§ 4.3.27 – L. 13 agosto 1979, n. 424.
Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:13/08/1979
Numero:424


Sommario
Art. 1.      Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del decreto-legge 26 maggio 1979, numero 160 non convertiti in [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è nominato un commissario straordinario presso l'ORNACOL per la presentazione all'Azienda di Stato per gli [...]
Art. 3.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sulla base dei rendiconti di cui al precedente art. 2, provvede al pagamento delle somme spettanti [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.3.27 – L. 13 agosto 1979, n. 424.

Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge.

(G.U. 4 settembre 1979, n. 242).

 

     Art. 1.

     Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del decreto-legge 26 maggio 1979, numero 160 non convertiti in legge, che abbiano esaurito i loro effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.

     I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva sono definiti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

     Non ha efficacia la dichiarazione di idoneità di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del decreto legge 26 maggio 1979, n. 160, ed il conseguente conferimento della personalità giuridica all'ORNACOL.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è nominato un commissario straordinario presso l'ORNACOL per la presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, entro trenta giorni dalla nomina, dei rendiconti relativi alle spese sostenute dall'organismo nell'espletamento dei compiti ad esso affidati ed alle somme erogate per l'aiuto al consumo.

 

          Art. 3.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sulla base dei rendiconti di cui al precedente art. 2, provvede al pagamento delle somme spettanti all'ORNACOL imputando la relativa spesa alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

 

          Art. 4.

     (Omissis) [1].

     In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

     Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento n. 3089 del Consiglio della Comunità europea del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1986, n. 898.