§ 4.3.b - Legge 8 aprile 1954, n. 110.
Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:08/04/1954
Numero:110


Sommario
Art. unico.      E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 [...]


§ 4.3.b - Legge 8 aprile 1954, n. 110.

Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

(G.U. 29 aprile 1954, n. 98).

 

 

     Art. unico.

     E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.