§ 4.3.2C - Legge 26 luglio 1977, n. 491.
Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:26/07/1977
Numero:491


Sommario
Art. unico.      E' elevato a L. 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, [...]


§ 4.3.2C - Legge 26 luglio 1977, n. 491.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali.

(G.U. 10 agosto 1977, n. 217)

 

     Art. unico.

     E' elevato a L. 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96.

     E' abrogato l'art. 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96.