§ 4.8.5 – D.P.R. 5 agosto 1955, n. 667.
Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:05/08/1955
Numero:667


Sommario
Art. 1.      Chi intenda promuovere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 125, di denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, deve avanzare [...]
Art. 2.      Le domande di cui all'art. 1, con le relative documentazioni, sono trasmesse, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al Comitato nazionale di cui all'art. [...]
Art. 3.      La convocazione del Comitato nazionale spetta al presidente o al funzionario di nomina governativa designato dal presidente stesso a sostituirlo in caso di assenza o [...]
Art. 4.      Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del [...]
Art. 5.      La provenienza dei formaggi che godono del riconoscimento della loro "denominazione d'origine", e gli estremi del provvedimento con il quale è stata riconosciuta la [...]
Art. 6.      La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione o sul commercio di un tipo di formaggio ai sensi dell'art. 7 della legge deve essere avanzata, dal [...]
Art. 7.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale previsto dall'art. 4 della [...]
Art. 8.      Per gli adempimenti di cui all'art. 14 della legge, modificato dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 5, le Amministrazioni autorizzate a disporre il prelevamento [...]
Art. 9.      Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi, e tutti gli altri adempimenti derivanti dall'azione di vigilanza per l'esecuzione delle [...]
Art. 10.  Disposizioni transitorie.


§ 4.8.5 – D.P.R. 5 agosto 1955, n. 667.

Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

(G.U. 13 agosto 1955, n. 186).

 

     Art. 1.

     Chi intenda promuovere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 125, di denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, deve avanzare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegando, in triplice copia, la seguente documentazione:

     1) relazione illustrativa comprovante l'uso leale e costante della denominazione di origine per indicare il formaggio oggetto della domanda, unendovi tutti i documenti storici che possano confermare quanto convenuto nella relazione stessa;

     2) per le sole "denominazioni d'origine", la precisazione della zona geografica entro la quale avviene la produzione del formaggio;

     3) una descrizione dei processi seguiti per la fabbricazione del formaggio, indicando, tra l'altro, la specie o le specie animali da cui proviene il latte impiegato, le eventuali aggiunte di sostanze aromatiche od altre e la durata media della stagionatura;

     4) descrizione dei caratteri organolettici del formaggio e delle sue caratteristiche interne ed esterne, precisando:

     a) tipo del formaggio: (da grattugia, da tavola o da spalmare);

     b) forma, dimensioni e peso;

     c) confezione esterna (aspetto della crosta e suo eventuale trattamento);

     d) spessore della crosta, colore e struttura della pasta, eventuale occhiatura;

     e) aroma e sapore;

     f) percentuale minima di grasso sulla sostanza secca.

     Una copia della domanda e dei relativi documenti deve essere inviata dall'interessato al Ministero dell'Industria e del commercio.

     Le domande di riconoscimento debbono essere presentate in ciascuno dei quinquenni previsti dall'art. 3, ultimo comma, della legge, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

 

          Art. 2.

     Le domande di cui all'art. 1, con le relative documentazioni, sono trasmesse, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al Comitato nazionale di cui all'art. 4 della legge per il prescritto parere, che deve essere comunque espresso nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, per consentire, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento della denominazione in occasione della prossima revisione degli elenchi da effettuarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge.

 

          Art. 3.

     La convocazione del Comitato nazionale spetta al presidente o al funzionario di nomina governativa designato dal presidente stesso a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

     La convocazione del Comitato può anche avvenire su richiesta di una delle Amministrazioni statali interessate, oppure quando è domandata da tre componenti del Comitato stesso.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno sette dei suoi componenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 4.

     Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge.

 

          Art. 5.

     La provenienza dei formaggi che godono del riconoscimento della loro "denominazione d'origine", e gli estremi del provvedimento con il quale è stata riconosciuta la denominazione debbono risultare da apposite marcature o da altri contrassegni specifici, apposti sulle forme o sugli involucri secondo le norme che saranno all'uopo fissate nel provvedimento di riconoscimento.

 

          Art. 6.

     La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione o sul commercio di un tipo di formaggio ai sensi dell'art. 7 della legge deve essere avanzata, dal legale rappresentante del Consorzio volontario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, munita dei seguenti documenti:

     1) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura, comprovanti che almeno dieci soci sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8, n. 1, della legge;

     2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

     3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

     Della domanda e dei documenti sopra indicati tre copie debbono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una copia al Ministero dell'industria e del commercio.

 

          Art. 7.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale previsto dall'art. 4 della legge, può revocare l'incarico di vigilanza affidato ai Consorzi volontari qualora motivi di pubblico interesse lo richiedano.

 

          Art. 8.

     Per gli adempimenti di cui all'art. 14 della legge, modificato dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 5, le Amministrazioni autorizzate a disporre il prelevamento dei campioni possono avvalersi anche dell'opera delle associazioni ed enti previsti dall'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

 

          Art. 9.

     Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi, e tutti gli altri adempimenti derivanti dall'azione di vigilanza per l'esecuzione delle norme contenute nella legge e nel presente regolamento, compresa la procedura da seguire in caso di denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 10. Disposizioni transitorie.

     Per la prima applicazione della legge, le domande per il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche, formulate con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 1 del presente regolamento, debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei regolamento stesso, salve restando le domande già presentate.