, comma 1; 4 e 7, comma 2; sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

     2. I contravventori alle disposizioni dell'art. 5 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.

     3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

 

     Art. 10. Norme transitorie.

     1. I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24 mesi.

 

 

ALLEGATO I [1]

(art. 1 comma 1)

 

SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI

 

Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1)

 

Nome

 

Propano

Butano

Acetato di etile

Etanolo

Anidride carbonica

Acetone (2)

Protossido d'azoto

 

(1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.

(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.

 

 

Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

 

Nome

Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)

Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente

 

 

 

Esano (1)

Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao

1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao

 

Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate

10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate

 

 

30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale

 

Preparazione di germi di cereali sgrassati

5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

Acetato di metile

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè

20 mg/kg nel caffè o nel tè

 

Produzione di zucchero da melasse

1 mg/kg nello zucchero

Etilmetilchetone (2)

Frazionamento di grassi e oli

olio5 kg/mg nel grasso o

 

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal

tè20 mg/kg nel caffè o nel tè

Diclorometano

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè

2 mg/kg nel caffètorrefatto e 5 mg/kg nel tè

Metanolo

Per tutti gli impieghi

10 mg/kg

Propan-2-olo

Per tutti gli impieghi

10 mg/kg

Etere dimetilico

Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (*) Preparazione di collagene (**) e derivati delcollagene, tranne la gelatina

0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina 3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina

 

(1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

(2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

(*) Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

(**) Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

 

 

Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

 

Nome

Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali

 

 

Etere dietile

2 mg/kg

Esano (*)

1 mg/kg

Cicloesano

1 mg/kg

Acetato di metile

1 mg/kg

Butan-1-olo

1 mg/kg

Butan-2-olo

1 mg/kg

Etilmetilchetone (*)

1 mg/kg

Diclorometano

0,02 mg/kg

Propan-1-olo

1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluoroetano

0,02 mg/kg

Metanolo

1,5 mg/kg

Propan-2-olo

1 mg/kg

 

(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

 


[1] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 4 agosto 2011, n. 158 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 31 ottobre 2018.